Sentenza del 14/03/2017 n. 1245 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Imposta sostitutiva - Finanziamenti - Agevolazioni - Beneficio prima casa - Perdita del beneficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato la differenza tra l'imposta sostitutiva agevolata dello 0,25% e quella ordinaria del 2%, oltre a sanzioni e interessi. Contestavano, tra l'altro, la carenza dei presupposti della decadenza, la tardività dell'avviso e l'assenza di una valida delega del funzionario che lo aveva sottoscritto. L'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa era stato rivenduto nel 2010, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto del 17 ottobre 2006, senza che entro un anno dalla vendita fosse acquistato un altro immobile da destinare ad abitazione principale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha respinto il ricorso originario dei contribuenti. Ha ritenuto valida la delega alla sottoscrizione dell'avviso, prodotta dall'Ufficio in appello, e ha affermato che la decadenza dall'agevolazione opera automaticamente quando ricorrono la vendita infraquinquennale dell'immobile e il mancato riacquisto, entro un anno, di un'altra abitazione principale, senza necessità di provare un intento speculativo. L'avviso notificato il 31 maggio 2012 è stato considerato tempestivo, poiché il termine triennale decorre dalla scadenza dell'anno successivo alla vendita, momento in cui la decadenza diviene definitiva. I contribuenti sono stati condannati alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.500,00 per il primo grado ed euro 1.800,00 per il secondo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 18, comma 3, d.P.R. n. 601/1973
Ai finanziamenti per l'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze si applica un'imposta sostitutiva dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.
La norma stabilisce l'aliquota agevolata dell'imposta sostitutiva applicabile ai finanziamenti destinati all'acquisto della prima casa.
Art. 20, comma 4, d.P.R. n. 131/1986
In caso di decadenza dalle agevolazioni prima casa, consente il recupero della differenza tra l'imposta sostitutiva agevolata dello 0,25% e quella ordinaria del 2%, oltre all'applicazione della sanzione del 30% della differenza.
Art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Prevede le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa e la perdita del beneficio in caso di trasferimento dell'immobile entro cinque anni, salvo il riacquisto entro un anno di altro immobile da destinare ad abitazione principale.
Art. 76 d.P.R. n. 131/1986
Prevede il termine decadenziale triennale per il recupero dell'imposta. Nel caso di vendita infraquinquennale seguita dal mancato riacquisto, il termine decorre dalla scadenza dell'anno successivo alla vendita.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiede che l'atto impositivo sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato. In caso di contestazione, l'Amministrazione deve provare l'esistenza e la riferibilità della delega.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche per dimostrare fatti rilevanti ai fini della decisione, purché la produzione sia tempestiva e rituale.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Vieta le eccezioni nuove in appello, ma il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e non impedisce la produzione di documenti diretti a confutare le argomentazioni della controparte.
Massime di principio
- La vendita dell'immobile acquistato con agevolazione prima casa prima del decorso di cinque anni comporta, in linea generale, la perdita del beneficio se il contribuente non acquista entro un anno un altro immobile da destinare ad abitazione principale.
- Per il recupero della maggiore imposta non è necessario dimostrare un intento speculativo o fraudolento: sono sufficienti la vendita infraquinquennale e il mancato riacquisto entro l'anno previsto.
- Il termine triennale per l'accertamento non decorre necessariamente dalla data della vendita, ma dalla scadenza dell'anno entro il quale il contribuente avrebbe potuto evitare definitivamente la decadenza mediante il riacquisto.
- La validità dell'atto sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio dipende dall'esistenza di una delega concreta e dimostrabile; tale delega può essere prodotta anche in appello, se ciò avviene nei termini processuali.
- In una situazione analoga occorre verificare attentamente la data dell'acquisto, la data della vendita, la scadenza dell'anno per il riacquisto, l'eventuale effettivo riacquisto e la data di notifica dell'atto, oltre alla documentazione relativa alla delega di firma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 12160 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →