Cassazione Penale, Sentenza n. 10439/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP il 12/09/2024 per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90 e reati fine art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente ha dedotto violazioni di norme processuali (artt. 125, 192, 273, 274 cod. proc. pen.) e di sostanza (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90), censurando: la valutazione del quadro indiziario basata su intercettazioni e dichiarazioni di due collaboratori; la mancata dimostrazione della stabilità e funzionalità delle cessioni di droga rispetto al sodalizio; la mancata prova della consapevolezza di appartenenza al clan; e l'inadeguatezza della custodia in carcere, proponendo gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre in altra regione, alla luce del tempo trascorso, della cessazione dell'attività del sodalizio (agosto 2020), dell'ultimo reato del 2016 e dello svolgimento di attività lavorativa successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio e delle intercettazioni, materie di merito non sindacabili in Cassazione (richiamo alla giurisprudenza Sebbar). Sul tema della misura cautelare ha ritenuto insufficienti e generiche le allegazioni del ricorrente a superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: la Corte ha confermato la congruità della custodia in carcere alla luce della personalità del ricorrente, della gravità dei reati, della durata e stabilità dei rapporti con ambienti criminali e dell'uso di telefoni per le cessioni (segnalato dai collaboratori). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 125
Rinvio alle garanzie del contraddittorio e della motivazione nelle decisioni cautelari; contestazioni basate sull'interpretazione delle intercettazioni ricadono nella valutazione di merito.
Codice di procedura penale, art. 192
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Disposizione sulla necessità di corroborazione delle dichiarazioni di collaboratori; la Corte ha richiamato che dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie registrate in intercettazione validamente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non richiedono sempre ulteriori elementi di corroborazione.
Codice di procedura penale, art. 273
Norma richiamata nei motivi che censuravano la motivazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze fosse una rielaborazione di valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 274
Richiamata in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto adeguata la custodia in carcere alla luce dei concreti elementi di pericolosità.
Codice di procedura penale, art. 275
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati delitti; la Corte ha ricordato che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti e specifici e non con la sola durata del 'tempo silente'.
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sui delitti di cui all'art. 73 (reati fine di traffico di stupefacenti) citata in relazione alla qualificazione delle condotte come reati fine funzionali all'associazione.
d.P.R. 309/1990, art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli indizi dimostrassero stabilità e funzionalità dei rapporti di fornitura al sodalizio.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto le spese e il versamento alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza della Cassazione, sentenza Sez. U. Sebbar
Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Principio che l'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni, anche criptico, è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se logica rispetto alle massime di esperienza.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione degli elementi di fatto e delle intercettazioni: le censure che chiedono diversa rilettura delle prove sono inammissibili salvo vizio di diritto.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni auto o eteroaccusatorie acquisite regolarmente hanno piena valenza probatoria e la loro interpretazione è materia di merito; per contrastarla efficacemente in sede di legittimità occorre dimostrare vizi di logica o illegittimità nell'uso delle prove.
- Per superare la presunzione di necessità della custodia cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sono necessari elementi concreti e specifici (es. attività risocializzanti, prova di rottura dei vincoli con il sodalizio, garanzie idonee), non la sola elencazione del tempo trascorso o l'assenza di reati successivi.
- Le richieste di misure meno afflittive (arresti domiciliari in altra regione) devono essere corredate da prove della loro effettiva idoneità a neutralizzare i rischi cautelari, inclusi mezzi di comunicazione e possibilità di continuare l'attività illecita tramite telefonini.
- Nelle ipotesi di associazione per spaccio, il giudice valuta la stabilità e regolarità delle forniture, la loro rilevanza economica e la subordinazione ai vertici (prezzi, quantitativi); elementi che dimostrano controllo e funzionalità al sodalizio consolidano la gravità indiziaria necessaria per misure cautelari gravi.
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