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Ordinanza

Ordinanza n. 1212/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, di: A) Provvedimento della Struttura di Missione ZES - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 05.02.2026 con il quale è stata dichiarata improcedibile la richiesta e disposta l’archiviazione della pratica ID.N. SGLGFR73B14I234J-01102025-1138 presentata dalla Quadrifoglio Immobiliare S.r.l., avente ad oggetto una richiesta di autorizzazione relativa alla costruzione di due corpi di fabbrica distinti e destinati rispettivamente ad asilo nido e a edificio polifunzionale da realizzare nell’agglomerato industriale A.S.I. Aversa Nord, all’interno del perimetro ZES Campania, in tenimento del Comune di Carinaro su un’area riportata in catasto terreni al Foglio 4 p.lle n. 5120, 5121, 5122, 5131; B) Qua tenus opus, Autorizzazione Unica n. 302 del 25.11.2024 a firma del Coordinatore della Struttura di Missione ZES, conosciuta per il tramite del provvedimento sub A), con la quale è stata “rinnovata” alla Marican Heritage 1 S.p.a. l’Autorizzazione Unica n. 23 del 12.06.2023 tesa alla realizzazione di un edificio industriale denominato Vega 50 su un suolo sito nell’agglomerato industriale A.S.I. Aversa Nord nel tenimento del Comune di Carinaro, distinto al N.C.T. al Foglio 4 p.lle n. 5120, 5122, 5129, 5131, “in quanto scaduti i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001”; C) Qua tenus opus, Autorizzazione Unica n. 23 del 12.06.2023 a firma del Coordinatore della Struttura di Missione ZES, conosciuta per il tramite del provvedimento sub A), rilasciata dal Commissario straordinario del Governo della ZES Campania alla Marican Heritage 1 S.p.a. per la realizzazione di un edificio industriale denominato Vega 50 a destinazione uffici e servizi con contestuale richiesta di assegnazione aree industriali presso l’area sita in Zona ASI – Agglomerato Aversa Nord nel tenimento del Comune di Carinaro distinto al N.C.T. al Foglio 4 p.lla 5129 di proprietà della Marican Heritage 1 S.p.a. e p.lle n. 5120, 5122, 5131 di cui la stessa ne chiedeva l’assegnazione; D) Una agli atti preordinati connessi e conseguenziali e comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202602629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 5 febbraio 2026 di improcedibilità e archiviazione della richiesta di autorizzazione ZES, nonché, per quanto occorra, le autorizzazioni uniche n. 302 del 25 novembre 2024 e n. 23 del 12 giugno 2023 rilasciate alla società controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società immobiliare)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Struttura di Missione ZES ha dichiarato improcedibile e archiviato la richiesta di autorizzazione relativa alla costruzione di un asilo nido e di un edificio polifunzionale nell’agglomerato industriale A.S.I. Aversa Nord, nel Comune di Carinaro. Sono state inoltre contestate, in via subordinata e per quanto lesive, l’Autorizzazione Unica n. 302 del 25 novembre 2024, con cui sarebbe stata rinnovata alla società controinteressata l’Autorizzazione Unica n. 23 del 12 giugno 2023 per la realizzazione dell’edificio industriale denominato Vega 50, e la precedente Autorizzazione Unica n. 23 del 12 giugno 2023. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente tutti i motivi di ricorso, ma evidenzia due profili: la richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione Unica n. 23 risulta presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 15 d.P.R. n. 380/2001; inoltre, l’Autorizzazione Unica n. 302 appare il risultato di una nuova valutazione amministrativa e, per verificare la compatibilità delle opere con il quadro normativo vigente, avrebbe dovuto essere preceduta dagli adempimenti procedimentali preliminari.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, a un sommario esame proprio della fase cautelare, positivamente delibabile l’istanza. Ha rilevato, da un lato, che la richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione Unica n. 23 è successiva al decorso del termine previsto dall’art. 15 d.P.R. n. 380/2001; dall’altro, che l’Autorizzazione Unica n. 302, anche alla luce di quanto confermato dall’Amministrazione, sembra costituire l’esito di una nuova valutazione amministrativa. Tale nuova valutazione, ai fini della verifica della compatibilità delle opere con la disciplina vigente, avrebbe dovuto essere preceduta da tutti gli adempimenti procedimentali preliminari. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha quindi sospeso il provvedimento impugnato, riservando al giudizio di merito la più approfondita verifica dell’esistenza di un valido ed efficace titolo autorizzativo in capo alla società controinteressata. È stata fissata l’udienza pubblica del 20 maggio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    termine di cui all’art. 15 d.P.R. n. 380/01

    La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione unica, risultando successiva al decorso del termine previsto dalla disposizione, presenta un profilo suscettibile di positiva valutazione cautelare; la validità ed efficacia del titolo autorizzativo resta comunque da accertare nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare e consente la sospensione del provvedimento impugnato all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione, anziché limitarsi a prorogare o rinnovare un titolo autorizzativo, procede a una nuova valutazione della compatibilità dell’intervento con il quadro normativo vigente, la nuova determinazione deve essere preceduta dagli adempimenti procedimentali preliminari propri di tale valutazione.
  • La richiesta di rinnovo di un titolo edilizio o autorizzativo presentata dopo il decorso del termine di efficacia previsto dall’art. 15 d.P.R. 380/2001 costituisce un profilo rilevante ai fini della verifica cautelare della validità e dell’efficacia del titolo, senza determinare necessariamente, nella fase cautelare, una definitiva pronuncia sul merito.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento impugnato quando emergano, a un sommario esame, dubbi sulla validità del titolo autorizzativo sottostante e sulla regolarità del procedimento di nuova valutazione, riservando al merito l’accertamento compiuto dell’efficacia del titolo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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