Regolamento (UE) 2023/2579
Regolamento (UE) 2023/2579 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’IFRS 16 già recepito nell’ordinamento UE, introducendo regole specifiche per il trattamento contabile delle operazioni di vendita e retrolocazione. L’intervento chiarisce come il locatario venditore debba contabilizzare il diritto di utilizzo e la passività del leasing dopo la data di inizio, evitando la rilevazione di utili o perdite riferiti al diritto di utilizzo mantenuto. Sono inoltre fissate la data di applicazione obbligatoria e le corrispondenti disposizioni transitorie, con possibilità di applicazione anticipata.
Modifica l’IFRS 16 Leasing, già adottato nell’UE, per disciplinare il trattamento contabile delle passività del leasing nelle operazioni di vendita e retrolocazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese tenute a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare al locatario venditore nelle operazioni di vendita e retrolocazione rientranti nell’IFRS 16. Le modifiche si applicano alle operazioni concluse e ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2024 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’IFRS 16 Leasing per le operazioni di vendita e retrolocazione
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2023/1803, che aveva adottato nell’Unione taluni principi contabili internazionali esistenti all’8 settembre 2022. La Commissione, dopo consultazione dell’EFRAG, ha ritenuto che le modifiche all’IFRS 16 pubblicate dallo IASB il 22 settembre 2022 soddisfino i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Ambito e finalità della modifica
L’intervento riguarda il trattamento contabile delle operazioni di vendita e retrolocazione nell’ambito dell’IFRS 16 Leasing, con particolare attenzione al modo in cui il locatario venditore deve valutare successivamente tali operazioni. La finalità è precisare la contabilizzazione della passività del leasing e del diritto di utilizzo mantenuto, evitando che siano rilevati utili o perdite riferibili a tale diritto di utilizzo.
Contenuto delle modifiche all’IFRS 16
L’allegato del regolamento modifica l’IFRS 16 aggiungendo i paragrafi 102 A, C1D e C20E e introducendo un nuovo titolo prima del paragrafo C20E, oltre a modificare il paragrafo C2. Il nuovo paragrafo 102 A stabilisce che, dopo la data di inizio, il locatario venditore deve applicare:
- i paragrafi 29-35 all’attività consistente nel diritto di utilizzo derivante dalla retrolocazione;
- i paragrafi 36-46 alla passività del leasing derivante dalla retrolocazione.
Nell’applicare i paragrafi 36-46, il locatario venditore deve determinare i “pagamenti dovuti per il leasing” o i “pagamenti dovuti per il leasing rivisti” in modo da non rilevare alcun importo di utili o perdite relativi al diritto di utilizzo mantenuto. Resta comunque possibile rilevare nell’utile o perdita di esercizio l’utile o la perdita relativa alla risoluzione parziale o totale del contratto, come previsto dal paragrafo 46, lettera a).
Disposizioni transitorie e data di applicazione
L’articolo 2 impone alle imprese di applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2024 o successivamente. Il paragrafo C1D chiarisce che le modifiche devono essere applicate per gli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2024 o dopo tale data; è ammessa l’applicazione anticipata, che deve essere indicata. Il paragrafo C20E prevede inoltre l’applicazione retroattiva, in conformità allo IAS 8, alle operazioni di vendita e retrolocazione concluse dopo la data di prima applicazione.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’IFRS 16 nell’allegato del regolamento 2023/1803
L’articolo 1 dispone che nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 l’IFRS 16 Leasing sia modificato come indicato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano in particolare le operazioni di vendita e retrolocazione, con aggiunta dei paragrafi 102 A, C1D e C20E e modifica del paragrafo C2.
Contabilizzazione del diritto di utilizzo e della passività del leasing
Il nuovo paragrafo 102 A prevede che, dopo la data di inizio, il locatario venditore applichi i paragrafi 29-35 all’attività consistente nel diritto di utilizzo derivante dalla retrolocazione e i paragrafi 36-46 alla passività del leasing derivante dalla retrolocazione. Nei pagamenti dovuti per il leasing o nei pagamenti dovuti per il leasing rivisti, il locatario venditore deve assicurare di non rilevare alcun importo di utili o perdite riferiti al diritto di utilizzo da lui mantenuto, ferme restando le eventuali rilevazioni di utile o perdita per la risoluzione parziale o totale del contratto ai sensi del paragrafo 46, lettera a).
Decorrenza dell’applicazione e applicazione anticipata
L’articolo 2 stabilisce che le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2024 o successivamente. Il nuovo paragrafo C1D precisa che le modifiche pubblicate nel settembre 2022 si applicano agli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2024 o dopo tale data; è consentita l’applicazione anticipata, che deve essere indicata se effettuata.
Disposizioni transitorie e applicazione retroattiva
Il paragrafo C2 viene adattato per definire la data di prima applicazione come la data di inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta il Principio. Il nuovo paragrafo C20E prevede che il locatario venditore applichi retroattivamente, conformemente allo IAS 8, le modifiche alle operazioni di vendita e retrolocazione concluse dopo la data di prima applicazione.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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