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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11621/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva parzialmente rigettato l'istanza di riconoscimento della fungibilità, a titolo di presofferto, di due periodi di detenzione già espiati: sei mesi e ventitré giorni di reclusione relativi a una sentenza del Tribunale di Roma del 12 febbraio 2021, irrevocabile il 1° febbraio 2024, e quattro giorni di reclusione relativi a una sentenza del Tribunale di Roma del 23 novembre 2011, irrevocabile il 7 maggio 2012. Il giudice dell'esecuzione aveva rilevato che tali pene, patite sine titulo, erano già state correttamente scomputate nell'ambito del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica il 4 maggio 2024. Il ricorso non conteneva censure specificamente correlate alla motivazione dell'ordinanza, ma si limitava a rilievi generici, controvalutativi e confutativi, reiterando questioni già dedotte in sede di incidente di esecuzione e sostanzialmente richiedendo un risultato già conseguito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità dell'impugnazione imputabile a colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato e si risolve in censure generiche, meramente confutative o controvalutative.
  • Non è ammissibile reiterare in cassazione questioni già dedotte e sostanzialmente già accolte o definite in sede di incidente di esecuzione, specie quando il provvedimento impugnato abbia già riconosciuto lo scomputo delle pene espiate sine titulo.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, deve essere applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti esecutivi, la critica deve essere specifica e logicamente correlata alla motivazione dell'ordinanza; la mera riproposizione della tesi difensiva non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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