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Circolare

Circolare numero 160 del 21-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per i datori di lavoro agricolo che attivano lavori di pubblica utilità o lavori socialmente utili, l’obbligo di assicurazione contro infortuni e malattie professionali e le relative modalità contributive. Vengono richiamate le tipologie di interventi previste dal d.lgs. n. 468/1997, i soggetti promotori e utilizzatori, la base imponibile da assumere, l’aliquota applicabile e le riduzioni spettanti. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la denuncia dei dati nel modello DMAG e per la compilazione dei relativi quadri e campi.

Contributo INAIL per lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili in agricoltura

Lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili: contributo INAIL in agricoltura

La circolare disciplina l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti impiegati in lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili nel settore agricolo. Essa chiarisce, inoltre, gli obblighi contributivi dei datori di lavoro agricolo e le modalità operative di denuncia nel modello DMAG.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina è ricondotta al decreto legislativo n. 468 del 1997, adottato in attuazione della delega conferita dall’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il decreto ha ridefinito i lavori socialmente utili e di pubblica utilità, prevedendo quattro diverse fattispecie:

  • lavori di pubblica utilità finalizzati alla creazione di occupazione, in particolare nei nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi prorogabili per due periodi di 6 mesi;
  • lavori socialmente utili per progetti formativi rivolti alla crescita professionale in settori innovativi, per una durata massima di 12 mesi;
  • lavori socialmente utili per progetti aventi obiettivi straordinari, della durata di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, con priorità per i titolari di trattamenti previdenziali;
  • prestazioni di attività socialmente utili rese da titolari di trattamenti previdenziali, secondo la procedura prevista dall’art. 7 del decreto.

Soggetti promotori e ambito di applicazione

Per i progetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), i soggetti promotori sono:

  • amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
  • enti pubblici economici;
  • società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
  • cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
  • loro consorzi;
  • altri soggetti individuabili con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentiti i Ministeri interessati.

Per le attività di cui alla lettera d), le amministrazioni pubbliche possono utilizzare lavoratori percettori di trattamento previdenziale residenti nel Comune o nell’area della Sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura in cui la prestazione si svolge.

La circolare segnala che, nell’ambito dei progetti di pubblica utilità, assumono particolare rilevanza ai fini applicativi le attività di cura dell’ambiente, della natura, dell’acquacoltura e attività analoghe previste dalla norma.

Disciplina previdenziale e obbligo assicurativo

L’art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 468/1997 stabilisce che i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa.

La circolare precisa che:

  • non sono previste altre forme di previdenza obbligatoria per tali soggetti;
  • l’utilizzazione nei lavori di pubblica utilità non comporta instaurazione di un rapporto di lavoro;
  • non si verifica la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.

L’INPS provvede pertanto all’accertamento e alla riscossione del contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Soggetti obbligati al pagamento del contributo

Sono tenuti al pagamento del contributo i soggetti promotori dei progetti di lavori socialmente utili o gli utilizzatori dei lavoratori titolari di:

  • trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • indennità di mobilità;
  • altri trattamenti speciali di disoccupazione.

L’obbligo opera quando tali soggetti attivano progetti di lavori di pubblica utilità nel settore agricolo, in quanto la norma pone il contributo a loro carico.

Criteri di calcolo del contributo

La circolare richiama la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 luglio 1998, prot. n. 12/PS/130663/L196, che definisce i criteri di calcolo.

Viene stabilito che:

  • si applica l’aliquota del 10,8%, prevista per i lavoratori dipendenti agricoli;
  • la base imponibile è il minimale giornaliero di lire 64.670;
  • tale minimale deriva dalla retribuzione minima annua di riferimento per la liquidazione delle rendite INAIL, pari a lire 19.401.000, divisa per 300, secondo l’art. 116 del D.P.R. n. 1124/1965.

Sul contributo così determinato si applica la riduzione del 50%, salvo che risultino applicabili agevolazioni maggiori previste dalla normativa vigente.

Maggiori agevolazioni in zona montana

In caso di lavoro prestato in zona tariffaria con codice 05, cioè in zona montana, la riduzione non è del 50% ma del 70%. La circolare evidenzia quindi che la riduzione ordinaria opera solo quando non siano previste agevolazioni più favorevoli.

Denuncia dei dati nel modello DMAG

I datori di lavoro devono indicare i dati occupazionali dei lavoratori nel modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera prevista per gli operai a tempo determinato, usando la dichiarazione contraddistinta dal codice 1 nella prima casella del tipo denuncia dei quadri A e C.

Nel foglio DMAG/D, quadro B, devono essere compilati i dati anagrafici e contributivi del lavoratore. In particolare, vanno inseriti:

  • numero d’ordine;
  • codice fiscale;
  • cognome e nome;
  • data di nascita;
  • sesso;
  • provincia e comune di nascita;
  • comune di residenza;
  • C.A.P.;
  • zona tariffaria;
  • tipo contratto;
  • tipo retribuzione;
  • giornate.

Non devono invece essere compilati:

  • il campo retribuzioni, perché la base imponibile è il minimale giornaliero;
  • numero progressivo pagina del Registro d’Impresa;
  • categoria;
  • qualifica o parametro;
  • data di assunzione;
  • data di cessazione;
  • accantonamenti.

Codici da utilizzare e effetti contributivi

Nel campo tipo contratto deve essere utilizzato il codice 14, che identifica il lavoratore impiegato nei lavori socialmente utili di cui all’art. 14 del D.L. 15 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni.

Nel campo tipo retribuzioni deve essere indicata la sigla "O".

La circolare precisa inoltre che i dati occupazionali e contributivi denunciati non concorrono a formare la posizione contributiva del lavoratore, poiché la contribuzione è destinata esclusivamente a garantire la copertura assicurativa INAIL contro infortuni e malattie professionali.

Rinvio per il quadro D del DMAG/R

Per la compilazione del quadro D del foglio DMAG/R si devono seguire le istruzioni contenute nella circolare n. 64 del 17 marzo 1998, con riferimento alle modalità di riepilogo dei dati occupazionali e retributivi.

Punti principali

Quadro normativo e tipologie di lavori

La circolare richiama il d.lgs. n. 468/1997, attuativo della delega dell’art. 22 della legge n. 196/1997, che ridisegna la disciplina dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità. Sono individuate quattro tipologie: lavori di pubblica utilità per la creazione di occupazione; lavori socialmente utili per progetti formativi; lavori socialmente utili per progetti straordinari; prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali.

Soggetti promotori e utilizzatori

I progetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 2, possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica, cooperative sociali, loro consorzi e altri soggetti individuabili con decreto ministeriale. Le attività di cui alla lettera d) sono svolte dalle amministrazioni pubbliche mediante lavoratori percettori di trattamento previdenziale residenti nel Comune o nell’area della sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura in cui si svolge la prestazione.

Assicurazione obbligatoria e soggetti tenuti al contributo

L’art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 468/1997 prevede che i lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse all’attività svolta. La circolare precisa che non si instaura un rapporto di lavoro e che non opera la sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. Il contributo per l’assicurazione INAIL è a carico dei soggetti promotori/utilizzatori quando attivano progetti di lavori di pubblica utilità nel settore agricolo.

Base imponibile, aliquota e riduzioni

Per il calcolo del contributo si applica l’aliquota del 10,8% prevista per i lavoratori dipendenti agricoli. La base imponibile è il minimale giornaliero di lire 64.670, ricavato dalla retribuzione minima annua di riferimento per le rendite INAIL, pari a lire 19.401.000, divisa per 300 ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 1124/1965. Sul contributo così determinato si applica una riduzione del 50%, salvo agevolazioni più favorevoli; nelle zone tariffarie con codice 05 (zona montana) la riduzione è del 70%.

Istruzioni DMAG e compilazione dei quadri

I datori di lavoro devono dichiarare i dati occupazionali nel modello DMAG della denuncia trimestrale della manodopera per operai a tempo determinato, usando il codice 1 nella prima casella del tipo denuncia dei quadri A e C. Nel foglio DMAG/D, quadro B, vanno compilati i dati anagrafici e contributivi del lavoratore, includendo numero d’ordine, codice fiscale, generalità, dati di nascita e residenza, C.A.P., zona tariffaria, tipo contratto, tipo retribuzione e giornate. Non vanno compilati i campi retribuzioni, numero progressivo pagina del Registro d’Impresa, categoria, qualifica o parametro, data di assunzione, data di cessazione e accantonamenti.

Codici e effetti della denuncia

Nel campo tipo contratto deve essere indicato il codice 14, relativo al lavoratore impiegato nei lavori socialmente utili; nel campo tipo retribuzioni va indicata la sigla "O". I dati occupazionali e contributivi denunciati non concorrono alla formazione della posizione contributiva del lavoratore, poiché la contribuzione è finalizzata esclusivamente alla copertura INAIL contro infortuni e malattie professionali. Per il quadro D del foglio DMAG/R si rinvia alle istruzioni della circolare n. 64 del 17 marzo 1998.

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