Circolare numero 22 del 20-07-1998 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in applicazione del decreto ministeriale 11 giugno 1998 pubblicato nella G.U. n. 143 del 22 giugno 1998, l'interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è fissato al 13,875% annuo. La nuova misura si applica alle istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 22 giugno 1998. Nella stessa data viene ridotta anche la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dalla legge n. 662/1996, con differenziazione tra le fattispecie richiamate dai commi 217 e 218. È inoltre allegato un prontuario con i coefficienti per la determinazione della rata di ammortamento mensile al nuovo tasso.
Nuova misura dell'interesse di dilazione e della sanzione civile dal 22 giugno 1998
Nuova misura dell'interesse di dilazione e della sanzione civile dal 22 giugno 1998
La circolare interviene sulla determinazione dell'interesse di differimento e dilazione applicabile alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi, nonché sulla misura della somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile. Il provvedimento recepisce l'aggiornamento disposto dal decreto ministeriale 11 giugno 1998 e ne definisce la decorrenza operativa.
Quadro normativo di riferimento
L'amministrazione richiama, in via preliminare, l'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, quale base normativa per l'interesse di differimento e dilazione dovuto in caso di regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge verso gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Successivamente vengono ricordate le modifiche normative intervenute nel tempo:
- il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, che ha elevato la maggiorazione da 5 a 8,50 punti, con effetto dalla pubblicazione del decreto ministeriale;
- il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che ha portato la maggiorazione da 8,50 a 12 punti;
- il D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, comma 4, che ha fissato dal 1° luglio 1996 la maggiorazione in 6 punti.
Nuovo tasso di interesse di dilazione
Alla luce del "prime rate" applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente, indicato nella misura del 7,875%, la circolare comunica che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha emanato il decreto 11 giugno 1998, pubblicato nella G.U. n. 143 del 22 giugno 1998.
Con tale decreto l'interesse di differimento e di dilazione è stabilito nella misura del 13,875% annuo. La circolare precisa inoltre che la modifica era già stata comunicata agli Uffici con nota fax n. 924 del 25 giugno 1998.
Decorrenza e applicazione operativa
La nuova misura del 13,875% deve essere applicata a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate a partire dal 22 giugno 1998.
Per agevolare il calcolo delle rate, la circolare allega un prontuario con i coefficienti di ammortamento mensile riferiti al tasso annuo del 13,875%.
Riduzione della somma aggiuntiva per sanzione civile
La circolare informa anche che, sempre dal 22 giugno 1998, viene ridotta la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dall'art. 1, comma 217, punto a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le nuove misure indicate sono:
- dal 17,25% annuo al 16,875% annuo per i casi di cui al comma 217, punto a);
- dal 14,25% annuo al 13,875% annuo per i casi di cui al comma 218 del medesimo art. 1 della legge n. 662/1996.
Allegato tecnico: coefficienti di ammortamento
In allegato viene riportato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 13,875%, con coefficienti progressivi in relazione al numero di rate. Il prospetto costituisce lo strumento operativo per applicare correttamente il nuovo tasso nelle procedure di rateizzazione.
Punti principali
Quadro normativo dell'interesse di dilazione
La circolare ricostruisce l'evoluzione normativa dell'interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali e assistenziali, richiamando l'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e le successive modifiche introdotte dai D.L. n. 688/1985, n. 338/1989 e n. 318/1996.
Nuova misura dell'interesse dal 22 giugno 1998
In base al decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11 giugno 1998, pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 143 del 22 giugno 1998, l'interesse di differimento e dilazione è stabilito nella misura del 13,875% annuo. La circolare precisa che tale variazione era già stata comunicata agli Uffici con nota fax n. 924 del 25 giugno 1998.
Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova misura del 13,875% deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 22 giugno 1998.
Riduzione della somma aggiuntiva per sanzione civile
Sempre dal 22 giugno 1998 la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dall'art. 1, comma 217, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene ridotta: dal 17,25% annuo al 16,875% annuo per i casi di cui al comma 217, lettera a), e dal 14,25% annuo al 13,875% annuo per i casi di cui al comma 218 del medesimo articolo.
Prontuario per il calcolo delle rate
La circolare allega un prontuario con i coefficienti per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 13,875%, articolato in funzione del numero di rate. Il prospetto è destinato all'applicazione operativa del nuovo tasso nelle rateizzazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 lug 1998Circolare numero 163 del 21-7-1998
- Circolare · 21 lug 1998Circolare numero 162 del 21-7-1998
- Circolare · 21 lug 1998Circolare numero 161 del 21-7-1998
- Circolare · 21 lug 1998Circolare numero 160 del 21-7-1998
- Circolare · 21 lug 1998Circolare numero 159 del 21-7-1998
- Circolare · 21 lug 1998Circolare numero 158 del 21-7-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →