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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/41

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/41 della Commissione, del 9 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/41 della Commissione fissa i valori forfettari all’importazione per specifici ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di applicazione tecnica, adottato in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede aggiornamenti quotidiani dei valori sulla base di dati giornalieri variabili. L’allegato contiene le combinazioni di codice NC e origine terza con il corrispondente importo in EUR/100 kg.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato, identificati per codice NC e, per ciascuna origine terza, per codice paese. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/41 – valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina la fissazione dei valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico di aggiornamento, adottato dalla Commissione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e collegato al sistema di importazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base giuridica e contesto

La Commissione richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i criteri di fissazione dei valori forfettari all’importazione derivano dall’attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. Viene inoltre chiarito che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda le importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato, individuati tramite codice NC e origine terza. I valori sono rilevanti ai fini del prezzo di entrata e, quindi, incidono sulla quantificazione economico-doganale applicabile all’importazione dei prodotti interessati.

Disposizione sostanziale

L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell’allegato al regolamento. L’allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per ciascuna combinazione di prodotto e paese terzo, includendo anche il codice ZZ per le altre origini.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Allegato: prodotti e origini interessati

Tra i codici NC elencati figurano, tra gli altri, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun prodotto sono indicati valori differenziati a seconda dell’origine (ad esempio IL, MA, SN, TR, EG, JM, CN, US, CL) e, quando previsto, della categoria residuale ZZ corrispondente a "altre origini".

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati dell’Uruguay Round.

Determinazione dei valori forfettari all’importazione

I valori forfettari all’importazione sono quelli riportati nell’allegato del regolamento e servono per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono in funzione del codice NC del prodotto e del codice del paese terzo di origine.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione del fatto che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato

L’allegato elenca i valori per specifici codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, associando a ciascun prodotto i valori per diverse origini terze (ad esempio IL, MA, SN, TR, EG, JM, CN, US, CL) e il codice ZZ per le altre origini.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio internazionaledoganeorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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