Sentenza n. 9621/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento 1) del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità prot. -OMISSIS- de12026 -OMISSIS-del 23 aprile 2026 (doc. 1) nella parte in cui è stato disposto di procedere / assentire all'oscuramento dei seguenti documenti presentati dall'aggiudicataria -OMISSIS- e -OMISSIS-:: Documento “Relazione Tecnica” denominato “-OMISSIS-ED. DEL 08-04-2026 _RELAZIONE TECNICA -OMISSIS-.pdf”; Allegato 4 Scheda Offerta Economico Analitica denominato “Allegato 4 Scheda Offerta Economico Analitica_-OMISSIS-.pdf”; “Allegato 4 annesso 1: LISTA PARTI DI RICAMBIO / ATREZZATURE / DISPOSITIVI / MATERIALI E PUBBLICAZIONI” denominato “Allegato 4 annesso1 PARTI DI RICAMBIO ATREZZATURE DISPOSITIVI MATERIALI E PUBBLICAZIONI_-OMISSIS-.pdf; l” 2) dell'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione non dovesse aver accolto la richiesta di accesso documentale dell'odierna ricorrente di cui all'istanza del 22.04.2026 e del 24.04.2026 per accertare e dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 cpa e 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 il diritto della Società -OMISSIS- ad accedere all'offerta tecnica e all'offerta economica in versione integrale (senza nessun oscuramento), comprensiva di tutti gli allegati comunque denominati, con conseguente condanna della Stazione Appaltante all'ostensione della predetta documentazione richiesta (senza nessun oscuramento) in favore della società odierna ricorrente nonché per accertare dichiarare il diritto della Società -OMISSIS- ad accedere a tutti i documenti elencati nella propria istanza del 24.04.2026 (doc. 3) - ad oggi non pubblicati sulla piattaforma digitale dedicata alla gara in questione nonostante sia stato dato avviso digitale dell'avvenuta aggiudicazione (doc. 4) - con conseguente condanna della Stazione Appaltante a pubblicare nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 tutti gli atti e documenti relativi alla gara di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, oggetto del presente ricorso e condanna la Stazione Appaltante a consentire alla società odierna ricorrente il pieno ed integrale accesso (mediante esibizione ed estrazione di copia) di tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 24.04.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della stazione appaltante che aveva disposto l'oscuramento di parti dell'offerta tecnica ed economica e di allegati del RTI aggiudicatario, nonché il mancato tempestivo inoltro di ulteriori atti di gara non oscurati
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. e art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 per ottenere l'accesso integrale all'offerta tecnica ed economica e agli allegati del RTI aggiudicatario, contestando l'oscuramento della relazione tecnica, della scheda di offerta economico-analitica e della lista di parti di ricambio, attrezzature, dispositivi, materiali e pubblicazioni. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005, della disciplina generale sull'accesso documentale, dell'art. 16 del disciplinare e dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che la stazione appaltante non avesse indicato le specifiche ragioni di segretezza né svolto un effettivo bilanciamento tra tutela del know-how e diritto di difesa; l'oscuramento della relazione tecnica avrebbe impedito di verificare la conformità dell'offerta ai requisiti tecnici e la logicità dei punteggi attribuiti, mentre l'oscuramento dell'offerta economica e dell'allegato sulle parti di ricambio avrebbe impedito di verificare congruità, veridicità e sostenibilità del ribasso. La ricorrente aveva inoltre chiesto la trasmissione degli altri atti di gara non oscurati e non pubblicati, ma, dopo il loro inoltro da parte dell'Amministrazione, ha dichiarato di non avere più interesse a tale parte della domanda.
La decisione
Il TAR ha delimitato il giudizio al rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, ritenendo che esso riguardi esclusivamente le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento fondate sull'art. 35, comma 4, lett. a), e non la mancata trasmissione di atti non oscurati. Quanto all'offerta del RTI aggiudicatario, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che l'istanza di oscuramento prodotta in giudizio era generica, formulata anche al condizionale e riferita indistintamente a informazioni economiche, commerciali, know-how e segreti, senza individuare specifiche informazioni suscettibili di sfruttamento economico e idonee a garantire un vantaggio concorrenziale. Inoltre, mancava l'istanza di oscuramento della mandataria e il decreto impugnato si limitava a una motivazione stereotipata, senza indicare quali dati fossero effettivamente segreti né svolgere il necessario bilanciamento concreto tra tutela dei segreti tecnici e commerciali, diritto di difesa dei concorrenti e trasparenza. Alla luce dell'ordinanza della Corte di giustizia UE del 10 giugno 2025, causa C-686/24, il giudice ha escluso la prevalenza automatica dell'accesso difensivo, ma ha ritenuto comunque illegittimo l'oscuramento disposto senza un ad hoc balancing. Il decreto è stato quindi annullato nella parte relativa agli elementi dell'offerta del RTI vincitore. L'Amministrazione dovrà rideterminarsi individuando precisamente gli eventuali documenti o parti contenenti segreti tecnici o commerciali oggettivamente meritevoli di tutela e verificando, con motivazione specifica, se tale tutela prevalga sulle esigenze difensive della seconda classificata; dovrà inoltre considerare se le parti eventualmente secretate dell'offerta tecnica siano state determinanti nell'attribuzione dei punteggi. La domanda relativa agli atti non oscurati è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dopo la trasmissione della documentazione, ferma la sua estraneità al rito speciale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico
La limitazione dell'accesso richiede una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata, riferita a specifici segreti tecnici o commerciali oggettivamente meritevoli di tutela; non è sufficiente un richiamo generico al know-how o alla riservatezza.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il rito speciale e superaccelerato riguarda le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di informazioni dell'offerta ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), e non le questioni relative alla mera mancata trasmissione di atti di gara non oscurati.
art. 116 c.p.a.
È il rito utilizzato per contestare il diniego o la limitazione dell'accesso, nella fattispecie coordinato con il rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023
La disciplina deve essere interpretata conformemente al diritto dell'Unione: l'accesso difensivo non prevale automaticamente sui segreti tecnici e commerciali, ma deve essere oggetto di un bilanciamento concreto caso per caso.
art. 98 d.lgs. 30/2005
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela dei segreti commerciali, ma la decisione fonda l'accoglimento principalmente sulla carenza di specificità della secretazione e di motivazione del bilanciamento.
Massime di principio
- Nel rito previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 possono essere esaminate le contestazioni rivolte alle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento fondate sull'art. 35, comma 4, lett. a), mentre la mancata trasmissione di atti di gara non oscurati esula da tale rito speciale.
- La secretazione di parti dell'offerta non può fondarsi su un richiamo generico a know-how, riservatezza o segreti commerciali: l'offerente deve individuare specifiche informazioni, oggettivamente segrete, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a procurare un vantaggio concorrenziale.
- La stazione appaltante deve svolgere un bilanciamento concreto, specifico e motivato tra la tutela dei segreti tecnici e commerciali, il diritto di difesa degli altri concorrenti e il principio di trasparenza; non sono ammissibili motivazioni stereotipate o riferite indistintamente a interi documenti.
- L'accesso difensivo alla documentazione di gara non prevale automaticamente sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali: la prevalenza deve essere verificata caso per caso mediante un ad hoc balancing, tenendo conto anche della rilevanza delle informazioni secretate per la verifica della legittimità dell'aggiudicazione.
- Quando l'eventuale secretazione riguarda l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, la stazione appaltante deve considerare se le parti da proteggere siano state determinanti nell'attribuzione dei punteggi che hanno determinato la prevalenza in gara e motivare specificamente il bilanciamento rispetto alle esigenze difensive del concorrente non aggiudicatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →