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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2583

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2583 della Commissione, del 20 novembre 2023, relativo all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32023R2583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a livello UE, la L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa alla luce del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia nutrizionale dell’additivo, con alcune cautele per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e per la tutela degli operatori. Il testo fissa inoltre condizioni tecniche di impiego, obblighi di etichettatura, misure di prevenzione del rischio per gli utilizzatori e un periodo di autorizzazione fino all’11 dicembre 2033.

Autorizzazione dell’L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato e all’uso della L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 come additivo per mangimi, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e consente l’impiego sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio. Non risultano esclusioni specifiche nel testo, ma l’allegato impone condizioni d’uso, di etichettatura e di protezione degli utilizzatori.

Autorizzazione dell’L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2583 della Commissione autorizza l’L-isoleucina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione scientifica positiva dell’EFSA, che ha riconosciuto la sicurezza dell’additivo e la sua efficacia nutrizionale, con specifiche cautele per l’impiego e la protezione degli utilizzatori.

Contesto e valutazione scientifica

La Commissione richiama che, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata domanda di autorizzazione della L-isoleucina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80185, con documentazione conforme ai requisiti richiesti. Nei pareri del 10 novembre 2021 e del 21 marzo 2023, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza è sicura per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente. L’Autorità ha tuttavia evidenziato il pericolo in caso di inalazione per le persone che la manipolano e ha segnalato la necessità di cautela quando l’additivo è somministrato anche tramite acqua di abbeveraggio.

Ambito di autorizzazione

L’autorizzazione riguarda una sostanza classificata nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale degli "aminoacidi, loro sali e analoghi". Essa copre tutte le specie animali e consente l’uso sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento non introduce esclusioni settoriali o territoriali specifiche, ma vincola l’uso al rispetto delle condizioni contenute nell’allegato.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato descrive l’additivo come polvere con un tenore minimo di L-isoleucina del 90% sulla sostanza secca, derivata da fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80185. Per l’uso pratico, le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare:

  • le condizioni di conservazione;
  • la stabilità al trattamento termico;
  • la stabilità nell’acqua.

È inoltre espressamente previsto che l’additivo possa essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Il testo non fissa un tenore massimo di impiego.

Etichettatura e avvertenze

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare due elementi essenziali:

  • l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri;
  • il tenore di L-isoleucina.

Queste prescrizioni rispondono alle preoccupazioni evidenziate dall’EFSA circa la somministrazione simultanea per via orale tramite mangimi e acqua.

Protezione degli utilizzatori

La Commissione ritiene necessarie misure di protezione per prevenire effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi connessi alla manipolazione dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati in altro modo, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Metodi di analisi

L’allegato contiene anche le indicazioni sui metodi analitici per l’identificazione e la quantificazione della L-isoleucina. Per l’identificazione nell’additivo è richiamata la monografia "L-isoleucine" del Food Chemical Codex. Per la quantificazione sono previsti metodi di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica o fotometrica, con specificazioni differenziate per additivo, premiscele, mangimi composti e acqua.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina l’11 dicembre 2033. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Base giuridica e valutazione scientifica

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e i pareri EFSA del 10 novembre 2021 e del 21 marzo 2023, che concludono per la sicurezza dell’additivo per specie bersaglio, consumatori e ambiente, per il rischio di inalazione per gli utilizzatori e per l’efficacia come fonte di isoleucina.

Condizioni di impiego e avvertenze in etichetta

L’allegato consente l’uso dell’additivo anche nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso di additivo e premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’etichetta deve riportare l’avvertenza sul bilanciamento di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, soprattutto in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio, e il tenore di L-isoleucina.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato indica i metodi di analisi per l’identificazione e la quantificazione dell’L-isoleucina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua, basati su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica o fotometrica, oltre alla monografia "L-isoleucine" del Food Chemical Codex per l’identificazione.

Periodo di autorizzazione

L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 11 dicembre 2033.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimialimentazione animalesicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroetichettatura

Testo integrale

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