Circolare numero 159 del 21-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i giovani impiegati nei piani per l'inserimento professionale devono essere assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali e che, per le attività svolte in aziende agricole, il relativo contributo è dovuto dalle stesse aziende. Vengono indicati ambito di applicazione, base imponibile, aliquota, agevolazioni e istruzioni pratiche per la compilazione del modello DMAG. Il contributo non instaura un rapporto di lavoro né incide sulla posizione contributiva del lavoratore.
Piani per l'inserimento professionale: contributo INAIL dovuto dai datori di lavoro agricoli
Piani per l'inserimento professionale e contributo assicurativo per il settore agricolo
La circolare interviene sui piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, con particolare riguardo agli obblighi assicurativi e contributivi connessi all'impiego in aziende agricole. Vengono richiamati il quadro normativo di riferimento, l'ambito territoriale di applicazione, la misura del contributo INAIL, nonché le modalità operative di denuncia tramite modello DMAG.
Quadro normativo di riferimento
La materia è disciplinata dall'art. 15 della legge n. 451 del 19 luglio 1994, che prevede piani per l'inserimento professionale articolati in progetti finalizzati all'attività formativa e lavorativa dei giovani. La durata dei piani, inizialmente prevista per gli anni 1994 e 1995, è stata estesa fino al 1998 dall'art. 9-octies della legge n. 608 del 28 novembre 1996. Inoltre, i piani avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse stanziate nel Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, ultima parte, della legge n. 52 del 20 marzo 1998.
Tipologie di progetti
I piani di inserimento professionale si realizzano attraverso due modelli di intervento:
- progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili e la partecipazione ad attività formative, finalizzate al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale di soggetti con diploma di scuola secondaria inferiore e alla formazione di secondo livello per giovani con diploma di scuola secondaria superiore;
- progetti che combinano periodi di formazione con l'esperienza lavorativa, destinati a figure professionalmente qualificate.
Ambito territoriale di applicazione
L'applicazione della normativa è limitata alle aree individuate dall'art. 1 del d.l. n. 148 del 20 marzo 1993, convertito dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993. In tale ambito rientrano le aree riconducibili agli obiettivi 1 e 2 della normativa comunitaria richiamata, nonché le aree che presentano un rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, accertate dal Ministro del lavoro su proposta delle commissioni regionali per l'impiego e sulla base delle intese con la Commissione delle Comunità europee.
Disciplina previdenziale e assicurativa
La circolare precisa che i giovani impiegati nei progetti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse all'attività svolta. È esclusa l'applicazione di ulteriori forme di previdenza obbligatoria, poiché l'utilizzazione dei giovani nei piani non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro né la cancellazione dalle liste di collocamento. Per le attività svolte presso aziende agricole, l'INPS è incaricato dell'accertamento e della riscossione del contributo assicurativo, che resta a carico delle aziende utilizzatrici.
Calcolo del contributo
In base alla direttiva ministeriale richiamata nella nota del 2 luglio 1998, protocollo n. 12/PS/130663/L196, si applica l'aliquota del 10,8% prevista per i lavoratori dipendenti agricoli. La base imponibile è costituita dal minimale giornaliero pari a lire 64.670, determinato dividendo per 300 la retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, pari a lire 19.401.000, secondo l'art. 116 del Testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965.
Sul contributo così determinato si applica una riduzione del 50%, salvo che non siano previste agevolazioni più favorevoli. Per il lavoro svolto in zona tariffaria contraddistinta dal codice 05, corrispondente alla zona montana, la riduzione sale al 70%.
Adempimenti delle aziende agricole
Le aziende devono indicare i dati occupazionali dei lavoratori nel modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera prevista per gli operai a tempo determinato, utilizzando la dichiarazione contraddistinta dal codice 1 nella prima casella del tipo denuncia dei quadri A e C.
Nel foglio DMAG/D, quadro B, deve essere compilata una delle sezioni destinate ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore. In particolare, devono essere inseriti i campi relativi a:
- numero d'ordine;
- codice fiscale;
- cognome e nome;
- data di nascita;
- sesso;
- provincia e comune di nascita;
- comune di residenza;
- CAP;
- zona tariffaria;
- tipo contratto;
- tipo retribuzione;
- giornate.
Non deve invece essere compilato il campo retribuzioni, poiché la base imponibile è già determinata dal minimale giornaliero ex art. 116 del T.U. n. 1124 del 1965.
Devono inoltre rimanere vuoti i campi:
- n. progressivo pagina del registro d'impresa;
- categoria;
- qualifica o parametro;
- data di assunzione;
- data di cessazione;
- accantonamenti.
Nel campo "tipo contratto" deve essere utilizzato il codice 38, istituito per individuare il lavoratore impiegato nei progetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15, comma 1, della legge n. 451 del 1994. Nel campo "tipo retribuzioni" va indicata la sigla "O".
Effetti contributivi e rinvio operativo
La circolare sottolinea che i dati occupazionali e contributivi denunciati non concorrono alla formazione della posizione contributiva del lavoratore, poiché la contribuzione ha la sola finalità di garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Per la compilazione del quadro D del foglio DMAG/R, relativo al riepilogo dei dati occupazionali e retributivi, occorre attenersi alle istruzioni contenute nella circolare n. 64 del 17 marzo 1998.
Punti principali
Ambito normativo e durata dei piani
La disciplina deriva dall'art. 15 della legge n. 451 del 19 luglio 1994, che regola i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. L'art. 9-octies della legge n. 608 del 28 novembre 1996 ha esteso fino al 1998 la durata prevista per la realizzazione dei piani; quelli avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione.
Tipologie di progetti ammissibili
I piani sono attuati mediante due categorie di progetti: a) progetti con lavori socialmente utili e attività formative per il recupero dell'istruzione di base, la qualificazione professionale di soggetti con diploma di scuola secondaria inferiore e la formazione di secondo livello per giovani con diploma di scuola secondaria superiore; b) progetti con periodi di formazione e svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
Ambito territoriale di applicazione
La normativa si applica solo alle aree indicate dall'art. 1 del d.l. n. 148 del 20 marzo 1993, convertito dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993: aree obiettivo 1 e 2 della normativa comunitaria richiamata e aree caratterizzate da rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, accertate dal Ministero del lavoro su proposta delle commissioni regionali per l'impiego e sulla base delle intese con la Commissione europea.
Disciplina assicurativa e soggetti obbligati
I giovani inseriti nei progetti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse all'attività svolta. La circolare esclude altre forme di previdenza obbligatoria, poiché l'utilizzazione nei progetti non determina instaurazione di un rapporto di lavoro né cancellazione dalle liste di collocamento. Per le attività svolte in aziende agricole, l'INPS provvede all'accertamento e alla riscossione del contributo assicurativo, che è a carico delle aziende utilizzatrici.
Base imponibile, aliquota e riduzioni
Il Ministero del lavoro, con nota del 2 luglio 1998 prot. n. 12/PS/130663/L196, ha indicato che si applica l'aliquota del 10,8% prevista per i lavoratori dipendenti agricoli. La base imponibile è il minimale giornaliero di lire 64.670, ricavato dalla retribuzione minima annua di riferimento ai fini INAIL pari a lire 19.401.000 divisa per 300, ai sensi dell'art. 116 del T.U. n. 1124 del 1965. Al contributo si applica la riduzione del 50%, salvo che spettino agevolazioni più favorevoli; in zona tariffaria 05 (zona montana) la riduzione è del 70%.
Adempimenti delle aziende e compilazione DMAG
Le aziende devono dichiarare i dati occupazionali con il modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera per operai a tempo determinato, usando la dichiarazione contraddistinta dal codice 1 nella prima casella del tipo denuncia dei quadri A e C. Nel foglio DMAG/D, quadro B, vanno compilati i dati anagrafici e contributivi del lavoratore, inserendo tra gli altri n. ord., codice fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso, provincia e comune di nascita, comune di residenza, CAP, zona tariffaria, tipo contratto, tipo retribuzione e giornate.
Campi da omettere e codici da utilizzare
Non devono essere compilati i campi relativi a retribuzioni, n. progressivo pagina del registro d'impresa, categoria, qualifica o parametro, data di assunzione, data di cessazione e accantonamenti. Nel campo tipo contratto va usato il codice 38, istituito per il lavoratore utilizzato nei progetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15, comma 1, della legge n. 451/1994. Nel campo tipo retribuzioni deve essere indicata la sigla 'O'.
Effetti sulla posizione contributiva
I dati occupazionali e contributivi denunciati non concorrono alla formazione della posizione contributiva del lavoratore, poiché la contribuzione è destinata esclusivamente a garantire l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per il riepilogo dei dati occupazionali e retributivi nel quadro D del foglio DMAG/R, occorre seguire le istruzioni della circolare n. 64 del 17 marzo 1998.
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