Cassazione Penale, Ordinanza n. 28077/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto emerge dal testo. La sentenza di appello, che confermava la condanna per furto di energia elettrica, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando anche il travisamento della deposizione del Maresciallo Barra, sostenendo in sostanza che la ricostruzione probatoria fosse errata. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano in realtà censure di fatto, dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano spiegato, con valutazione completa delle prove, che l'abitazione dell'imputata era collegata alla centralina elettrica del depuratore e che la fornitura proveniente dalla rete pubblica era in atto, dando così conto degli elementi costitutivi del reato e della riferibilità del fatto all'imputata, senza travisamenti decisivi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio, quando il ricorso si risolva in una richiesta di diversa lettura dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- La censura di travisamento della prova è rilevante solo se evidenzia un errore decisivo nella rappresentazione del dato probatorio, non quando mira semplicemente a contrapporre una ricostruzione fattuale alternativa.
- La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito dia conto, in modo completo e non manifestamente illogico, degli elementi che integrano il reato e della riferibilità del fatto all'imputato.
- Il ricorso che deduca violazione di legge o vizio di motivazione ma contenga in realtà doglianze di merito è inammissibile.
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