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Provvedimento

Deliberazione n. 406 del 28/05/2026

Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante Privacy406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione su Telegram di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, il dirigente competente del Garante aveva adottato il 15 maggio 2026 un provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento ingiungeva l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e prescriveva la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati. Il Garante, con provvedimento n. 406 del 28 maggio 2026, ha ratificato tale determinazione ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione su Telegram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti nei confronti di Telegram FZ-LLC

Il provvedimento n. 406 del 28 maggio 2026 riguarda la ratifica di una determinazione urgente adottata nei confronti di Telegram FZ-LLC per prevenire la possibile diffusione, sulla piattaforma Telegram, di materiale audiovisivo a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

La misura trae origine da una segnalazione presentata da una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, disposizione che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, attraverso piattaforme digitali e senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma comprende anche le segnalazioni presentate da minori ultraquattordicenni e impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Procedimento e provvedimento d’urgenza

La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la fattispecie prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy. In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 259 del 15 maggio 2026.

Il provvedimento urgente è stato trasmesso a Telegram FZ-LLC con nota del 15 maggio 2026. La documentazione in atti comprende anche le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Misure imposte alla piattaforma

La determinazione dirigenziale ha previsto due specifiche misure:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso al Garante in formato hash;
  • la prescrizione di conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori.

La conservazione del materiale doveva avvenire utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Tali misure dovevano essere comunicate tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del provvedimento urgente

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha ratificato il provvedimento n. 259/2026 adottato d’urgenza dal dirigente il 15 maggio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

La ratifica, deliberata il 28 maggio 2026, consolida le misure urgenti adottate per impedire la diffusione del materiale segnalato e per garantirne, ove acquisito in chiaro, la conservazione controllata a fini probatori.

Sanzioni

Il provvedimento non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR e non indica criteri di quantificazione, ma contiene misure urgenti e prescrittive finalizzate alla prevenzione della diffusione del materiale e alla tutela degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il fondato timore che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere diffusi sulla piattaforma Telegram senza il suo consenso.

Provvedimento urgente del 15 maggio 2026

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Telegram è stata inoltre prescritta di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 28 maggio 2026 il Garante ha ratificato il provvedimento urgente n. 259 del 15 maggio 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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