Parere del Garante n. 790 del 18/12/2025
Parere su uno schema di decreto avente ad oggetto l’individuazione delle modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti - 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, che disciplina l’Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti istituito dall’art. 126 del d.lgs. 101/2020. Il provvedimento definisce finalità, dati trattati, soggetti che alimentano e consultano l’Archivio, tempi di conservazione, misure di sicurezza e modalità di accesso per le autorità competenti. Il Garante rileva che lo schema recepisce le osservazioni dell’Ufficio e contiene adeguate garanzie, ma raccomanda di verificare la necessità di mantenere l’accessibilità ai dati anche oltre il compimento del 75° anno di età del lavoratore, alla luce delle finalità di settore.
Schema di decreto su costituzione, alimentazione e gestione dell’Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti e relative modalità di accesso
Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti
Il Garante si pronuncia sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, adottato in attuazione dell’art. 126, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101. Il testo definisce le modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell’Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di accesso da parte delle autorità competenti e delle amministrazioni interessate.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama il GDPR, il Codice privacy, il d.lgs. 101/2020, il d.lgs. 81/2008 e la direttiva 2013/59/Euratom. In particolare, viene valorizzato l’art. 126 del d.lgs. 101/2020, che prevede l’istituzione dell’Archivio presso il Ministero del lavoro e demanda a un decreto ministeriale, sentiti i soggetti istituzionali interessati e il Garante, la disciplina delle modalità di costituzione, alimentazione, gestione e accesso.
Finalità dell’Archivio e dati trattati
L’Archivio è finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, alla prevenzione dei rischi derivanti da tale esposizione e all’individuazione delle attività che comportano rischio radiologico. Serve inoltre a raccogliere e conservare le informazioni sulle dosi valutate nel corso della vita lavorativa del lavoratore esposto, a consentire alle autorità di vigilanza il controllo delle dosi accumulate e a favorire analisi statistiche e valutazioni sull’efficacia della normativa di settore.
Lo schema disciplina il trattamento di dati identificativi e professionali di aziende, delegati del datore di lavoro e lavoratori, nonché dei dati relativi alle esposizioni esterna e interna, al rapporto di lavoro e alla categoria di esposizione. È previsto anche lo scambio di informazioni sulle dosi con autorità di altri Stati membri e con soggetti incaricati della sorveglianza fisica o sanitaria, ai soli fini delle visite mediche di preassunzione, dei giudizi di idoneità e del controllo dell’ulteriore esposizione.
Ruoli, accessi e riparto delle responsabilità
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è individuato come titolare del trattamento dei dati contenuti nell’Archivio. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sono titolari del trattamento per gli adempimenti di trasmissione previsti dagli artt. 109, comma 9, e 114, comma 2, lett. f), del d.lgs. 101/2020. I soggetti pubblici e privati che accedono ai dati per le rispettive finalità istituzionali operano anch’essi in qualità di titolari.
Il Garante sottolinea l’importanza della chiara separazione tra i soggetti che alimentano l’Archivio e quelli che lo consultano, richiedendo un accesso selettivo e coerente con le singole finalità. Viene inoltre apprezzata la previsione che le persone fisiche che operano sui dati per conto dei titolari siano espressamente autorizzate e specificamente istruite ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice.
Informativa e modalità di alimentazione del sistema
Lo schema prevede la trasmissione telematica dei dati mediante i servizi informatici disponibili nel Portale "Servizi lavoro". Il Ministero del lavoro rende disponibile l’informativa ex art. 14 GDPR agli interessati, mentre i datori di lavoro rendono l’informativa ex art. 13 GDPR ai propri lavoratori esposti. È inoltre previsto che i dati anagrafici delle aziende e dei lavoratori autonomi siano conferiti in fase di accreditamento e possano essere aggiornati nel tempo; il sistema consente importazioni dai dati già presenti nella banca dati "Servizi Lavoro" e funzioni di facilitazione per la selezione del settore economico e della qualifica professionale.
Conservazione, anonimizzazione e sicurezza
Lo schema stabilisce che i dati siano conservati, per ciascun lavoratore, fino al compimento del 75° anno di età e, comunque, per almeno 30 anni dopo la cessazione dell’attività produttiva a rischio o del rapporto di lavoro, in considerazione dei possibili effetti di natura stocastica nel medio-lungo periodo. Decorso tale termine, i dati devono essere anonimizzati e collocati in un archivio offline con tecniche idonee a impedire l’identificazione anche indiretta degli interessati.
Sul versante delle misure di sicurezza, il Garante rileva positivamente la previsione di registrazione delle operazioni nei log, protezione delle password con algoritmi crittografici, separazione tra anagrafica e dati sulla salute, cifratura e tecniche di anonimizzazione. Precisa che il mascheramento, da solo, non è sufficiente a integrare una vera anonimizzazione e che occorre distinguere tra anonimizzazione e pseudonimizzazione.
Valutazione di impatto e considerazioni del Garante
Il Garante qualifica i trattamenti come ad alto rischio, in ragione della natura dei dati trattati, che comprendono dati particolari ex art. 9 GDPR, in particolare dati sulla salute, e della larga scala del trattamento su base nazionale. Richiama quindi la necessità della valutazione di impatto ex art. 35 GDPR e dei suoi aggiornamenti.
Nell’analisi complessiva, il Garante osserva che lo schema recepisce le osservazioni formulate dall’Ufficio e rispetta i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, esattezza, integrità e riservatezza, oltre ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita ex artt. 5 e 25 GDPR. Viene inoltre ribadito il raccordo con le norme di maggior tutela del contesto lavorativo, richiamando l’art. 88 GDPR e l’art. 113 del Codice.
Conclusioni
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto e sul relativo allegato tecnico. Formula tuttavia un’osservazione specifica: occorre verificare, alla luce delle finalità perseguite dalla disciplina di settore, la necessità di garantire l’accessibilità ai dati personali anche successivamente al compimento del 75° anno di età del lavoratore.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il parere riguarda uno schema di decreto ministeriale, corredato di allegato tecnico, adottato ai sensi dell’art. 126, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101. Lo schema individua modalità e criteri di costituzione, alimentazione, gestione dell’Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti e le modalità di accesso da parte di ISIN, altre autorità di vigilanza e amministrazioni dello Stato per specifiche finalità istituzionali. Il Garante richiama il quadro del GDPR, del Codice privacy, del d.lgs. 101/2020 e della normativa di settore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e radioprotezione.
Finalità, dati trattati e soggetti coinvolti
L’Archivio è finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, a identificare le attività a rischio e a consentire lo scambio motivato di informazioni sulle dosi ricevute, anche con autorità di altri Stati membri e con soggetti incaricati della sorveglianza fisica o sanitaria. Sono trattati dati anagrafici e professionali di aziende, delegati del datore di lavoro e lavoratori, oltre ai dati di esposizione esterna e interna, alla categoria di esposizione e ai dati del rapporto di lavoro. Il Ministero del lavoro è titolare del trattamento dell’Archivio; i datori di lavoro e lavoratori autonomi restano titolari per gli adempimenti di trasmissione; i soggetti pubblici e privati che accedono ai dati operano come titolari per le rispettive finalità istituzionali.
Garanzie in materia di minimizzazione, trasparenza e riparto dei ruoli
Il Garante valorizza la puntuale individuazione dei soggetti che alimentano o accedono all’Archivio e delle rispettive basi e finalità, nonché la chiara separazione dei ruoli tra datori di lavoro, amministrazioni pubbliche e organi di vigilanza. Apprezza la previsione di accessi selettivi, la definizione delle operazioni consentite a ciascun soggetto e l’indicazione che le persone fisiche che trattano i dati per conto dei titolari siano espressamente autorizzate e istruite ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice. È inoltre ritenuta conforme la previsione di informative agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.
Conservazione, sicurezza e anonimizzazione
Lo schema prevede la conservazione dei dati fino al compimento del 75° anno di età del lavoratore e, in ogni caso, per almeno 30 anni dopo la cessazione dell’attività produttiva a rischio o del rapporto di lavoro, in ragione dei possibili effetti stocastici a lungo o medio termine. Decorso tale termine, i dati devono essere anonimizzati e collocati in un archivio offline con tecniche idonee a impedire anche l’identificazione indiretta. Il Garante ritiene adeguate le misure tecniche e organizzative descritte nell’allegato tecnico: log delle operazioni, protezione delle password con algoritmi crittografici, separazione tra dati anagrafici e dati sulla salute, cifratura e tecniche di anonimizzazione; segnala tuttavia che il solo mascheramento non è sufficiente come anonimizzazione.
Valutazione di impatto e giudizio finale
Il trattamento è considerato ad alto rischio perché riguarda dati particolari, in particolare dati sulla salute, e coinvolge una platea ampia di lavoratori su scala nazionale. Per questo il Garante richiama la necessità di una DPIA ai sensi dell’art. 35 GDPR e dei relativi aggiornamenti. Nonostante ciò, ritiene che lo schema tenga conto delle osservazioni formulate dall’Ufficio e consenta un trattamento conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione e integrità e riservatezza. Il parere è quindi favorevole, con la sola osservazione di verificare la necessità di mantenere l’accessibilità ai dati anche dopo il compimento del 75° anno di età.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 18 dic 2025Parere del Garante n. 747 del 18/12/2025
- Parere · 18 dic 2025Parere del Garante n. 749 del 18/12/2025
- Parere · 18 dic 2025Parere del Garante n. 750 del 18/12/2025
- Parere · 18 dic 2025Parere del Garante n. 748 del 18/12/2025
- Parere · 24 dic 2025Parere del Garante n. 791 del 24/12/2025
- Parere · 25 dic 2025Parere del Garante n. 746 del 25/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →