Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2638

Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Normativa europea32023R2638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2024 i limiti di cattura e i contingenti per numerosi stock del Mar Baltico, in coerenza con la politica comune della pesca e con il piano pluriennale per merluzzo, aringa e spratto nel Baltico. Introduce o conferma chiusure spaziali e temporali, divieti sulla pesca ricreativa di merluzzo e salmone, nonché misure specifiche per la protezione delle zone di riproduzione. Modifica inoltre il regolamento (UE) 2023/194 per adeguare le possibilità di pesca di busbana norvegese, eglefino e capelin sulla base di consultazioni con Regno Unito e Groenlandia.

Stabilisce per il 2024 le possibilità di pesca (TAC e contingenti) per alcuni stock ittici del Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2023/194 per talune possibilità di pesca in altre acque.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, per le disposizioni espressamente richiamate, anche alle attività di pesca ricreativa indicate nel testo. Disciplina i TAC, i contingenti, le misure di chiusura stagionale e le limitazioni tecniche e territoriali per specifici stock e gruppi di stock del Mar Baltico; inoltre modifica alcune tabelle del regolamento (UE) 2023/194 relative a busbana norvegese, eglefino e capelin in altre zone CIEM e acque terze. Talune disposizioni si applicano con decorrenze differenziate: in linea generale dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ma per busbana norvegese e eglefino con periodi specifici 2023/2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio: possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2024 e modifiche al regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento fissa i livelli di cattura consentiti per numerosi stock del Mar Baltico per il 2024, sulla base dei pareri scientifici del CIEM e in coerenza con il regolamento (UE) n. 1380/2013 e con il piano pluriennale del 2016 per merluzzo, aringa e spratto. Il testo combina obiettivi di conservazione con esigenze socioeconomiche, prevedendo, per gli stock più vulnerabili, TAC di catture accessorie, chiusure stagionali e restrizioni mirate alla pesca ricreativa e alla pesca costiera.

Ambito di applicazione e quadro normativo

L’atto si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, per le sole disposizioni espressamente richiamate, anche alla pesca ricreativa. Le definizioni fondamentali rinviano al regolamento (UE) n. 1380/2013, mentre il regolamento introduce definizioni proprie per sottodivisione CIEM, TAC, contingente, pesca ricreativa e classificazione dei TAC come analitici o precauzionali.

Fissazione dei TAC e ripartizione tra Stati membri

L’articolo 4 prevede che TAC, contingenti e misure funzionalmente collegate siano fissati nell’allegato. L’articolo 5 chiarisce che la ripartizione tra Stati membri non pregiudica gli scambi di contingenti, le detrazioni e riassegnazioni, gli sbarchi supplementari e le regole di flessibilità del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per evitare un uso eccessivo della flessibilità, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro usa la flessibilità interannuale della PCP.

Catture accessorie, stock vulnerabili e obbligo di sbarco

L’impianto del regolamento risponde anche al problema delle cosiddette species limiting quota o "choke species". Per merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale, aringa del Baltico occidentale e salmone del bacino principale, il testo prevede che siano consentite in pratica solo catture accessorie, pesca scientifica e, per alcune specie, piccola pesca costiera, con TAC molto bassi per evitare la cessazione di attività multispecifiche. Il regolamento collega tali misure all’obbligo di sbarco e alla necessità di ridurre la mortalità degli stock vulnerabili.

Chiusure spaziali e temporali per la protezione del merluzzo bianco e dell’aringa

L’articolo 7 introduce chiusure stagionali nelle sottodivisioni 25 e 26, 22 e 23 e nella sottodivisione 24 per proteggere le aree di riproduzione del merluzzo bianco, con deroghe per ricerca scientifica e per talune flotte di piccola taglia o per la pesca pelagica in acque poco profonde. L’articolo 8 vieta inoltre la pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche in specifici periodi nelle sottodivisioni 25-26, 27-28.2 e 29-32 per proteggere le aree di riproduzione dell’aringa.

Pesca ricreativa e misure per trota di mare e salmone

L’articolo 9 vieta la pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26. L’articolo 10 vieta in via generale la pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni 22-31, consentendo solo limitate deroghe: un solo salmone per pescatore e per giorno con pinna adiposa parzialmente tagliata, obbligo di cessare la pesca al salmone dopo la prima cattura e obbligo di sbarcare intere le specie detenute; ulteriore eccezione nella sottodivisione 31, entro quattro miglia nautiche dalle linee di base, dal 1o maggio al 31 agosto. L’articolo 11 impone un divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche e limita al 3 % le catture accessorie nella pesca del salmone nella sottodivisione 32; nelle sottodivisioni 22-31 vieta inoltre la pesca con palangari oltre le quattro miglia nautiche.

Controllo, codici stock e rapporti con la normativa di esecuzione

L’articolo 12 impone agli Stati membri di utilizzare i codici stock dell’allegato per la trasmissione dei dati sulle catture e sugli sbarchi alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le misure operano nel quadro del sistema unionale di controllo della pesca e lasciano ferme le eventuali misure nazionali più rigorose previste dagli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Modifiche al regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento interviene anche sulle possibilità di pesca in altre acque. Per la busbana norvegese, aggiorna le quote per il periodo 1o novembre 2023-31 ottobre 2024, recependo l’esito delle consultazioni con il Regno Unito. Per l’eglefino nella sottozona CIEM 4 e nella divisione 2a, sostituisce la tabella delle quote e introduce una flessibilità tra zone fino al 10 %. Per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone 5 e 14, la voce è lasciata "da fissare" in attesa del parere scientifico definitivo e dell’eventuale offerta groenlandese all’Unione.

Tabelle dell’allegato: principali effetti quantitativi

L’allegato riporta i TAC e i contingenti per specie e zona, in tonnellate di peso vivo salvo diversa indicazione, e specifica le condizioni speciali applicabili. Tra le principali tabelle figurano quelle relative ad aringa, merluzzo bianco, passera di mare, salmone e spratto nel Baltico, con la distinzione tra TAC analitici e precauzionali e con le limitazioni per catture accessorie e pesca scientifica. In alcuni casi il TAC è indicato come non pertinente perché la gestione avviene tramite contingenti nazionali o condizioni speciali.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito soggettivo

L’atto stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2024 e modifica talune possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2023/194. Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo ove espressamente previsto, alle attività di pesca ricreativa disciplinate dalle singole disposizioni.

Definizioni rilevanti

Richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce definizioni autonome di sottodivisione CIEM, TAC, contingente, pesca ricreativa, valutazione analitica, TAC analitico e TAC precauzionale.

Fissazione di TAC, contingenti e misure collegate

I TAC, i contingenti e, se del caso, le misure funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato. L’assegnazione tiene conto delle regole sulla ripartizione tra Stati membri e delle misure di conservazione e controllo applicabili.

Regole di ripartizione e flessibilità interannuale

La ripartizione delle possibilità di pesca non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni e sbarchi supplementari previsti dai regolamenti (UE) n. 1380/2013, (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 847/96. Per gli stock soggetti a TAC precauzionale o analitico si applicano, salvo diversa indicazione, le regole del regolamento (CE) n. 847/96; tali articoli non si applicano se uno Stato membro utilizza la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Obbligo di sbarco e catture accessorie

Gli stock non bersaglio che rientrano nei limiti biologici di sicurezza e possono beneficiare della deroga all’obbligo di imputazione al contingente sono indicati nell’allegato. Per diversi stock in stato critico sono consentite solo catture accessorie, catture scientifiche e, per alcune specie, pesca costiera limitata, per evitare fenomeni di specie a contingente limitante.

Chiusure per la protezione del merluzzo bianco

È vietata la pesca con qualsiasi attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1o maggio al 31 agosto, salvo eccezioni per ricerca scientifica e per talune attività di piccola pesca costiera e pesca pelagica in acque poco profonde. Ulteriori divieti si applicano nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 15 gennaio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 15 maggio al 15 agosto, con eccezioni analoghe e con specifiche deroghe per molluschi bivalvi nelle condizioni indicate.

Chiusure per la protezione dell’aringa

La pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche è vietata in periodi determinati nelle sottodivisioni 25-26, 27-28.2 e 29-32, al fine di proteggere le zone di riproduzione dell’aringa.

Pesca ricreativa di merluzzo e salmone

È vietata la pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26. La pesca ricreativa del salmone è in linea generale vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31, con deroghe limitate: un solo esemplare al giorno con pinna adiposa parzialmente tagliata, cessazione della pesca al salmone dopo la prima cattura e sbarco intero di tutte le specie detenute; ulteriore deroga nella sottodivisione 31, entro quattro miglia nautiche dalle linee di base, dal 1o maggio al 31 agosto.

Misure per trota di mare e salmone

È vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32; nella sottodivisione 32 le catture accessorie di trota di mare nella pesca del salmone non possono superare il 3 % delle catture totali. Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca di trota di mare e salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche. Le misure lasciano impregiudicate norme nazionali più rigorose ex articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Trasmissione dati e codici stock

Per la comunicazione alla Commissione dei quantitativi catturati o sbarcati ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri devono usare i codici degli stock indicati nell’allegato.

Modifiche al regolamento (UE) 2023/194

La busbana norvegese nelle zone CIEM 3a, 4 e 2a è aggiornata per il periodo 1o novembre 2023-31 ottobre 2024 sulla base del verbale delle consultazioni con il Regno Unito; la tabella dell’eglefino in zona 4 e 2a è sostituita con nuove quote e una flessibilità tra zone fino al 10 %; per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone 5 e 14 la voce è indicata come "Da fissare" in attesa del parere scientifico definitivo e della possibile offerta groenlandese.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica, in generale, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2024. Deroghe temporali: l’articolo 13, punto 1, si applica dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024; l’articolo 13, punto 2, dal 1o novembre 2023 al 31 dicembre 2023.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescacontrollo della pescarapporti con paesi terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.