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Circolare

Circolare numero 162 del 21-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge n. 30/1998 sull’istituzione del Registro Internazionale italiano e sul trattamento previdenziale, contributivo e fiscale degli equipaggi delle navi iscritte. Definisce regole sulla composizione degli equipaggi, sulla legge applicabile ai contratti dei marittimi, sull’operatività degli sgravi contributivi per italiani e comunitari, sui casi di esclusione o di permanenza dell’obbligo contributivo per marittimi SEE, turchi ed extracomunitari, nonché sulle modalità operative, contabili e di regolarizzazione dei periodi pregressi.

Regime previdenziale e sgravi per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale

Legge n. 30/1998 e regime previdenziale degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale

La circolare dell’INPS illustra in modo organico gli effetti della legge 27 febbraio 1998, n. 30, che ha istituito il Registro Internazionale italiano e ha inciso sul regime previdenziale, contributivo e fiscale degli equipaggi delle navi iscritte nel registro. Il documento coordina la nuova disciplina con la legge n. 413/1984, con il Codice della navigazione, con il Regolamento CEE n. 1408/71 e con le convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Ambito della riforma e inquadramento generale

La legge n. 30/1998, derivante dalla conversione del DL n. 457/1997, ha introdotto una disciplina speciale per le navi iscritte nel Registro Internazionale e per i relativi armatori ed equipaggi. La circolare chiarisce che le modifiche al Codice della navigazione incidono non solo sulle navi del Registro Internazionale, ma anche su quelle iscritte nelle matricole delle navi maggiori e negli altri registri, motivo per cui alcuni riferimenti normativi sono da intendersi relativi ai testi sostituiti dall’art. 7 della legge n. 30/1998.

Istituzione del Registro Internazionale e requisiti di iscrizione

Nel Registro Internazionale possono essere iscritte soltanto le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, previa specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Il registro è aperto presso gli uffici compartimentali marittimi e si articola in tre sezioni:

  • sezione prima: navi appartenenti a soggetti italiani o di altri Paesi UE;
  • sezione seconda: navi appartenenti a soggetti non comunitari;
  • sezione terza: navi appartenenti a soggetti non comunitari e provenienti da registro straniero non comunitario, in regime di sospensione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o UE.

Le navi iscritte nel Registro Internazionale battono bandiera italiana e non possono effettuare servizi di cabotaggio. Sono escluse dal registro le navi da pesca, le imbarcazioni, le navi da diporto, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da guerra e i galleggianti, anche se muniti di mezzo di propulsione proprio, quando operano in acque straniere o internazionali.

Normativa di riferimento applicabile alle navi iscritte

In linea generale, le navi del Registro Internazionale restano soggette alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e alle convenzioni internazionali applicabili alle navi iscritte nelle matricole nazionali o alle navi straniere locate a scafo nudo ad armatore italiano con assunzione temporanea della bandiera italiana. La circolare precisa tuttavia che, nei casi di nave locata a scafo nudo proveniente dall’estero, ai fini della legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia sulla nave continua a valere la legge dello Stato del registro sottostante.

Composizione degli equipaggi e accordi sindacali

L’art. 318 del Codice della navigazione, come modificato, stabilisce che l’equipaggio delle navi nazionali debba essere di regola composto interamente da cittadini italiani o UE; in caso di particolari necessità, il Ministero può autorizzare l’imbarco di stranieri non comunitari nella bassa forza entro il limite di un terzo dell’equipaggio. Per le navi iscritte nel Registro Internazionale tale disciplina può essere derogata mediante accordi nave per nave stipulati tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore marittimo e depositati presso la Capitaneria di porto competente.

La circolare descrive tre ipotesi di formazione dell’equipaggio:

  • navi provenienti da matricole e registri italiani o assimilate: equipaggio interamente italiano o UE, con imbarco di almeno un allievo ufficiale di coperta e uno di macchina;
  • navi provenienti da registri esteri già locate a scafo nudo: sei membri dell’equipaggio devono essere italiani o UE, compresi comandante, primo ufficiale di coperta e direttore di macchina; per la quota di lavoratori comuni è prioritaria l’assunzione di personale italiano con contratto di formazione e lavoro, altrimenti è ammesso personale extracomunitario;
  • navi acquistate all’estero, comunque provenienti da registri esteri, e navi di nuova costruzione consegnate dopo il 1° marzo 1998: applicazione degli stessi criteri minimi di composizione, con ulteriori elementi definiti dagli accordi sindacali nave per nave.

Resta fermo che i componenti dell’equipaggio devono essere in possesso dei certificati previsti dalla convenzione di Londra del 7 luglio 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia.

Contratto di arruolamento, nazionalità e residenza dei marittimi

L’art. 3 della legge n. 30/1998 distingue tre regimi per i marittimi imbarcati su navi del Registro Internazionale:

  • marittimi italiani o comunitari: condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative regolate dalla legge del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi degli Stati membri UE;
  • marittimi extracomunitari non residenti in UE: rapporto regolato dalla legge scelta dalle parti, nel rispetto delle convenzioni OIL sul lavoro marittimo;
  • marittimi extracomunitari in genere: condizioni minime economiche, salariali e assicurative fissate dalla contrattazione sindacale, entro i limiti internazionali.

La circolare richiama il contratto collettivo ITF del 28 maggio 1998, sottoscritto da CONFITARMA, FILT/CGIL, FILT/CISL e UILTRASPORTI, che per i marittimi extracomunitari non residenti in UE prevede un "bonus" a carico dell’impresa armatoriale per consentire il versamento di contribuzioni nel Paese extracomunitario di residenza. La regola contrattuale non si applica quando esistano trattati bilaterali su benefici sociali tra Italia e Stato di residenza del marittimo.

Rapporti con il Regolamento CEE n. 1408/71 e con le convenzioni internazionali

La circolare sottolinea che la disciplina dell’art. 3 non esaurisce il trattamento previdenziale e assistenziale, perché restano pienamente efficaci il Regolamento CEE n. 1408/71 e le convenzioni internazionali ratificate con legge. Tali fonti, aventi natura di trattato internazionale, prevalgono e non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva di settore. L’obbligo di iscrizione al regime previdenziale italiano dei marittimi stranieri va dunque verificato caso per caso in base alla cittadinanza e alla residenza, nonché alla presenza di convenzioni applicabili.

Marittimi UE, SEE, turchi ed extracomunitari con convenzione

Per i cittadini dei Paesi UE e dei Paesi SEE indicati nella circolare, il Regolamento n. 1408/71 comporta l’iscrizione al regime di sicurezza sociale italiano, salvo le eccezioni previste dall’art. 14-ter. Tali marittimi sono pertanto iscritti al regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413/1984; per malattia, maternità ed ex GESCAL la riscossione è demandata all’IPSEMA per conto dell’INPS.

Per la sola Turchia si applica la Convenzione europea sulla sicurezza sociale, mentre per i marittimi di Paesi extracomunitari coperti da convenzioni bilaterali si applicano le regole già richiamate dalla circolare n. 122/1994. In tutti questi casi la disciplina contrattuale non incide sul regime di sicurezza sociale definito dalla fonte internazionale.

Sgravio contributivo e trattamento fiscale

L’art. 6 della legge n. 30/1998 riconosce lo sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i marittimi italiani e comunitari imbarcati su navi del Registro Internazionale. Lo sgravio è finalizzato alla tutela dell’occupazione dei marittimi italiani e si estende ai marittimi UE, ma non ai marittimi SEE, pur se soggetti al Regolamento n. 1408/71, né ai comunitari che rientrino nell’art. 14-ter e siano iscritti a un sistema previdenziale di altro Stato membro.

Il beneficio si applica solo ai contributi versati in Italia e non opera se l’obbligo contributivo è assolto all’estero. Il costo dello sgravio per i marittimi italiani e UE è a carico della Gestione commissariale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con rimborso agli enti previdenziali e assistenziali sulla base della rendicontazione. I benefici fiscali e contributivi complessivi per ciascuna nave non possono superare 814.000 ECU annui.

Posizioni contributive della nave e dei marittimi

Per le navi iscritte nel Registro Internazionale provenienti da registri italiani, l’impresa mantiene la posizione contributiva già aperta presso l’INPS in regime di legge n. 413/1984. Per le navi provenienti da registri esteri, invece, deve essere aperta una distinta posizione contributiva per ciascuna nave con relativo libro paga.

La posizione "NAVE" è utilizzata dall’armatore per gli adempimenti contributivi relativi al periodo di imbarco dell’equipaggio, sia per i lavoratori che beneficiano dello sgravio sia per quelli per i quali l’obbligo contributivo permane. La circolare distingue cinque macro-casi:

  • marittimi italiani o UE: sgravio totale in denuncia DM10/2, salvo il contributo di solidarietà al FPLD, che resta interamente dovuto;
  • marittimi SEE: contribuzione esposta e versata secondo la procedura ordinaria, senza sgravio;
  • marittimi turchi: obbligo contributivo analogo a quello dei marittimi SEE;
  • marittimi extracomunitari coperti da convenzioni bilaterali: obbligo contributivo in regime legge n. 413/1984, con adempimenti analoghi al caso precedente;
  • marittimi extracomunitari senza convenzioni bilaterali e non residenti in UE: nessun obbligo di versamento in Italia, purché l’armatore corrisponda il "bonus" previsto dal contratto collettivo e l’adempimento sia annotato nel libro paga.

Per i marittimi extracomunitari residenti in Italia o in altro Paese UE, la circolare li considera soggetti al regime previdenziale marittimo italiano ex lege n. 413/1984, con versamento sulla posizione nave.

Imponibile contributivo, minimali e criteri di calcolo

L’imponibile contributivo è determinato ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997. I minimali sono quelli generali vigenti; per il 1998 la circolare rinvia alla circolare n. 21 del 30 gennaio 1998. Per i marittimi UE si considerano le retribuzioni del contratto collettivo del Paese di provenienza; se quel contratto non esiste, si prende a riferimento quello italiano. Per tutti i marittimi extracomunitari il parametro non può scendere sotto i valori del contratto del 28 maggio 1998.

Continuità di rapporto di lavoro e gestione del periodo di riposo a terra

La circolare distingue tra marittimi assunti da turno generale o particolare e marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.). Nei primi, il rapporto si risolve allo sbarco e le contribuzioni relative agli emolumenti maturati vengono assolte sulla posizione INPS della nave. Nei marittimi in C.R.L., invece, lo sbarco per rotazione sociale non estingue il rapporto con l’armatore: il periodo di riposo a terra è retribuito, ma la relativa contribuzione non va versata sulla posizione nave bensì su una posizione separata assegnata all’azienda armatoriale.

Lo sgravio contributivo, se spettante, si applica anche alle retribuzioni del periodo di riposo a terra dei marittimi in C.R.L., con le modalità operative stabilite dalla circolare.

Riscontro contributivo, documentazione di bordo e codici identificativi

Per le navi del Registro Internazionale continua ad applicarsi il riscontro contributivo sul documento di bordo previsto dall’art. 18 della legge n. 413/1984. Gli uffici marittimi o consolari devono annotare cittadinanza e residenza di ciascun marittimo per consentire la corretta distinzione tra italiani/UE, extracomunitari con convenzione e extracomunitari senza convenzione. Se i dati non sono riportati sul documento di bordo, l’impresa deve comunque registrarli nel libro paga.

Sul piano operativo, per ottenere lo sgravio l’armatore deve comunicare all’INPS l’avvenuta iscrizione della nave nel Registro Internazionale. Le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "9F", non attribuibile alle posizioni con codice "2N". Per i marittimi in C.R.L. si utilizza la posizione accessoria con codice "2S".

Modalità di esposizione in denuncia e regolarizzazione dei periodi pregressi

Gli sgravi si espongono nel modello DM10/2 indicando il personale marittimo nei quadri B-C e riportando l’importo dello sgravio nel quadro D con la dicitura "SGRAVIO CONTR. R.I.L.30/98" e il codice "R900". Per i conguagli riferiti a periodi pregressi decorrenti da maggio 1998 si utilizza la dicitura "ARR.SGRAVIO R.I. L.30/98" con codice "R901".

Se per gli stessi periodi era stato fruito lo sgravio capitario previsto dalla legge n. 449/1997, l’azienda deve restituirlo con la denuncia di conguaglio, utilizzando la dicitura "REST.SGRAVIO L 449/97" e il codice "M195". La circolare richiede inoltre una dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge n. 15/1968 per attestare il non superamento del massimale complessivo annuo di benefici.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Gli sgravi contributivi sono imputati ai conti GAW 37/79, per la competenza dell’anno in corso, e GAW 37/39, per gli anni precedenti, entrambi di nuova istituzione. Il conto relativo agli anni precedenti è movimentabile a decorrere dall’esercizio 1999. La circolare chiude con le variazioni al piano dei conti e con il richiamo agli allegati tecnici e alle precedenti istruzioni applicative.

Punti principali

Istituzione e disciplina del Registro Internazionale

La legge n. 30/1998 ha istituito il Registro Internazionale italiano, nel quale possono essere iscritte solo le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Registro è articolato in tre sezioni in base alla nazionalità dei proprietari; le navi iscritte battono bandiera italiana e non possono svolgere cabotaggio. Sono escluse dall’iscrizione navi da pesca, imbarcazioni, navi da diporto, navi di Stato non commerciali, navi da guerra e galleggianti anche se dotati di propulsione propria operanti in acque straniere o internazionali.

Formazione degli equipaggi e requisiti di nazionalità

La circolare precisa che, per le navi iscritte nel Registro Internazionale, l’equipaggio può essere composto in deroga alle regole ordinarie mediante accordi sindacali nave per nave depositati presso la Capitaneria competente. Sono comunque fissati nuclei minimi di personale italiano o UE, con obbligo di comando e funzioni tecniche apicali in capo a tali soggetti in diverse ipotesi, e con previsione dell’imbarco di allievi ufficiali di coperta e di macchina quando ricorrano i benefici normativi richiamati. Per alcune fattispecie è ammesso personale extracomunitario per la quota di lavoratori comuni, in via subordinata al personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro. Resta fermo che i componenti dell’equipaggio devono possedere i certificati previsti dalla convenzione di Londra del 7 luglio 1978.

Legge applicabile al contratto di arruolamento e ruolo della contrattazione collettiva

L’art. 3 della legge n. 30/1998 distingue tre categorie: marittimi italiani o comunitari, marittimi extracomunitari non residenti nell’UE e marittimi extracomunitari in generale. Per i primi valgono la legge regolatrice del contratto e i contratti collettivi degli Stati membri UE; per i secondi il rapporto è regolato dalla legge scelta dalle parti nel rispetto delle convenzioni OIL; per i terzi le condizioni minime economiche, salariali e assicurative sono fissate dalla contrattazione sindacale, entro i limiti internazionali. La circolare richiama inoltre il CCNL ITF del 28 maggio 1998, che per i marittimi extracomunitari non residenti nell’UE introduce il "bonus" armatoriale per consentire il pagamento di contribuzioni pensionistiche o altri benefici nel Paese di residenza.

Prevalenza di regolamenti e convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale

La circolare chiarisce che l’art. 3 della legge n. 30/1998 non prevale sulle norme in materia di sicurezza sociale derivanti dal Regolamento CEE n. 1408/71 e dalle convenzioni internazionali stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari. Quando tali fonti disciplinano il rapporto di lavoro marittimo, esse restano applicabili anche alle navi iscritte nel Registro Internazionale. Di conseguenza, l’obbligo di iscrizione al regime previdenziale italiano dei marittimi stranieri va determinato esclusivamente in base a tali regolamenti o convenzioni.

Applicazione del Regolamento CEE n. 1408/71, convenzione europea e convenzioni bilaterali

Per i marittimi cittadini di Stati UE e dei Paesi SEE indicati nella circolare, l’iscrizione al regime di sicurezza sociale italiano avviene obbligatoriamente ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. c), del Regolamento CEE n. 1408/71, salvo le ipotesi dell’art. 14-ter. Per essi continua ad applicarsi la disciplina previdenziale marittima della legge n. 413/1984; per malattia, maternità ed ex GESCAL la riscossione è demandata all’IPSEMA per conto INPS. Per la sola Turchia si applica la Convenzione europea sulla sicurezza sociale, mentre per i marittimi di Paesi extracomunitari con convenzioni bilaterali si rinvia alla disciplina già richiamata dalla precedente circolare n. 122/1994.

Sgravi contributivi e limiti massimi dei benefici

L’art. 6 della legge n. 30/1998 prevede lo sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i marittimi italiani e comunitari imbarcati su navi iscritte nel Registro Internazionale. Il beneficio non si applica ai marittimi SEE, né ai comunitari ricadenti nell’art. 14-ter del Regolamento n. 1408/71 che siano assoggettati alla contribuzione di un altro Stato membro. La circolare evidenzia inoltre che il complesso dei benefici fiscali, contributivi e di gestione non può superare, per ciascuna nave e per anno solare, il massimale di 814.000 ECU, assumendo il valore medio di cambio della moneta italiana rispetto all’ECU nell’anno di riferimento.

Gestione delle posizioni contributive della nave e dei marittimi

Per le navi provenienti da registri italiani si mantiene la posizione contributiva già aperta presso l’INPS; per quelle provenienti da registri esteri deve essere aperta una distinta posizione contributiva per ciascuna nave, con corrispondente libro paga. La posizione "NAVE" è utilizzata per gli adempimenti contributivi connessi al periodo di imbarco dell’equipaggio, sia per le contribuzioni soggette a sgravio sia per quelle da versare integralmente. La circolare distingue vari casi di marittimi in base alla cittadinanza e alla residenza, precisando quando si applica il regime italiano ex lege n. 413/1984 e quando invece opera l’esclusione dallo sgravio con eventuale obbligo di pagamento del "bonus".

Imponibile, minimali e regole per i marittimi in C.R.L.

L’imponibile contributivo è determinato ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997, e i minimali sono quelli generali vigenti per l’anno 1998. Per i marittimi comunitari si assumono le retribuzioni dei contratti collettivi del Paese di provenienza; se mancano, si utilizza il contratto collettivo italiano. Per i marittimi extracomunitari il parametro non può essere inferiore a quello previsto dal contratto del 28 maggio 1998. Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la contribuzione relativa al periodo di riposo a terra non va versata sulla posizione nave, ma su una posizione separata dell’armatore; a tali periodi si applica, se spettante, lo sgravio contributivo.

Riscontro sul documento di bordo e dati da annotare

Poiché le navi iscritte nel Registro Internazionale restano soggette alla legge n. 413/1984, si applica anche il riscontro contributivo sul documento di bordo previsto dall’art. 18 di tale legge. Gli uffici marittimi o consolari devono annotare per ciascun marittimo cittadinanza e residenza, così da distinguere italiani/UE, extracomunitari con convenzioni e extracomunitari senza convenzioni. In mancanza dell’annotazione sul documento di bordo, i dati devono risultare dal libro paga della nave.

Adempimenti operativi, codici autorizzazione e conguagli

Per accedere allo sgravio l’armatore deve comunicare all’INPS l’iscrizione della nave nel Registro Internazionale. Le posizioni contributive sono identificate dal codice di autorizzazione "9F"; per i marittimi in C.R.L. è prevista una posizione separata con codice "2S". Nel DM10/2 gli sgravi si espongono con la dicitura "SGRAVIO CONTR. R.I.L.30/98" e il codice "R900"; per i periodi pregressi dal maggio 1998 si usa "ARR.SGRAVIO R.I. L.30/98" con codice "R901". Se in passato è stato fruito lo sgravio capitario legge n. 449/1997 sul medesimo periodo, esso deve essere restituito con il codice "M195".

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Gli sgravi vengono imputati alla procedura di ripartizione contabile dei modelli DM10/2 sui conti di nuova istituzione GAW 37/79, per l’anno in corso, e GAW 37/39, per gli anni precedenti. La circolare allega le relative variazioni al piano dei conti e precisa che il conto GAW 37/39 è movimentabile a decorrere dall’esercizio 1999. Rimane inoltre a carico della Gestione commissariale il rimborso agli enti previdenziali ed assistenziali degli oneri per lo sgravio totale previsto dalla legge.

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