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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/45

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/45 della Commissione, del 10 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero dei valori sulla base di dati variabili. Il contenuto normativo è essenziale e consiste nell’approvazione dell’allegato con i valori applicabili e nella previsione dell’entrata in vigore immediata alla pubblicazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato, identificati tramite codice NC e, per ciascuno, mediante specifici codici paese terzo di origine. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/45 della Commissione aggiorna i valori forfettari all’importazione da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli. Il provvedimento è adottato nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e recepisce un meccanismo tecnico di aggiornamento quotidiano basato su dati di mercato variabili.

Contesto normativo

L’atto richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011 attribuisce alla Commissione il compito di fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, sulla base di dati giornalieri.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente taluni prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi, individuati tramite codici della nomenclatura combinata (codici NC) e codici paese. I valori fissati sono espressi in EUR/100 kg e sono destinati a essere utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata applicabile alle importazioni interessate. L’allegato include, per ciascun codice NC, una serie di valori differenziati in funzione dell’origine, compresa la categoria residuale "ZZ" per le "altre origini".

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 non introduce criteri autonomi di calcolo, ma rinvia integralmente all’allegato, che contiene i valori forfettari applicabili. Il regolamento ha quindi natura essenzialmente applicativa e tecnica: aggiorna i parametri economici rilevanti per la determinazione del prezzo di entrata delle merci importate.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Allegato: valori fissati

L’allegato elenca i valori per diversi prodotti ortofrutticoli, tra cui, ad esempio, prodotti classificati ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i valori per specifiche origini come IL, MA, SN, TR, EG, JM, CN, US, CL e, ove previsto, ZZ come "altre origini".

Disposizioni principali

Base normativa e funzione dei valori forfettari

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all’importazione servono per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi, secondo i criteri previsti dalla normativa di settore.

Fissazione dei valori nell’allegato

L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per singole origini o gruppi di origini, con il codice "ZZ" indicante "altre origini".

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidogane

Testo integrale

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