Ordinanza n. 8597/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del risultato della prova scritta somministrata a mezzo test alla ricorrente relativa ai Concorsi Personale Scolastico e Amministrativo 2025-2026 LOMBARDIA MMSS - Concorso ordinario 2025 Scuola secondaria di primo e secondo grado (D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939), in relazione ai quesiti 11,16 e 29 fuorvianti, ove la ricorrente ha ottenuto punti 00 per quesito anziché 2 (All.1). - degli esiti della prova scritta pubblicati Ministero dell’istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. per la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione dei relativi provvedimenti ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di inclusione nei concorrenti che dovranno sostenere la prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della prova scritta del concorso ordinario 2025 per docenti della scuola secondaria in Lombardia e relativi esiti pubblicati dall'amministrazione scolastica
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il risultato della prova scritta somministrata mediante test, sostenendo che i quesiti 11, 16 e 29 fossero fuorvianti e che, per ciascuno di essi, le fosse stato erroneamente attribuito punteggio pari a zero anziché due punti. Ha inoltre contestato gli esiti della prova scritta e gli atti presupposti e consequenziali, chiedendo l'adozione dei provvedimenti necessari alla propria inclusione tra i concorrenti ammessi alla prova successiva, nonché la condanna in forma specifica e al pagamento delle somme dovute. Il TAR ha rilevato d'ufficio una questione di competenza territoriale, osservando che, sebbene una delle censure riguardasse la corretta formulazione dei quesiti, non era stato impugnato l'atto nazionale con cui tali quesiti erano stati determinati.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione hanno sede le amministrazioni quando gli effetti diretti degli atti non siano limitati a una regione, mentre è inderogabilmente competente il TAR della regione in cui gli effetti diretti sono limitati. Le doglianze effettivamente articolate riguardavano gli esiti della prova e la formazione della graduatoria regionale relativa alla Lombardia; gli atti concretamente censurati producevano quindi effetti diretti circoscritti a tale regione. La competenza è stata dichiarata in favore del TAR Lombardia, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La definizione del giudizio, comprese le spese, è stata rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede
La competenza territoriale si determina considerando gli effetti diretti degli atti concretamente impugnati; quando tali effetti sono limitati a una sola regione, è competente in via inderogabile il TAR di quella regione.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice amministrativo dichiarato competente, affinché proceda alla definizione del giudizio.
art. 16, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione della questione di competenza.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente per la richiesta di condanna in forma specifica, senza essere esaminato nel merito dal TAR Lazio.
Massime di principio
- La competenza territoriale inderogabile del TAR deve essere individuata in relazione agli atti e alle doglianze concretamente dedotti in giudizio, non a un diverso atto presupposto non impugnato.
- Quando gli atti impugnati incidono sulla formazione di una graduatoria regionale e producono effetti diretti limitati al territorio di una sola regione, la controversia appartiene alla competenza inderogabile del TAR della medesima regione.
- La mancata impugnazione dell'atto nazionale di determinazione dei quesiti non sposta la competenza sul TAR avente sede nella circoscrizione dell'amministrazione centrale, se le censure effettivamente proposte riguardano soltanto gli esiti regionali della procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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