Regolamento (UE) 2017/68
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/68 della Commissione, del 9 gennaio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 121/2008 che fissa il metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 121/2008 per chiarire quale metodo di analisi debba essere usato per determinare il tenore di amido in determinate preparazioni per alimentazione animale della voce 2309. A seguito della constatazione che, per i prodotti a base di soia, il metodo polarimetrico può dare risultati inesatti e diversamente apprezzabili rispetto al metodo enzimatico, tali prodotti sono inseriti nell'elenco delle materie prime per mangimi soggette a determinazione con metodo enzimatico. L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme della classificazione doganale negli Stati membri.
Modifica del metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni per l'alimentazione degli animali della voce NC 2309, includendo i prodotti a base di soia tra le materie prime da analizzare con metodo enzimatico.
Ambito di applicazione
Si applica alle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali classificate nelle sottovoci della voce 2309 della nomenclatura combinata, ai fini della determinazione del tenore di amido rilevante per la classificazione doganale. Vincola le autorità doganali degli Stati membri nella scelta del metodo di analisi da utilizzare; in particolare, per i prodotti a base di soia, impone il metodo di analisi enzimatico. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica del metodo di analisi per il tenore di amido nelle preparazioni per alimentazione animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/68 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 121/2008, che disciplina il metodo di analisi per determinare il tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali classificate nella voce NC 2309. La modifica nasce dall'esigenza di assicurare una classificazione doganale uniforme nell'Unione, alla luce del fatto che, per i prodotti a base di soia, il metodo polarimetrico può fornire risultati inesatti e comunque diversi rispetto al metodo enzimatico.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, la classificazione delle preparazioni della voce 2309 dipende dal loro contenuto di amido. Il regolamento (CE) n. 121/2008 prevedeva già l'uso del metodo di analisi enzimatico per la determinazione dell'amido in determinate preparazioni. Tuttavia, poiché i prodotti a base di soia possono essere analizzati anche con metodo polarimetrico ma con esiti non affidabili, la Commissione ha ritenuto necessario precisare che tali prodotti rientrano tra quelli per i quali deve essere impiegato il metodo enzimatico.
Modifica normativa introdotta
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008 viene modificato mediante l'aggiunta della lettera k), che inserisce i "prodotti a base di soia" nell'elenco delle materie prime per mangimi soggette al metodo di analisi enzimatico. La conseguenza pratica è che, per queste preparazioni, le autorità doganali devono utilizzare il metodo enzimatico per la determinazione del tenore di amido ai fini della classificazione.
Effetti pratici per operatori e autorità doganali
Per gli operatori economici del settore doganale e per i professionisti che assistono importatori e classificatori tariffari, la rilevanza del regolamento è essenzialmente tecnica ma significativa: la scelta del metodo analitico incide sulla determinazione del tenore di amido e, quindi, sulla corretta classificazione tariffaria delle preparazioni per alimentazione animale contenenti soia. Il testo mira a prevenire difformità applicative tra Stati membri e a ridurre il rischio di classificazioni non uniformi.
Entrata in vigore
Il regolamento è adottato dalla Commissione il 9 gennaio 2017 e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Integrazione dell'elenco delle materie prime soggette a metodo enzimatico
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008 è aggiunta la lettera k), che include i "prodotti a base di soia" tra le materie prime per mangimi per le quali il tenore di amido della preparazione deve essere determinato utilizzando il metodo di analisi enzimatico.
Finalità di uniformazione della classificazione doganale
La modifica è adottata per chiarire il metodo da utilizzare da parte delle autorità doganali e garantire una classificazione uniforme negli Stati membri delle preparazioni della voce 2309, in funzione del tenore di amido.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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