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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/105

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, aggiungendo l’Etiopia. La modifica si fonda sull’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 e sulle valutazioni del GAFI circa le carenze strategiche del sistema etiope. La Commissione evidenzia che l’Etiopia ha assunto un impegno politico di alto livello e adottato un piano d’azione con il GAFI, ma ciò non impedisce l’inserimento nell’elenco in attesa della verifica dell’attuazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e مكافحة finanziamento del terrorismo, con l'aggiunta dell’Etiopia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. La modifica riguarda la tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, cioè l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei regimi AML/CFT. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina esclusioni soggettive o territoriali ulteriori rispetto all’inserimento dell’Etiopia nell’elenco.

Regolamento delegato (UE) 2018/105: inserimento dell’Etiopia nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio

Il regolamento aggiorna il quadro UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, modificando il regolamento delegato (UE) 2016/1675. L’obiettivo è adeguare l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio alle più recenti valutazioni internazionali, in particolare quelle del GAFI, al fine di tutelare l’integrità e il corretto funzionamento del sistema finanziario dell’Unione.

Contesto normativo e finalità

L’intervento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, che impone alla Commissione di individuare i paesi terzi con carenze strategiche nei regimi AML/CFT. Il regolamento richiama il principio per cui, data l’elevata integrazione del sistema finanziario internazionale e l’intensità delle operazioni transfrontaliere, una minaccia AML/CFT proveniente da un paese terzo può riflettersi anche sul sistema finanziario dell’Unione.

Valutazione dell’Etiopia

La Commissione prende atto che il GAFI ha individuato l’Etiopia come paese con carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sulla base delle informazioni disponibili, conclude che l’Etiopia deve essere considerata una giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell’Unione ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

Effetti della modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675

L’articolo 1 dispone l’inserimento dell’Etiopia nella tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, come nuova voce n. 10. Si tratta quindi di un aggiornamento puntuale dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio, con conseguente applicazione del regime rafforzato previsto dalla disciplina antiriciclaggio per le relazioni e operazioni che coinvolgono tale giurisdizione.

Impegni dell’Etiopia e riesame dello status

Nei considerando la Commissione segnala che l’Etiopia ha assunto per iscritto un impegno politico ad alto livello per rimediare alle carenze rilevate e ha definito un piano d’azione con il GAFI. Ciò non esclude l’inclusione nell’elenco, ma rileva ai fini di un successivo riesame dello status del paese, che la Commissione dichiara espressamente di voler effettuare in funzione dell’attuazione dell’impegno assunto.

Entrata in vigore e forza giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio

Nella tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è aggiunta una nuova riga corrispondente all’Etiopia, inserita come voce n. 10. L’effetto pratico è l’inclusione dell’Etiopia nell’elenco UE dei paesi terzi con carenze strategiche nei regimi AML/CFT.

Fondamento normativo e criteri di valutazione

La modifica è adottata sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. La Commissione richiama le informazioni più recenti disponibili, in particolare le dichiarazioni pubbliche del GAFI, il documento "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" e i rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI.

Motivazione dell’inserimento dell’Etiopia

Secondo la Commissione, il GAFI ha individuato l’Etiopia come paese con carenze strategiche nel sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, tali da rappresentare un rischio per il sistema finanziario internazionale e, per riflesso, per quello dell’Unione. La Commissione conclude che l’Etiopia deve essere considerata una giurisdizione con minacce significative ai sensi dei criteri dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

Impegni dell’Etiopia e riesame futuro

Il considerando rileva che l’Etiopia ha assunto per iscritto un impegno politico ad alto livello per rimediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione precisa che riesaminerà lo status del paese alla luce dell’attuazione di tali impegni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiofinanziamento del terrorismoservizi finanziarimercato internocooperazione internazionale

Testo integrale

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