Regolamento (UE) 2017/91
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/91 della Commissione, del 10 gennaio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brillat-Savarin (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Brillat-Savarin" come IGP, a seguito della domanda presentata dalla Francia e pubblicata senza che siano state notificate opposizioni. L’atto dà quindi attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per l’iscrizione delle denominazioni protette. La registrazione riguarda un formaggio e comporta efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Registrazione della denominazione "Brillat-Savarin" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP e delle IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Brillat-Savarin" ai fini della sua iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dell’Unione europea. Riguarda un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Registrazione di "Brillat-Savarin" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/91 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione "Brillat-Savarin" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandola come IGP. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che disciplina la procedura di registrazione delle denominazioni protette.
Contesto procedurale
La Commissione richiama nei considerando che la domanda di registrazione, presentata dalla Francia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, non sussistevano ostacoli procedurali alla registrazione.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Brillat-Savarin" è registrata come IGP. La denominazione riguarda un prodotto rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, atto attuativo del sistema di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2 precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’intero mercato dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Brillat-Savarin" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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