Regolamento (UE) 2017/1966
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione, del 27 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro procedurale dell’assistenza reciproca nel recupero dei crediti pubblici previsto dalla direttiva 2010/24/UE. Le modifiche riguardano soprattutto l’informazione sul seguito delle notifiche, la documentazione delle richieste di misure cautelari, il contenuto e la portata del titolo uniforme esecutivo, il tasso di cambio da applicare e i tempi di trasferimento degli importi recuperati. Sono inoltre sostituiti e aggiunti gli allegati standardizzati, per adeguarli alla comunicazione elettronica e a possibili usi futuri in ambito internazionale.
Modifica le modalità applicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 in materia di assistenza reciproca per il recupero di crediti fiscali e di altre misure, con particolare riguardo a notifica, misure cautelari, titoli uniformi, cambio valuta e trasferimento degli importi recuperati.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nelle procedure di assistenza reciproca per il recupero di crediti rientranti nella direttiva 2010/24/UE, incluse le richieste di notifica, di recupero e di adozione di misure cautelari. Riguarda sia lo Stato membro richiedente sia lo Stato membro adito, nonché la trasmissione dei moduli e dei titoli uniformi tra autorità. Non introduce un nuovo regime sostanziale, ma modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011; si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966: modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011
Il regolamento interviene sul sistema di assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure previsto dalla direttiva 2010/24/UE. La finalità dichiarata è rendere più efficiente e chiara la cooperazione tra autorità fiscali degli Stati membri, in particolare per la trasmissione delle richieste, il monitoraggio delle notifiche, le misure cautelari e il trasferimento degli importi riscossi.
Contesto e finalità delle modifiche
I considerando evidenziano la necessità di:
- informare più puntualmente lo Stato membro richiedente sul seguito dato alle richieste di notifica;
- predisporre un modulo standard per motivare le richieste di misure cautelari;
- chiarire quali crediti possano essere inclusi nel titolo uniforme esecutivo;
- disciplinare meglio il tasso di cambio e il trasferimento delle somme recuperate;
- adeguare moduli e layout alle esigenze della comunicazione elettronica e a futuri usi in ambito internazionale.
Informazione sull’esito della notifica
L’articolo 12, paragrafo 2, viene sostituito per precisare che l’autorità adita deve comunicare all’autorità richiedente la data e le modalità della notifica non appena eseguita. Tale informazione deve risultare nel modulo di richiesta rinviato allo Stato richiedente, con attestazione dell’avvenuta notifica.
Richieste di recupero e misure cautelari
L’articolo 15, nella nuova formulazione, richiede che la domanda di recupero o di misure cautelari contenga una dichiarazione che dimostri la sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l’avvio dell’assistenza reciproca. Nel caso delle misure cautelari, la dichiarazione può essere integrata da un’esposizione delle ragioni e delle circostanze specifiche, secondo il modello dell’allegato III.
Titolo uniforme esecutivo e pluralità di crediti
La modifica dell’articolo 16 chiarisce che un unico titolo uniforme esecutivo può riguardare crediti e persone diversi, in coerenza con i titoli iniziali dello Stato richiedente. Se il titolo iniziale o collettivo comprende più crediti e alcuni sono già stati riscossi o recuperati, il titolo uniforme deve limitarsi ai crediti per cui l’assistenza è effettivamente richiesta.
La norma consente inoltre all’autorità richiedente di suddividere i crediti in diversi titoli uniformi, secondo la ripartizione di competenza tra uffici di recupero nello Stato adito in base al tipo di imposta.
Tasso di cambio
L’articolo 18, paragrafo 2, stabilisce una regola uniforme per la conversione valutaria: si applica il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta. Se quel tasso non è disponibile, si usa l’ultimo tasso BCE pubblicato prima della stessa data.
Aumento dell’importo del credito e richiesta modificata
Con la nuova formulazione dell’articolo 22, paragrafo 5, se la modifica del credito comporta un aumento dell’importo, l’autorità richiedente può inviare una richiesta modificata di recupero o di misure cautelari. L’autorità adita deve, ove possibile, trattare la richiesta modificata insieme a quella originaria. Se ciò non è possibile per lo stato avanzato della procedura, la richiesta modificata va seguita solo se riguarda un importo almeno pari a quello indicato dall’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE.
Trasferimento delle somme recuperate
L’articolo 23, paragrafo 1, viene sostituito per prevedere che gli importi da trasferire all’autorità richiedente siano versati in euro, salvo diverso accordo tra gli Stati membri. Il trasferimento deve avvenire entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero, salvo accordo diverso.
Allegati e modulistica standard
Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II e introduce l’allegato III.
L’allegato I disciplina il modulo standard di notifica e include, tra l’altro, l’indicazione:
- del destinatario;
- dell’obiettivo della notifica;
- dell’ufficio responsabile;
- del tipo di documento notificato;
- del tipo e dell’importo dei crediti;
- dei termini per il pagamento, la risposta e la contestazione;
- delle informazioni sulla competenza degli organi dello Stato richiedente.
L’allegato II contiene il titolo uniforme esecutivo, anche nella versione modificata, con indicazione dei crediti, delle persone interessate, degli importi nelle diverse valute e delle informazioni essenziali sulla base esecutiva nazionale.
L’allegato III introduce una dichiarazione standard sulle ragioni e circostanze delle richieste di misure cautelari. Il modulo consente di indicare se il credito è contestato, non ancora oggetto di titolo esecutivo o non più contestabile, e di motivare l’urgenza attraverso elementi quali rischio di insolvenza, frode, alienazione di beni, trasferimento all’estero degli attivi o mancato rispetto di precedenti piani di pagamento. È prevista anche l’ipotesi di convalida giudiziaria e la possibilità di chiedere che il debitore non sia informato prima dell’avvio delle misure.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Informativa sull’esito della notifica
L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 è sostituito: l’autorità adita deve informare l’autorità richiedente della data e delle modalità della notifica appena questa è eseguita, attestandone l’avvenuta esecuzione nel modulo di richiesta rinviato all’autorità richiedente.
Contenuto della richiesta di recupero o di misure cautelari
L’articolo 15 è sostituito: la richiesta deve contenere una dichiarazione che attesti il soddisfacimento delle condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l’avvio dell’assistenza reciproca. Per le misure cautelari, la dichiarazione può essere integrata da una descrizione delle ragioni e delle circostanze della richiesta, secondo il modello dell’allegato III.
Titolo uniforme esecutivo e pluralità di crediti
L’articolo 16 è modificato: può essere rilasciato un unico titolo uniforme esecutivo per crediti e persone diversi, conformemente ai titoli iniziali nello Stato membro richiedente. Se il titolo iniziale o collettivo contiene più crediti e alcuni sono già stati riscossi, il titolo uniforme deve riferirsi solo ai crediti per i quali è chiesta assistenza. L’autorità richiedente può anche suddividere i crediti in diversi titoli uniformi, secondo la ripartizione di competenza per tipo di imposta negli uffici di recupero dello Stato adito.
Tasso di cambio applicabile
L’articolo 18, paragrafo 2, è sostituito: ai fini dell’assistenza nel recupero si usa il tasso di cambio pubblicato dalla BCE prima della data di invio della richiesta; se tale tasso non è disponibile, si usa l’ultimo tasso pubblicato dalla BCE prima di tale data.
Richiesta modificata in caso di aumento del credito
L’articolo 22, paragrafo 5, è sostituito: se la modifica del credito comporta un aumento dell’importo, l’autorità richiedente può trasmettere una richiesta modificata di recupero o di misure cautelari. L’autorità adita, se possibile, la tratta insieme alla richiesta iniziale; se ciò non è possibile per lo stato della procedura, la segue solo se l’importo è almeno pari a quello previsto dall’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE.
Trasferimento degli importi recuperati
L’articolo 23, paragrafo 1, è sostituito: gli importi recuperati devono essere versati in euro, salvo diverso accordo tra gli Stati membri. Il trasferimento deve avvenire entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero, salvo diverso accordo.
Aggiornamento degli allegati standard
L’allegato I (modulo standard di notifica), l’allegato II (titolo uniforme esecutivo) sono sostituiti e viene aggiunto l’allegato III, contenente una dichiarazione sulle ragioni e circostanze delle richieste di misure cautelari. I moduli possono essere adattati per l’uso elettronico purché non siano modificate le serie di dati e le informazioni sostanziali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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