Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 791 del 24/12/2025

Parere su istanza di accesso civico - 24 dicembre 2025

Garante Privacy791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Ministero della Giustizia nell’ambito di un riesame di accesso civico generalizzato a documenti relativi a un accordo sindacale. Il Ministero aveva già accolto l’istanza trasmettendo i documenti, ma oscurando le firme autografe dei sottoscrittori. Il Garante ritiene legittimo il parziale oscuramento, perché la conoscenza delle firme non è necessaria rispetto alla finalità dell’accesso civico e comporterebbe un trattamento sproporzionato di dati personali, anche particolari, dei rappresentanti sindacali. Rimane ferma la possibilità di valutare, in un diverso contesto, eventuali profili di accesso documentale ex l. 241/1990.

Parere su riesame di un’istanza di accesso civico generalizzato a una bozza di contratto collettivo integrativo e a un protocollo d’intesa del Ministero della Giustizia, con oscuramento delle firme autografe

Parere su accesso civico a documenti sindacali con oscuramento delle firme

Il Garante si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Giustizia, nell’ambito di un riesame ex art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013. Il caso riguarda un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto una bozza di contratto collettivo nazionale integrativo e un protocollo d’intesa, già trasmessi dall’amministrazione ma con oscuramento delle firme autografe dei sottoscrittori.

Quadro normativo di riferimento

Il parere richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, finalizzata a favorire il controllo diffuso sull’azione amministrativa e la partecipazione al dibattito pubblico. Viene inoltre richiamato il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), secondo cui l’accesso è rifiutato quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il Garante richiama anche gli artt. 4, par. 1, n. 1, e 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR, oltre alle Linee guida ANAC in materia di accesso civico, adottate d’intesa con il Garante.

Valutazione sulla natura dei dati richiesti

Il Garante afferma che la firma autografa costituisce dato personale ai sensi del GDPR. Nel caso esaminato, i documenti trasmessi contenevano già l’indicazione delle cariche e delle organizzazioni sindacali sottoscriventi, mentre erano state oscurate solo le firme autografe e le sigle apposte sulle pagine. Secondo l’Autorità, la conoscenza delle firme non aggiunge elementi utili alla comprensione del contenuto degli atti e non è necessaria per le finalità tipiche dell’accesso civico.

Prevalenza della minimizzazione e dell’accesso parziale

Il Garante valorizza il principio di minimizzazione dei dati e osserva che, in materia di accesso civico, l’amministrazione deve preferire la soluzione meno pregiudizievole per gli interessati, accordando l’accesso parziale quando la finalità informativa può essere soddisfatta senza divulgare dati personali. L’ostensione delle firme autografe, in un regime di pubblicità rafforzata come quello dell’accesso civico, determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati.

Dati sindacali e particolare tutela

Il provvedimento evidenzia che i nominativi dei rappresentanti sindacali rientrano tra i dati particolari ex art. 9, par. 1, GDPR, e che per i trattamenti connessi al rapporto di lavoro sussiste un regime di particolare riservatezza. Le Linee guida ANAC sono richiamate nel punto in cui indicano che la presenza di dati sensibili, come l’appartenenza o l’attività sindacale, è normalmente indice di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, tale da giustificare il diniego dell’accesso generalizzato a tali informazioni.

Esito del parere

Il Garante non ravvisa ragioni per discostarsi dal provvedimento del Ministero, che aveva accolto l’accesso civico con oscuramento delle sottoscrizioni autografe. Il parere è dunque favorevole alla soluzione dell’accesso parziale. La valutazione resta distinta e impregiudicata rispetto a un eventuale accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, per il quale potrebbe rilevare un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.

Punti principali

Contesto e oggetto dell’istanza

Il RPCT del Ministero della Giustizia chiede il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su una domanda di riesame relativa a un accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava una bozza di contratto collettivo nazionale integrativo e un protocollo d’intesa; il Ministero aveva già trasmesso i documenti, oscurando solo le firme autografe.

Quadro normativo applicato

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, nonché i principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Sono richiamate anche la definizione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e le Linee guida ANAC sull’accesso civico, adottate d’intesa con il Garante.

Valutazione sulle firme autografe

La sottoscrizione autografa è qualificata come dato personale. Il Garante osserva che, nel caso concreto, l’ostensione delle firme non appare strumentale alle finalità dell’accesso civico, perché il contenuto dei documenti e l’identificazione delle parti firmatarie sono già sufficienti per comprendere gli atti. L’integrale conoscibilità delle firme determinerebbe un trattamento eccedente e non necessario.

Rilevanza dei dati sindacali

I nominativi dei rappresentanti sindacali sono ricondotti anche alla categoria dei dati particolari ex art. 9, par. 1, GDPR, in quanto connessi all’appartenenza o all’attività sindacale. Il parere richiama il regime di riservatezza previsto per tali dati nel contesto lavorativo e le indicazioni delle Linee guida ANAC secondo cui, in presenza di dati sensibili, l’accesso generalizzato va di regola rifiutato se può derivarne un pregiudizio concreto per la protezione dei dati personali.

Conclusione e effetti

Il Garante esprime un parere sostanzialmente favorevole al mantenimento dell’accesso parziale già disposto dal Ministero, con oscuramento delle sottoscrizioni autografe. Resta impregiudicata l’eventuale diversa valutazione dell’amministrazione sulla base della disciplina dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora ricorrano i presupposti di un interesse qualificato.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicotrasparenzaprotezione dei dati personalidati sindacali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.