Regolamento (UE) 2017/1970
Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa per il 2018 i totali ammissibili di catture, i contingenti e le condizioni collegate per diversi stock del Mar Baltico, in coerenza con la politica comune della pesca e con il piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto. Introduce anche misure particolari per il merluzzo bianco, comprese restrizioni alla pesca ricreativa e fermi di pesca in specifiche sottodivisioni, e disciplina la flessibilità tra annualità e gli obblighi di comunicazione dei dati. Inoltre modifica il regolamento (UE) 2017/127 per aggiornare il TAC preliminare della busbana norvegese.
Stabilisce per il 2018 le possibilità di pesca (TAC e contingenti) per alcuni stock ittici nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2017/127 per la busbana norvegese.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nel Mar Baltico. Si applica anche alla pesca ricreativa solo nei casi espressamente previsti dalle disposizioni pertinenti, in particolare per il merluzzo bianco. La disciplina riguarda gli stock e le zone CIEM indicati nell’allegato, con effetti dal 1o gennaio 2018; la modifica relativa alla busbana norvegese si applica dal 1o novembre 2017. Sono richiamate esclusioni e deroghe specifiche per taluni stock, tipologie di attrezzi, pescherecci sotto i 12 metri e zone/periodi determinati.
Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio: possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2018
Il regolamento definisce, per l’anno 2018, il quadro dei totali ammissibili di catture (TAC), dei contingenti e delle condizioni di esercizio della pesca per diversi stock del Mar Baltico. La disciplina si inserisce nel quadro della politica comune della pesca e del piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico, con l’obiettivo di mantenere o ricostituire gli stock a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY).
Contesto normativo e criteri di fissazione dei TAC
Il Consiglio richiama l’obbligo di basare le misure di conservazione sui migliori pareri scientifici disponibili, tenendo conto anche di elementi tecnici, economici e sociali, nonché degli obiettivi della PCP. Il regolamento sottolinea inoltre che i TAC devono essere stabiliti in modo coerente con il regolamento (UE) n. 1380/2013 e con il regolamento (UE) 2016/1139, che istituisce il piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico.
Misure specifiche per gli stock del Mar Baltico
Per il merluzzo bianco del Baltico occidentale e per l’aringa del Baltico occidentale, la biomassa riproduttiva è risultata inferiore ai valori di riferimento; per questo i limiti di cattura sono fissati al di sotto degli intervalli di mortalità per pesca previsti dal piano pluriennale, tenendo conto delle misure correttive e dell’esigenza di contenere gli impatti economici e sociali. Per il merluzzo bianco del Baltico occidentale il regolamento mantiene anche un fermo di pesca di otto settimane e introduce un limite giornaliero per la pesca ricreativa, più restrittivo nel periodo di riproduzione.
Per il merluzzo bianco del Baltico orientale, in assenza di valori di riferimento biologici aggiornati, il TAC è fissato secondo l’approccio precauzionale; anche in questo caso è previsto un fermo di pesca di otto settimane nelle sottodivisioni 25-26. Per l’aringa del Golfo di Botnia, invece, il TAC è fissato tenendo conto del piano pluriennale, della biomassa riproduttiva superiore al valore di riferimento e dell’esigenza di limitare le variazioni delle possibilità di pesca tra anni consecutivi. Lo spratto e la passera di mare sono anch’essi disciplinati nell’allegato con relativi contingenti e condizioni.
Obblighi di sbarco, catture accessorie e controllo
Il regolamento ribadisce l’applicazione dell’obbligo di sbarco alle catture di specie soggette a limiti di cattura, in linea con l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per alcuni stock non bersaglio, mantenuti entro i limiti biologici di sicurezza, l’allegato consente una deroga dall’imputazione delle catture ai contingenti pertinenti.
Sul piano del controllo, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati di cattura e di sbarco utilizzando i codici stock riportati nell’allegato, secondo gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il testo richiama inoltre il regime di flessibilità annuale del regolamento (CE) n. 847/96 e precisa che tale regime non si applica quando lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Pesca ricreativa del merluzzo bianco
Il regolamento introduce limiti specifici per la pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24: massimo cinque esemplari per pescatore al giorno, ridotti a tre nel periodo 1o febbraio-31 marzo 2018. Restano impregiudicate misure nazionali più rigorose.
Modifica del regolamento (UE) 2017/127 sulla busbana norvegese
In ragione di un nuovo parere scientifico, il regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/127 per introdurre un TAC preliminare sulla busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) nella zona CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4. La tabella aggiornata disciplina i contingenti per Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Unione, nonché le quote per Norvegia e Isole Færøer, e stabilisce il periodo di applicazione dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in linea generale, dal 1o gennaio 2018. Fa eccezione l’articolo 10, relativo alla busbana norvegese, che si applica dal 1o novembre 2017. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2018. Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, in via espressa, alla pesca ricreativa solo ove richiamata dalle singole disposizioni (artt. 1 e 2).
Definizioni operative
Richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e definisce, tra l’altro, "sottodivisione" CIEM, "TAC" come quantitativo annuo catturabile di uno stock, "contingente" come quota del TAC assegnata e "pesca ricreativa" come pesca non commerciale per fini ricreativi, turistici o sportivi (art. 3).
TAC, contingenti e ripartizione
I TAC, i contingenti e le eventuali condizioni funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato. La ripartizione tra gli Stati membri non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni, sbarchi supplementari consentiti, quantitativi riportati o trasferiti e ulteriori detrazioni previste dalla normativa richiamata (artt. 4 e 5).
Obbligo di sbarco e catture accessorie
Le catture di specie soggette a limiti di cattura effettuate nell’ambito delle attività di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all’obbligo di sbarco. Alcuni stock di specie non bersaglio, se mantenuti entro i limiti biologici di sicurezza, sono indicati nell’allegato ai fini della deroga dall’imputazione delle catture ai contingenti pertinenti (art. 6).
Pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24
Nella pesca ricreativa non possono essere trattenuti più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24; dal 1o febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il limite scende a tre esemplari al giorno. Restano ferme eventuali misure nazionali più restrittive (art. 7).
Trasmissione dati e codici stock
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati sulle catture o sugli sbarchi, gli Stati membri devono usare i codici degli stock indicati nell’allegato, in coerenza con gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 8).
Flessibilità annuale
Salvo diversa previsione dell’allegato, per gli stock soggetti a TAC precauzionale si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; per i TAC analitici si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 dello stesso regolamento. Tali disposizioni non si applicano quando lo Stato membro utilizza la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (art. 9).
Modifica del regolamento (UE) 2017/127 sulla busbana norvegese
Sostituisce la tabella dell’allegato IA relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4, fissando i contingenti 2018 e il periodo di pesca dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018. La tabella indica anche le condizioni accessorie, tra cui l’inapplicabilità degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 al TAC analitico (art. 10).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1o gennaio 2018, salvo l’articolo 10 che si applica dal 1o novembre 2017. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 11).
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