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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2629

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2629 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32023R2629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna rapidamente gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tener conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. In conseguenza della situazione epidemiologica e delle zone di restrizione istituite dalle autorità competenti, viene sospeso o limitato l'ingresso nell'Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate. L'atto opera mediante la modifica degli allegati V e XIV ed entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere o limitare l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da specifiche zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all'ingresso nell'Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare talune zone del Canada (Saskatchewan), del Regno Unito (Lincolnshire, Inghilterra) e degli Stati Uniti (Iowa, Minnesota, Montana, South Dakota) interessate da focolai recenti di influenza aviaria ad alta patogenicità. Le misure incidono sulle zone specificamente elencate e non sull'intero territorio dei tre paesi, con effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per zone colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità

Il regolamento interviene in via urgente sugli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all'ingresso nell'Unione di determinate partite di origine avicola. La misura è adottata per reagire a recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, ritenendo necessario proteggere lo stato sanitario dell'Unione mediante l'aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Contesto normativo e base giuridica

L'atto si colloca nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, fondata sul regolamento (UE) 2016/429. In particolare, richiama l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3, che disciplinano gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le condizioni sanitarie per l'ingresso, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi applicabili.

Ragioni della misura

La Commissione prende atto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: quattro in Saskatchewan (Canada) confermati tra il 30 ottobre e il 1° novembre 2023, uno nel Lincolnshire (Regno Unito) confermato il 9 novembre 2023, e tredici negli Stati di Iowa, Minnesota, Montana e South Dakota (Stati Uniti) confermati tra il 3 e il 9 novembre 2023 mediante RT-PCR. Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale; tali elementi sono stati valutati dalla Commissione, che ha ritenuto opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione dalle zone interessate.

Modifiche all'allegato V: pollame, materiale germinale e carni fresche

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, con l'inserimento di nuove zone per:

  • Canada: CA-2.202, CA-2.203, CA-2.204 e CA-2.205, con date di riferimento 30.10.2023, 31.10.2023 e 1.11.2023;
  • Regno Unito: GB-2.324, con data 9.11.2023;
  • Stati Uniti: US-2.493 fino a US-2.505, con date di riferimento tra il 3.11.2023 e il 9.11.2023.

Le descrizioni territoriali dettagliate identificano le zone interessate: nel Saskatchewan sono indicate coordinate e municipalità comprese nelle zone di protezione di 3 km e sorveglianza di 10 km; per il Regno Unito la zona è localizzata vicino a Donington, New Holland, Lincolnshire, entro un raggio di 10 km; per gli Stati Uniti sono elencate tredici zone circolari di 10 km in contee di Iowa, Minnesota, South Dakota e Montana.

Modifiche all'allegato XIV: ulteriori restrizioni per le stesse zone

L'allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in modo corrispondente per le medesime zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Per il Canada sono aggiunte le righe relative alle zone CA-2.202-CA-2.205; per il Regno Unito la zona GB-2.324; per gli Stati Uniti le zone US-2.493-US-2.505. Le nuove voci riportano, per ciascuna zona, le categorie di animali o prodotti interessate e le date di riferimento dei focolai, così da allineare gli elenchi sanitari al mutato quadro epidemiologico.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani ed europei che importano pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame o selvaggina da penna, l'effetto pratico è l'esclusione o la sospensione dell'ingresso nell'Unione per le partite provenienti dalle specifiche zone elencate nei nuovi allegati. La valutazione deve quindi avvenire non solo per paese di origine, ma anche per zona di provenienza, con riferimento alle delimitazioni geografiche e alle date riportate nel regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scelta dell'entrata in vigore immediata riflette l'urgenza di contenimento del rischio sanitario segnalata nei considerando.

Disposizioni principali

Base giuridica e coordinamento con la normativa sanitaria UE

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. Si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le condizioni sanitarie per l'ingresso nell'Unione, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati.

Motivazione sanitaria e valutazione del rischio

La Commissione prende atto di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale; la Commissione valuta tali informazioni e ritiene necessario sospendere l'ingresso nell'Unione dalle zone interessate per proteggere lo stato sanitario dell'Unione.

Modifiche all'allegato V del regolamento (UE) 2021/404

Nell'allegato V, parte 1, sezione B, vengono aggiunte nuove zone per Canada (CA-2.202 a CA-2.205), Regno Unito (GB-2.324) e Stati Uniti (US-2.493 a US-2.505). Per ciascuna zona sono riportate le categorie interessate e la data di riferimento collegata ai focolai (tra il 30 ottobre 2023 e il 9 novembre 2023), con indicazioni territoriali dettagliate per il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Modifiche all'allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404

Nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, sono inserite corrispondenti limitazioni per le stesse zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, relative a partite di pollame e roditori/animali germinali? No: il testo indica 'POU, RAT' e 'GBM', con date di riferimento analoghe. Le nuove righe precisano le zone interessate e le date dei focolai, per allineare l'elenco dei territori autorizzati alla situazione sanitaria aggiornata.

Descrizione delle zone interessate

Per il Canada sono descritte quattro zone nel Saskatchewan con coordinate geografiche e perimetri di protezione/sorveglianza; per il Regno Unito è descritta la zona GB-2.324 vicino a Donington, New Holland, Lincolnshire, entro un raggio di 10 km; per gli Stati Uniti sono elencate tredici zone in Iowa, Minnesota, South Dakota e Montana, ciascuna individuata da contea, denominazione della zona e coordinate GPS, con raggio circolare di 10 km.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il considerando finale sottolinea l'urgenza delle modifiche in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinaribiosicurezzaimportazioni nell'unione

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