Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2574

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2574 della Commissione, del 20 novembre 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2023 fino al 30 dicembre 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

Normativa europea32023R2574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fornisce, in via uniforme e temporanea, le basi tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel quadro di Solvibilità II. Contiene le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato nazionale interessato. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente, per garantire immediata disponibilità delle informazioni tecniche e uniformità prudenziale tra imprese e Stati membri. L’applicazione è retrodatata al 30 settembre 2023 e il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Stabilisce le informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2023 al 30 dicembre 2023.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità ai fini delle segnalazioni di vigilanza. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento è anche rilevante ai fini SEE. Si applica alle segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2023 fino al 30 dicembre 2023.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2574 della Commissione

Il regolamento aggiorna e rende disponibili le informazioni tecniche da impiegare, nell’ambito di Solvibilità II, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. La finalità è garantire condizioni uniformi di calcolo tra imprese di assicurazione e riassicurazione, utilizzando dati di mercato di fine settembre 2023 e assicurando coerenza prudenziale nella vigilanza.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’articolo 77 sexies della direttiva 2009/138/CE, che prevede la pubblicazione delle informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle poste tecniche e patrimoniali. Nei considerando si evidenzia che tali informazioni devono essere basate sui dati di mercato dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento cui si applica il regolamento; l’EIOPA ha trasmesso i dati relativi a fine settembre 2023 il 6 ottobre 2023, poi pubblicati ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE per il calcolo:

  • della migliore stima;
  • dell’aggiustamento di congruità;
  • dell’aggiustamento per la volatilità;
  • dei fondi propri di base e delle riserve tecniche nelle segnalazioni di vigilanza.

L’applicazione riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2023 al 30 dicembre 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è espressamente qualificato come testo rilevante ai fini del SEE.

Informazioni tecniche per la migliore stima

L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da usare per la migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le tabelle sono distinte per valuta e coprono un orizzonte molto esteso di durate residue, fino a 150 anni. Tra le valute considerate figurano, tra le altre, euro, corone nazionali, valute di Paesi terzi e principali divise internazionali.

Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE. Il regolamento precisa che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva.

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali:

  • gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute;
  • per le durate da 11 a 30 anni, gli spread sono pari a quelli di durata 10 anni.

Per le esposizioni verso enti finanziari, l’allegato distingue:

  • euro;
  • corone e altre valute europee;
  • valute di Paesi terzi e ulteriori mercati;
  • classi di merito di credito da 0 a 6;
  • durate da 1 a 30 anni.

Aggiustamenti per la volatilità

L’allegato III indica gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, in punti base, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato. L’allegato copre un ampio elenco di Paesi e mercati, tra cui tutti i mercati dell’area euro elencati, oltre a Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Islanda, Australia, Canada, Cina, Hong Kong, Stati Uniti, Giappone e altri. I valori possono essere positivi o negativi; ad esempio, sono indicati 21 punti base per i mercati dell’area euro elencati, 53 per gli Stati Uniti, 55 per l’Islanda, 25 per la Norvegia, -3 per Svizzera e Liechtenstein, e -2 per il Giappone.

Struttura degli allegati e utilizzo operativo

Il regolamento è essenzialmente tecnico-operativo: non introduce nuovi obblighi sostanziali di vigilanza, ma sostituisce o integra i parametri numerici da utilizzare nel calcolo prudenziale. Gli allegati costituiscono quindi il riferimento immediato per gli attuari e per gli addetti alla funzione finanza/risk management delle imprese soggette a Solvibilità II.

Entrata in vigore, efficacia e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti a decorrere dal 30 settembre 2023. La Commissione motiva l’adozione urgente con la necessità di rendere disponibili senza ritardo le informazioni tecniche e di evitare difformità tra imprese e tra autorità competenti nella valutazione prudenziale.

Base giuridica e natura dell’atto

La base giuridica è l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. L’atto è un regolamento di esecuzione della Commissione, adottato secondo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011, e ha efficacia diretta e obbligatoria in ogni suo elemento negli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e periodo di applicazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2023 al 30 dicembre 2023 (art. 1, par. 1).

Contenuto delle informazioni tecniche

Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, contenute nell’allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater, contenuti nell’allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato ai sensi dell’articolo 77 quinquies, contenuti nell’allegato III (art. 1, par. 2).

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 settembre 2023 (art. 2).

Natura vincolante e applicazione diretta

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 2).

Base giuridica e procedura d’urgenza

La base giuridica è l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione evidenzia l’urgenza di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e l’esigenza prudenziale di uniformità tra imprese e autorità competenti; per tale ragione il regolamento è adottato secondo la procedura d’urgenza richiamando il regolamento (UE) n. 182/2011.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionisolvibilitàvigilanza prudenzialemercati finanziari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.