Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27102/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da una società che aveva trattato, tramite un consulente architetto, l'acquisto di un'area destinata a uso commerciale di proprietà di terzi, poi non concluso. In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della responsabilità della controparte per culpa in contrahendo; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che la trattativa fosse stata condotta da un libero professionista consulente della società controparte, privo di procura scritta e di poteri di rappresentanza, con conseguente insussistenza di un affidamento tutelabile. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza di appello per vizio di costituzione del giudice, per la partecipazione di un giudice onorario al collegio; 2) violazione del d.lgs. n. 116 del 2017, art. 11, comma 6, sostenendo che il collegio d'appello non potesse essere composto da un giudice onorario poiché la sentenza impugnata proveniva da un giudice onorario di pace; 3) omesso esame di un fatto decisivo circa il coinvolgimento dell'architetto nelle trattative e nella struttura commerciale della società, nonché la sua legittimazione a trattare; 4) violazione dell'art. 1337 c.c., contestando l'inquadramento della responsabilità precontrattuale come extracontrattuale e l'onere probatorio posto a suo carico; 5) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'assenza di indicazioni, da parte della controparte, delle ragioni dell'interruzione delle trattative, ritenuta prova della mala fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla composizione del collegio d'appello, osservando che la questione della partecipazione dei giudici ausiliari è stata superata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha ammesso una temporanea tollerabilità dell'assetto sino alla riforma della magistratura onoraria entro il 31 ottobre 2025; ha inoltre escluso la violazione del d.lgs. n. 116 del 2017, art. 11, comma 6, chiarendo che il divieto di assegnazione riguarda i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace presso l'ufficio del giudice onorario di pace, e non la mera partecipazione di un giudice onorario al collegio del tribunale in appello. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato il fatto dedotto e, con apprezzamento di merito non censurabile in cassazione, aveva accertato che il professionista era solo un consulente, mai dipendente né munito di poteri rappresentativi. Il quarto motivo è stato rigettato perché la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. è stata ribadita come responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione delle regole sull'onere della prova, che gravano sulla parte che invoca l'illecito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, preclusa in presenza di doppia conforme e comunque estranea al paradigma dell'omesso esame di un fatto storico decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e sono stati dati gli avvisi conseguenti in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare nullità processuali relative alla composizione del giudice

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione

  • art. 102 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale sulla composizione dei collegi con giudici onorari

  • art. 106 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale sulla partecipazione dei giudici ausiliari al collegio

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, 72, comma 1

    norme dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, ma oggetto di temporanea tollerabilità dell'assetto fino al 31 ottobre 2025

  • L. 9 agosto 2013, n. 98

    norma di conversione del d.l. n. 69 del 2013, richiamata nel motivo sul vizio di costituzione del giudice

  • d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 11, comma 6

    "Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace: a) per il settore civile: (…) 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace"

    il divieto riguarda l'assegnazione ai giudici onorari presso l'ufficio del giudice di pace dei procedimenti di impugnazione contro provvedimenti del giudice di pace, non la partecipazione di un giudice onorario al collegio dell'appello

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente la rivalutazione del merito o delle deduzioni difensive

  • art. 1337 c.c.

    la responsabilità precontrattuale per violazione della buona fede nelle trattative è qualificata come responsabilità extracontrattuale, con applicazione delle relative regole probatorie

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per escludere che la censura potesse tradursi in critica al libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio d'appello non determina di per sé nullità della sentenza quando la disciplina costituzionale e la relativa giurisprudenza ammettono una temporanea tollerabilità dell'assetto in attesa della riforma organica della magistratura onoraria.
  • Il divieto di assegnazione ai giudici onorari dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace va riferito all'ufficio del giudice onorario di pace e non impedisce la partecipazione di un giudice onorario al collegio del tribunale in sede di appello.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la sufficienza della motivazione né di chiedere una nuova valutazione delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. è ricondotta alla responsabilità extracontrattuale; ne deriva che chi la invoca deve provare l'ingiustificata interruzione delle trattative, l'affidamento ragionevole nella conclusione del contratto e gli ulteriori presupposti dell'illecito.
  • L'assenza di prova dei poteri rappresentativi o di un effettivo inserimento del soggetto trattante nella struttura della controparte impedisce di imputare a quest'ultima la responsabilità per la condotta tenuta nelle trattative da quel soggetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAgenzia
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.