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Circolare

Circolare numero 161 del 21-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative alle sedi INPS sull’accertamento dei contributi dovuti in agricoltura, alla luce del d.lgs. n. 375/1993 e della legge n. 608/1996. Illustra i controlli sulle denunce aziendali e sulle dichiarazioni di manodopera, il raffronto con il fabbisogno aziendale, la stima tecnica in sede ispettiva e le modalità di notifica degli accertamenti e delle omissioni contributive. Vengono inoltre richiamati termini, obblighi di rinnovo delle denunce, documentazione da acquisire, sanzioni per omissioni e modalità di ricorso.

Accertamento contributivo in previdenza agricola: chiarimenti su controlli, stima tecnica e verbale ispettivo

Accertamento contributivo in materia di previdenza agricola

La circolare fornisce chiarimenti interpretativi e istruzioni operative in materia di accertamento contributivo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, con riferimento al d.lgs. n. 375/1993 e alle modifiche introdotte dalla legge n. 608/1996. L’obiettivo è uniformare l’attività delle sedi INPS nei controlli sulle aziende agricole, sulle dichiarazioni di manodopera e sugli accertamenti ispettivi, anche con riguardo agli effetti contributivi e assicurativi delle irregolarità riscontrate.

Controllo delle denunce aziendali

L’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 375/1993 consente alle sedi di invitare i datori di lavoro agricolo a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare questionari e richiedere dati agli uffici pubblici, che sono tenuti a fornirli anche su supporti informatici o in rete telematica, senza spese o diritti. I risultati degli accertamenti devono essere sempre comunicati agli interessati, in coerenza con il principio di trasparenza amministrativa.

La denuncia aziendale costituisce il primo momento di verifica della situazione dichiarata dall’impresa. La sede deve controllare la sussistenza dei requisiti per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo e contributivo in agricoltura e, se l’insussistenza dei requisiti è immediatamente rilevabile, non deve rilasciare il Registro d’Impresa, avviando invece l’accertamento per l’inquadramento in altro settore economico. Lo stesso procedimento deve essere seguito anche quando l’erroneo inquadramento nel settore agricolo emerga successivamente al rilascio del Registro.

La circolare precisa che la denuncia aziendale va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Inoltre, ai sensi dell’art. 9-quater della legge n. 608/1996, l’Istituto rilascia il Registro d’Impresa solo dopo la presentazione della denuncia aziendale e l’assunzione di manodopera deve essere comunicata esclusivamente tramite i fogli del Registro.

Rinnovo della denuncia e documentazione da acquisire

L’obbligo di rinnovo della denuncia sussiste, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 3, della legge n. 608/1996, quando intervengono modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell’azienda e comunque quando il datore di lavoro opti per il modello semplificato. In particolare, se le modifiche nella situazione aziendale incidono sugli elementi previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 375/1993 e rendono prevedibile un fabbisogno annuo inferiore a 270 giornate, deve essere presentata una nuova denuncia aziendale.

Sono indicati come esempi di modificazioni certe del fabbisogno:

  • aumento o diminuzione della superficie aziendale coltivata;
  • variazione delle colture da intensivo a estensivo o viceversa;
  • passaggio alla meccanizzazione aziendale.

L’elenco non è esaustivo: le sedi possono valorizzare anche altri elementi, in base alle consuetudini locali e all’esperienza maturata, purché incidano sulla valutazione del fabbisogno di manodopera. La circolare raccomanda inoltre di motivare adeguatamente le richieste documentali e indica, a titolo esemplificativo, la documentazione utile da acquisire per casi particolari, come atti sanitari per allevamenti, atti costitutivi e statuti per società, certificazioni del Registro Prefettizio per cooperative agricole, contratti di affitto del fondo e contratti di raccolta per aziende con attività prevalente extragricola.

Controllo delle dichiarazioni di manodopera agricola

L’art. 6 del d.lgs. n. 375/1993 impone ai datori di lavoro agricolo di presentare la dichiarazione degli operai occupati ai fini dell’accertamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale. La dichiarazione deve riflettere prestazioni effettive di lavoro.

Per i rapporti di lavoro instaurati fino al 31 dicembre 1995, il controllo continua a essere effettuato mediante il raffronto con gli atti trasmessi dall’Ufficio di collocamento agli ex-SCAU. Le sedi che non abbiano ancora completato tali verifiche per il 1995 e anni precedenti devono definirle nel più breve tempo possibile, evitando la prescrizione quinquennale. Se dal controllo emergono omissioni nella dichiarazione della manodopera, la sede deve notificare l’accertamento d’ufficio e acquisire i dati occupazionali e retributivi ai fini contributivi.

Dal 1 gennaio 1996, in seguito alle nuove norme sul collocamento, anche i datori di lavoro agricolo possono ricorrere all’assunzione diretta dei lavoratori, adempiendo agli obblighi di comunicazione verso gli Uffici del lavoro e l’Istituto mediante documenti tratti dal Registro d’Impresa. I controlli devono quindi basarsi su:

  • denunce aziendali presentate per il rilascio del Registro d’Impresa;
  • comunicazioni di avviamento al lavoro tratte dal Registro, da trasmettere all’Istituto entro 5 giorni;
  • ogni altro elemento già presente negli archivi dell’Istituto, come iscrizione come coltivatore diretto, tipo di contratto, verbali ispettivi e provvedimenti relativi all’elenco nominativo annuale.

Per agevolare l’attività di controllo, al momento della denuncia aziendale deve essere istituito un fascicolo per ciascuna ditta, contenente tutti gli atti e i documenti rilevanti.

Elementi di verifica nelle assunzioni e nella retribuzione

La circolare richiama l’attenzione delle sedi su alcuni profili specifici:

  • a ogni comunicazione di assunzione diretta deve corrispondere una dichiarazione di manodopera per le giornate effettivamente svolte dal lavoratore, riferita al periodo indicato nella comunicazione; se il periodo interessa più trimestri, occorrono più dichiarazioni;
  • va verificata l’ubicazione dei fondi per l’applicazione delle agevolazioni previste per le zone montane e svantaggiate;
  • vanno controllati tipologia delle lavorazioni, mansioni e periodo di lavoro indicati nella comunicazione di assunzione, per valutarne la compatibilità con i dati dichiarati e con l’effettiva prestazione;
  • va verificato il tipo-ditta e il tipo-contratto, anche ai fini di eventuali aliquote ridotte;
  • in presenza di situazioni anomale, occorre effettuare ulteriori riscontri con i dati già presenti in archivio;
  • le retribuzioni dichiarate devono essere controllate per assicurare il rispetto dei minimi contrattuali e contributivi.

Gli effetti contributivi delle verifiche devono essere notificati al datore di lavoro.

Raffronto tra dati aziendali e manodopera occupata

L’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993 attribuisce all’Istituto il potere di effettuare una stima tecnica, tramite visita ispettiva, per determinare il fabbisogno di giornate lavorative di ciascuna azienda e raffrontarlo con i dati dichiarati e con gli elementi relativi alla manodopera occupata.

Il fabbisogno occupazionale deve essere calcolato in base a:

  • ordinamento colturale;
  • bestiame allevato;
  • sistema di lavorazione praticato dall’azienda;
  • periodi di esecuzione dei lavori;
  • consuetudini locali.

Dal numero di giornate così determinato devono essere eventualmente decurtate quelle derivanti da:

  • prestazioni dei componenti del nucleo familiare nelle aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
  • prestazioni documentate dei contoterzisti;
  • prestazioni subordinate svolte nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni dagli operai agricoli;
  • prestazioni relative a fasi del ciclo produttivo agrario non eseguite.

Effetti della stima tecnica e accertamento ispettivo

Se dalla stima tecnica emerge uno scostamento significativo in aumento rispetto alle giornate effettivamente dichiarate, il datore di lavoro deve essere diffidato a fornire motivazioni entro 40 giorni. Il provvedimento motivato conseguente all’accertamento deve essere notificato al datore di lavoro e, se comporta non iscrizione totale o parziale o cancellazione dagli elenchi, anche ai lavoratori interessati e alla Commissione Circoscrizionale per la Manodopera Agricola.

La circolare precisa che, con l’entrata in vigore della legge n. 608/1996, deve ritenersi tacitamente abrogato l’art. 7 della legge n. 334/1968. Ne deriva che qualsiasi accertamento induttivo fondato su stima tecnica deve basarsi esclusivamente su elementi rilevati a seguito di visita ispettiva.

Se il datore di lavoro non fornisce adeguate motivazioni e non è possibile individuare né i lavoratori utilizzati né le relative giornate di occupazione, si procede all’imposizione dei contributi per il maggior numero di giornate accertate con la stima tecnica. La liquidazione dei contributi avviene sulla base dei salari medi convenzionali vigenti per l’anno interessato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375/1993.

La circolare sottolinea inoltre che la stima tecnica deve essere validata dalla concreta analisi della specifica realtà aziendale, che la tempestività della valutazione e della notifica è essenziale anche ai fini dei ricorsi, e che gli elementi considerati nella determinazione del fabbisogno complessivo di manodopera devono essere espressamente indicati nell’avviso di accertamento.

Modalità di comunicazione degli accertamenti contributivi

Gli accertamenti contributivi possono derivare da controlli amministrativi oppure da accertamenti ispettivi.

Quando l’omissione è rilevata in sede di verifica degli atti già in possesso dell’ufficio, la notifica deve contenere la determinazione della base imponibile, la motivazione del provvedimento e il richiamo all’art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 375/1993, che prevede la notifica ai datori di lavoro degli effetti di carattere contributivo derivanti dall’accertamento.

Quando l’omissione è rilevata a seguito di attività ispettiva, il verbale ispettivo deve essere notificato con la normale procedura e deve contenere tutti gli elementi necessari; nello stesso atto vanno quantificate le somme dovute a titolo di contributi e sanzioni, indicando la prima scadenza utile per il pagamento. Insieme al verbale viene consegnato un bollettino di c/c per il versamento.

Se l’omissione deriva da stima tecnica con significativo scostamento in aumento, il verbale deve contenere la diffida a presentare controdeduzioni entro 40 giorni dalla ricezione. Dopo il confronto tra stima e controdeduzioni, la sede deve notificare la conferma o la variazione dell’accertamento.

Sanzioni e ricorsi

Qualora sia accertata l’esistenza di elementi o dati modificativi della situazione aziendale che avrebbero imposto la presentazione di una dichiarazione di variazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, e tale dichiarazione sia stata omessa, la sede contesta l’illecito amministrativo e applica la sanzione prevista dal comma 5, da un minimo di L. 200.000 a un massimo di L. 500.000. Lo stesso vale in caso di totale omissione della denuncia aziendale, con contestazione dell’illecito e aggiornamento d’ufficio della denuncia nelle procedure interne.

La notifica dell’accertamento deve inoltre indicare la Commissione Centrale di cui all’art. 9-sexies della legge n. 608/1996 quale organo competente per eventuali ricorsi. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento contributivo, tramite la sede territoriale dell’Istituto competente per territorio.

Punti principali

Controllo delle denunce aziendali

Le sedi INPS possono invitare i datori di lavoro agricolo a esibire documenti, inviare questionari e richiedere dati agli uffici pubblici per verificare la situazione aziendale e i requisiti per l’inquadramento nel settore agricolo. Se risulta subito l’insussistenza dei requisiti, non va rilasciato il Registro d’Impresa e deve essere avviato l’accertamento per il diverso inquadramento. La denuncia aziendale va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e costituisce la base per la verifica del fabbisogno di manodopera e della congruità contributiva.

Rinnovo della denuncia e documentazione utile

La nuova denuncia è necessaria quando intervengono modifiche significative sul fabbisogno lavorativo o quando si opta per il modello semplificato. Sono indicati come esempi di variazioni rilevanti l’aumento o la diminuzione della superficie coltivata, il passaggio tra colture intensive ed estensive e la meccanizzazione aziendale. Le sedi possono richiedere documentazione specifica, come atti sanitari per allevamenti, atti costitutivi e statuti per società, contratto di affitto del fondo o contratti di raccolta per attività prevalentemente extragricole.

Controllo delle dichiarazioni di manodopera

Le dichiarazioni degli operai agricoli devono riflettere le effettive prestazioni di lavoro. Per i rapporti instaurati fino al 31 dicembre 1995 resta valido il controllo incrociato con gli atti del collocamento; le sedi devono completare tali verifiche quanto prima per evitare la prescrizione quinquennale. Dal 1 gennaio 1996 i controlli si fondano sulle denunce aziendali, sulle comunicazioni di avviamento tratte dal Registro d’Impresa da trasmettere entro 5 giorni e sugli altri elementi già in possesso dell’Istituto.

Stima tecnica e accertamenti ispettivi

Quando il raffronto tra dati aziendali e manodopera occupata evidenzia incongruenze, l’Istituto effettua una stima tecnica tramite visita ispettiva per determinare il fabbisogno di giornate lavorative. La stima considera ordinamento colturale, bestiame, sistema di lavorazione, periodi di esecuzione e consuetudini locali, con eventuali decurtazioni per lavoro familiare, contoterzisti, prestazioni già dichiarate o fasi di ciclo produttivo non eseguite. Se emerge un significativo scostamento in aumento, il datore di lavoro deve essere diffidato a fornire motivazioni entro 40 giorni.

Effetti dell’accertamento e notifica

Gli effetti contributivi dell’accertamento vanno notificati al datore di lavoro; se derivano non iscrizione totale o parziale o cancellazione dagli elenchi, la notifica va inviata anche ai lavoratori interessati e alla Commissione Circoscrizionale per la Manodopera Agricola. La notifica deve indicare gli elementi posti a base della stima o dell’accertamento, la base imponibile, la motivazione e il riferimento normativo. In caso di omissione contributiva accertata in sede ispettiva, il verbale deve contenere anche l’importo di contributi e sanzioni e la prima scadenza utile per il versamento.

Sanzioni e ricorsi

Se viene accertata l’omessa presentazione della dichiarazione di variazione o la totale omissione della denuncia aziendale, la sede contesta l’illecito amministrativo e applica la sanzione prevista, da L. 200.000 a L. 500.000. La notifica degli accertamenti deve indicare la Commissione Centrale ex art. 9-sexies della legge n. 608/1996 quale organo cui indirizzare eventuali ricorsi, da proporre entro 30 giorni tramite la sede territoriale competente.

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