Regolamento (UE) 2023/2633
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2633 della Commissione, del 20 novembre 2023., che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, per il 2024, le traiettorie nazionali di riempimento degli stoccaggi sotterranei di gas negli Stati membri interessati. Gli obiettivi intermedi sono calibrati per garantire il raggiungimento del livello di riempimento del 90 % entro il 1° novembre 2024, tenendo conto della sicurezza dell’approvvigionamento, della situazione di mercato e delle condizioni tecniche di iniezione. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/1938, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, e richiama il coordinamento con le misure europee di riduzione della domanda di gas e di acquisto congiunto.
Definizione, per il 2024, delle traiettorie di riempimento e degli obiettivi intermedi di stoccaggio del gas per gli Stati membri con impianti di stoccaggio sotterraneo interconnessi alla propria area di mercato.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi alla propria area di mercato. Stabilisce, per ciascuno di tali Stati membri, gli obiettivi intermedi di riempimento al 1° febbraio, 1° maggio, 1° luglio e 1° settembre 2024, nonché l’obiettivo finale di riempimento al 1° novembre 2024. L’allegato è soggetto agli obblighi proporzionali previsti dal regolamento (UE) 2017/1938, in particolare dagli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater; per gli Stati membri rientranti nell’articolo 6 bis, paragrafo 2, l’obiettivo intermedio proporzionale si calcola secondo la formula indicata nell’allegato. Il regolamento non disciplina direttamente gli Stati membri privi di stoccaggi sotterranei, per i quali rileva invece l’articolo 6 quater del regolamento (UE) 2017/1938.
Traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas
Il regolamento di esecuzione definisce, per il 2024, le traiettorie nazionali di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas per gli Stati membri interessati. Il provvedimento si colloca nel quadro delle misure UE di risposta alla crisi energetica e alla minaccia di interruzioni delle forniture di gas, con l’obiettivo di assicurare un livello adeguato di stoccaggio in vista della stagione invernale e di tutelare la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2017/1938, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, che ha introdotto gli obblighi di riempimento degli stoccaggi. La Commissione sottolinea che la situazione di mercato resta incerta per effetto dell’evoluzione della domanda e dell’offerta, delle condizioni climatiche e delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas adottate a livello UE. Per questo motivo, la traiettoria stabilita per il 2024 è costruita su obiettivi intermedi minimi, tecnicamente realizzabili, destinati a convergere verso il target del 90 % al 1° novembre 2024.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente gli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel loro territorio e direttamente interconnessi alla loro area di mercato. Le traiettorie sono fissate in allegato per ciascuno Stato membro interessato e riguardano quattro tappe intermedie del 2024: 1° febbraio, 1° maggio, 1° luglio e 1° settembre, oltre al livello finale al 1° novembre. Gli Stati membri privi di stoccaggi sotterranei non sono destinatari di questi obiettivi, restando applicabile il diverso regime dell’articolo 6 quater del regolamento (UE) 2017/1938.
Criteri di determinazione delle traiettorie
La Commissione indica che le traiettorie tengono conto, per quanto possibile, delle proposte presentate dagli Stati membri, del tasso medio di riempimento registrato nei cinque anni precedenti e della capacità tecnica di iniezione degli impianti. L’impostazione mira a bilanciare tre esigenze: sicurezza dell’approvvigionamento, assenza di oneri inutili per operatori e clienti, e prevenzione di distorsioni della concorrenza tra impianti di stoccaggio situati in Stati membri confinanti.
Obiettivi intermedi del 2024
Il regolamento richiama in particolare la rilevanza del 1° febbraio e del 1° maggio 2024. Il primo obiettivo intermedio è funzionale a garantire livelli adeguati di stoccaggio nei mesi di massimo consumo invernale; il secondo serve a preservare margini di riempimento per l’estate 2024 e a non compromettere il target del 90 % al 1° novembre 2024.
Il testo precisa inoltre che, a livello UE, un livello del 45 % al 1° febbraio e del 45 % al 1° maggio rappresenta il riferimento minimo considerato nel quadro complessivo. È altresì richiamata la regola di conformità già prevista dal regolamento (UE) 2017/1938: uno scostamento fino a 5 punti percentuali dall’obiettivo è considerato conforme, mentre uno scostamento superiore impone all’autorità competente di intervenire immediatamente e di informare Commissione e gruppo di coordinamento del gas.
Trattamento differenziato di alcuni Stati membri
Per gli Stati membri soggetti all’articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l’obiettivo di riempimento deve essere ridotto tenendo conto dei volumi medi forniti a paesi terzi nel periodo 2016-2021, se tali forniture hanno superato 15 TWh annui nel periodo di prelievo ottobre-aprile. L’allegato contiene inoltre una precisazione metodologica per gli Stati membri rientranti nell’articolo 6 bis, paragrafo 2, per i quali l’obiettivo intermedio proporzionale va calcolato applicando la formula indicata.
Cooperazione e strumenti di mercato
Tra i considerando, la Commissione invita gli Stati membri a fare ricorso all’aggregazione della domanda e alla partecipazione al meccanismo di acquisto in comune di gas, in linea con la comunicazione COM(2022) 553 e con il regolamento (UE) 2022/2576, se prorogato. Viene anche richiamata la piattaforma UE per l’energia come strumento utile per coordinare gli acquisti e sostenere il riempimento degli stoccaggi.
Allegato: obiettivi per Stato membro
L’allegato riporta, per ciascuno Stato membro interessato, gli obiettivi intermedi e quello finale al 1° novembre 2024. Tutti gli Stati membri elencati devono comunque raggiungere il 90 % al 1° novembre 2024, mentre gli obiettivi intermedi variano tra gli Stati in funzione della situazione nazionale e delle condizioni tecniche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Fissazione delle traiettorie di riempimento 2024
L’articolo 1 rinvia all’allegato per la determinazione degli obiettivi intermedi di riempimento al 1° febbraio, 1° maggio, 1° luglio e 1° settembre 2024 e dell’obiettivo di riempimento al 1° novembre 2024 per ciascuno Stato membro con stoccaggi sotterranei interconnessi alla propria area di mercato.
Quadro normativo e procedura di adozione
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1938, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1032. La Commissione adotta le traiettorie dopo aver valutato le informazioni tecniche presentate dagli Stati membri e tenuto conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas; il regolamento è stato adottato secondo la procedura d’esame con l’assistenza del comitato per lo stoccaggio del gas.
Logica degli obiettivi e livello minimo di stoccaggio
I considerando precisano che gli obiettivi intermedi sono minimi e tecnicamente realizzabili e sono concepiti per consentire il raggiungimento dell’obiettivo del 90 % entro il 1° novembre 2024. Viene indicata una traiettoria coerente con la sicurezza dell’approvvigionamento, con attenzione ai picchi di domanda invernale e alla necessità di evitare il depauperamento degli stoccaggi nei mesi critici.
Obiettivi a livello UE e soglia di tolleranza
Per il 1° febbraio 2024 si richiama un obiettivo medio minimo del 45 % a livello di Unione; per il 1° maggio 2024 un obiettivo intermedio del 45 % a livello UE. Il regolamento richiama la regola secondo cui livelli di riempimento fino a cinque punti percentuali al di sotto dell’obiettivo sono considerati conformi; se il livello di uno Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto alla propria traiettoria, l’autorità competente deve adottare immediatamente misure efficaci e informarne Commissione e GCG.
Differenziazioni per singoli Stati membri e obblighi proporzionali
Le traiettorie nazionali variano in funzione delle specificità di ciascun paese e del tasso medio di riempimento dei cinque anni precedenti, nonché della curva aggregata della capacità di iniezione. Per gli Stati membri ricompresi nell’articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l’obiettivo di riempimento deve essere ridotto del volume medio fornito a paesi terzi nel periodo di riferimento 2016-2021, se tale volume ha superato 15 TWh annui nel periodo di prelievo ottobre-aprile.
Coordinamento con strumenti UE di approvvigionamento e domanda
I considerando raccomandano l’uso dell’aggregazione della domanda e della partecipazione al meccanismo di acquisto in comune di gas, come previsto dalla comunicazione COM(2022) 553 e dal regolamento (UE) 2022/2576, se prorogato. È inoltre richiamata la piattaforma UE per l’energia come strumento utile per il coordinamento del riempimento degli stoccaggi.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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