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Ordinanza

Ordinanza n. 2617/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Catanzaro nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.

Giustizia amministrativa202603524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie uniche nazionali dell’ammissione a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, nonché i decreti ministeriali, il bando, le prove e gli atti della procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l’8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti il nuovo accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, il bando universitario, le prove, gli atti delle commissioni, i verbali e le procedure di correzione, chiedendone l’annullamento previa sospensione e l’ammissione al corso. Le censure riguardavano, tra l’altro, l’illegittimità del D.M. n. 1115/2025 per modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria, la lesione dell’affidamento e della par condicio, la valorizzazione dei voti rifiutati, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, la violazione dell’anonimato, la carenza di cautele nelle aule, la difficoltà e la sproporzione delle prove, la disomogeneità della didattica, l’illegittimità costituzionale della disciplina e l’eccesso di delega. Il ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stato inserito in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, ma non aveva ottenuto una posizione utile. Non ha inoltre fornito la prova di resistenza, non dimostrando che l’eliminazione dei vizi dedotti avrebbe comportato l’assegnazione di una sede utile.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato della cognizione sommaria, una prognosi favorevole sulle censure. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e attui un sistema graduato per fasce, con bonus differenziati, idoneo a contemperare la copertura dei posti e la tutela dell’affidamento. I candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie restano preferiti rispetto a quelli ammessi in forza della disciplina sopravvenuta; la valorizzazione del voto rifiutato solo in caso di esito negativo al secondo appello è stata giudicata coerente con la natura degli esami di profitto. Il mutamento ha inciso soltanto sulla formazione successiva della graduatoria, non sui programmi, sulle prove o sulle modalità di valutazione, identiche per tutti. La mancata immatricolazione deriva dalla posizione non utile in graduatoria e non da un vizio dimostrato della procedura; manca comunque la prova di resistenza. La censura relativa alla mancata redistribuzione immediata dei posti vacanti non è stata ritenuta manifestamente fondata, poiché la definizione tempestiva delle immatricolazioni è funzionale all’avvio del secondo semestre e i posti residui possono essere destinati a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto all’anonimato, il giudice ha escluso, in sede cautelare, una violazione concreta: la ricostruzione del ricorrente è ipotetica, gli elaborati erano sigillati e corretti informaticamente dal CINECA, mentre l’abbinamento tra codici e identità avveniva dopo la correzione. Le questioni relative alla trasparenza della correzione, ai sinonimi, al sistema informatico e ai criteri valutativi richiedono però approfondimento istruttorio; sono stati ordinati al Ministero, al CINECA e alle università chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica sono state ritenute non supportate da elementi idonei a evidenziare un vizio macroscopico. Non è stato ravvisato fumus sufficiente per l’eccesso di delega né per le questioni di costituzionalità, anche perché il ricorrente non dimostra un interesse diretto alla disciplina relativa agli atenei non statali e ai corsi in lingua inglese. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, con termini e modalità specificati in motivazione, prevedendo l’improcedibilità in caso di mancato adempimento. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per complessivi 500 euro in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato; spese compensate con le altre due università costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il rigetto è stato pronunciato all’esito della sommaria delibazione cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di accertamento e condanna all’adozione del provvedimento di ammissione.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo della riforma dell’accesso ai corsi interessati e rimette alla disciplina ministeriale la formazione della graduatoria e le modalità di completamento dei crediti.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di costituzionalità relativa all’esclusione, in prima applicazione, di università non statali e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina originaria dell’accesso e prevedeva, secondo quanto considerato dal TAR, il conseguimento della sufficienza in tutti e tre gli esami per l’accesso alla graduatoria.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce il sistema articolato per sezioni e fasce della graduatoria, consente l’inserimento anche con una sola sufficienza e disciplina la valorizzazione dei voti rifiutati e il recupero dei crediti.

  • D.M. n. 454 del 16 luglio 2025

    Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.

  • art. 3 Cost.

    Non è stata ravvisata una discriminazione irragionevole, poiché i criteri di selezione sono oggettivi e la differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è sorretta da ragioni organizzative.

  • art. 34 Cost.

    Non è stata ravvisata una lesione del diritto all’accesso all’istruzione, considerata la legittimità della regolazione dei corsi a numero programmato.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l’applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 97 Cost.

    La relativa censura non è stata adeguatamente specificata né collegata concretamente alla posizione del ricorrente.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio dell’Adunanza Plenaria n. 27/2013 in materia di anonimato nelle procedure selettive.

Massime di principio

  • Nella formazione di una graduatoria nazionale per l’accesso programmato, una modifica sopravvenuta dei criteri può essere ritenuta compatibile con affidamento e par condicio quando non incide sulle prove già svolte, sui programmi o sui criteri di valutazione, ma disciplina soltanto la successiva valorizzazione dei risultati, assicurando comunque una posizione preferenziale ai candidati più prossimi alle condizioni originariamente richieste.
  • Un sistema di graduatoria articolato per fasce, con punteggi o bonus differenziati correlati al numero e alle modalità di conseguimento delle sufficienze, non è manifestamente irragionevole se impedisce ai candidati ammessi in forza della disciplina sopravvenuta di sopravanzare indiscriminatamente quelli che avevano rispettato le regole originarie.
  • La censura contro una graduatoria concorsuale richiede la prova di resistenza: il candidato deve indicare concretamente in quale misura l’eliminazione del vizio dedotto avrebbe modificato il punteggio o la posizione, conducendo all’assegnazione di una sede utile.
  • La violazione del principio di anonimato determina l’illegittimità della procedura solo quando l’irregolarità sia concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; una mera possibilità astratta di conoscenza dell’identità del candidato non è sufficiente, soprattutto quando gli elaborati siano sigillati, corretti informaticamente e abbinati ai nominativi solo dopo la correzione.
  • Nelle procedure selettive universitarie, la scelta di definire rapidamente le immatricolazioni può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando il nuovo modello organizzativo preveda che gli studenti siano già impegnati nel percorso didattico e debbano completare crediti mediante corsi di recupero, ferma la possibilità di destinare i posti residui ad altre esigenze coerenti con la programmazione universitaria.
  • Le questioni relative alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte, ai sinonimi ammessi e al funzionamento del sistema informatico possono richiedere acquisizioni istruttorie specifiche e non sono necessariamente definibili nella sola fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariProcesso amministrativo telematicoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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