Sentenza del 18/05/2018 n. 12283 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato, salvo una parziale riduzione, l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003. L'accertamento riguardava maggiori imposte Irpeg per 729.586,00 euro e Irap per 80.469,00 euro, oltre sanzioni. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata a richiamare integralmente la decisione di primo grado senza esaminare autonomamente i motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha stabilito che la sentenza della CTR era nulla per motivazione apparente, in quanto non illustrava le critiche mosse dalla contribuente alla decisione di primo grado né le ragioni per cui tali critiche erano state disattese. Il semplice richiamo alla sentenza provinciale non era sufficiente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare i motivi di appello e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; una motivazione meramente apparente equivale alla mancanza di motivazione e determina la nullità della decisione.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
motivazione della sentenza
La motivazione deve esporre, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 49, 53 e 61
contenuto e motivazione della sentenza tributaria; disciplina dell'appello
Nel processo tributario il giudice d'appello deve esaminare le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado e motivare autonomamente, anche quando intenda confermarla.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo sintetico e comprensibile i fatti processuali. La tecnica dell'assemblaggio, consistente nella riproduzione integrale di numerosi atti, può determinare inammissibilità se impedisce di individuare i fatti e le censure rilevanti; nel caso concreto, tuttavia, il ricorso è stato ritenuto sufficientemente comprensibile.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza o del procedimento
La violazione delle norme sulla motivazione può essere fatta valere in cassazione quando la decisione è priva di motivazione effettiva o presenta una motivazione solo apparente.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare integralmente la decisione di primo grado: deve almeno riassumere le censure dell'appellante e spiegare perché le ritiene infondate.
- Il giudice può motivare per relationem, ma il rinvio a una decisione precedente è valido solo se consente di comprendere il percorso logico della conferma e dimostra che i motivi di appello sono stati realmente esaminati.
- La motivazione apparente, cioè una motivazione meramente formale o priva di un'effettiva giustificazione, comporta la nullità della sentenza e il rinvio ad altro giudice.
- In un ricorso per cassazione è preferibile esporre i fatti e le censure in modo autonomo, sintetico e ordinato, evitando la riproduzione integrale degli atti salvo quanto strettamente necessario.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della pretesa tributaria: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia con una motivazione adeguata.
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