Regolamento (UE) 2017/1983
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1983 della Commissione, del 27 ottobre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la corretta classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce in legno stratificato, con conseguente individuazione del codice NC 4412 99 85. La Commissione interviene per garantire un'applicazione uniforme delle regole di classificazione doganale nell'Unione, in coerenza con il codice doganale dell'Unione e con la nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87. È inoltre prevista una breve disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili, utilizzabili ancora per tre mesi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata (NC) e disciplina transitoria delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali, delle merci descritte nell'allegato del regolamento, nell'ambito della nomenclatura combinata dell'Unione europea e della tariffa doganale comune. Produces effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) già rilasciate per le merci interessate e non conformi al regolamento, che possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non contiene esclusioni espresse, ma la disciplina è limitata alle merci specificamente descritte nell'allegato.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1983 della Commissione interviene per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell'Unione, classificando una specifica merce in legno stratificato. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare degli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e si fonda sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l'esigenza di evitare difformità applicative tra Stati membri nella classificazione doganale delle merci. Le regole generali della nomenclatura combinata si applicano anche alle nomenclature che la riprendono o la integrano per fini tariffari o di altra natura, e il regolamento specifica la classificazione corretta della merce descritta nell'allegato.
Ambito oggettivo della classificazione
L'allegato descrive un articolo a forma di pannello non lavorato, di circa 125 cm di larghezza, 7,5 cm di spessore e 2 000 cm di lunghezza, ottenuto mediante incollaggio di strati di piallaccio di abete, pino o misti. I fogli sono orientati con fibre parallele, talvolta anche perpendicolarmente, e pressati ad alta temperatura con adesivo formofenolico; i bordi e le estremità sono rivestiti di cera. Il prodotto finale presenta caratteristiche fisiche e densità che la Commissione utilizza per escludere classificazioni alternative.
Classificazione doganale assegnata
La merce è classificata nel codice NC 4412 99 85. La motivazione richiama le regole generali 1 e 6 e il testo dei codici 4412, 4412 99 e 4412 99 85. La Commissione qualifica l'articolo come "legno simile stratificato" ai sensi della voce 4412, richiamando anche le note esplicative del sistema armonizzato.
Esclusione di altre voci tariffarie
Il regolamento chiarisce perché non si applichino altre classificazioni possibili:
- la voce 4413 è esclusa perché il prodotto non risponde alla definizione di legno addensato di cui al capitolo 44, nota 2; la pressatura incrementa la densità solo del 24% e la superficie resta tenera;
- la voce 4418 è esclusa perché il bene non è identificabile come lavoro di legno per costruzioni, né come elemento riconoscibile di carpenteria o falegnameria per costruzioni, e ha uso generico.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per evitare effetti immediati eccessivamente gravosi su operatori che si siano basati su classificazioni precedenti, il regolamento consente che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, conformemente all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell'allegato
Le merci descritte nella colonna 1 dell'allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso specifico, l'articolo a forma di pannello non lavorato in strati di piallaccio di abete, pino o misti è classificato nel codice NC 4412 99 85 come altro legno simile stratificato.
Criteri di classificazione e motivazione tecnica
La classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 4412, 4412 99 e 4412 99 85. Il regolamento esclude la voce 4413 perché il prodotto non soddisfa la definizione di legno addensato, e la voce 4418 perché non si tratta di un lavoro di legno per costruzioni o di falegnameria/carpenteria riconoscibile.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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