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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16814/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua penale responsabilità. Ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si sarebbe fondata esclusivamente su un accertamento fiscale e quindi su mere presunzioni tributarie. In particolare, ha contestato il mancato riconoscimento dei costi relativi al canone di affitto, sostenendo che dovessero essere dedotti ai fini della determinazione dell'imposta evasa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, oltre che generico e fattuale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative di questioni già valutate e respinte in appello con motivazione giuridicamente corretta. In particolare, è stato ribadito che i costi possono essere dedotti ai fini della quantificazione dell'imposta evasa solo se vi siano allegazioni fattuali idonee a dimostrare la certezza o quantomeno il ragionevole dubbio della loro esistenza; nel caso concreto, i costi invocati non risultavano documentati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo in via implicita dal tema della valutazione della prova; nel testo non è però espressamente citato.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    Non citato nel testo; non inserito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili doglianze meramente fattuali o generiche che non evidenzino un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione.
  • Ai fini della determinazione dell'imposta evasa, i costi possono essere riconosciuti solo se supportati da allegazioni fattuali idonee a renderne certa, o almeno ragionevolmente dubbia, l'esistenza; la mera deduzione assertiva non basta.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione infedele
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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