Ordinanza n. 10529/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza dalla sentenza n. 3554/2020 del Tribunale civile di Roma - Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al n.r.g. 30541/2019, pubblicata in data 18/06/2020, notificata in data 27/07/2020, passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non ancora comprovata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, relativa alla liquidazione di spettanze dovute dall'amministrazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, avente ad oggetto il pagamento di spettanze da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Dal testo non risultano ulteriori motivi di censura articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una relazione di chiarimenti dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, con specifico riferimento alle attività svolte per la liquidazione delle spettanze riconosciute dalla sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato che la relazione sia depositata entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 16 settembre 2026. Non è stata assunta alcuna decisione sulla richiesta di astreinte né sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Richiamato per la richiesta della ricorrente di fissazione di una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; la relativa domanda non è stata ancora decisa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione disponibile non consente di accertare le attività concretamente svolte dall'amministrazione per dare esecuzione al giudicato, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie presso l'amministrazione o l'ufficio pubblico competente prima di definire la controversia.
- La richiesta di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato non può essere definita senza previo accertamento dell'effettivo stato di esecuzione e delle attività compiute dall'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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