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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25291/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da IBM Italia il 15.12.2011 a Callari per presunte irregolarità nell'imputazione di costi/ore relative ad attività svolte dal practitioner Brandimarte. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2926/2016, aveva ritenuto il licenziamento illegittimo e ingiustificato per tardività della contestazione disciplinare e per comportamento di tolleranza da parte della società, condannando IBM al pagamento di un'indennità di € 157.003,29. La Corte d'appello di Milano, invece, con sentenza n. 1849/2018, ha accolto l'appello di IBM riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, accertata l'imputabilità soggettiva della condotta di Callari sulla base di documenti e deposizioni testimoniali (tra cui i testi Brandimarte e Sgalambro), e ha valutato la lesione del vincolo fiduciario tale da giustificare il licenziamento; ha pertanto respinto le domande di Callari e ordinato la restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Callari ha impugnato in Cassazione con quattro motivi (tempestività, onere della prova e non contestazione, valutazione delle testimonianze e travisamento delle stesse, applicazione del principio di lesione del vincolo fiduciario). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che le doglianze rappresentassero in realtà mere censure di valutazioni probatorie e confermando i principi applicati dalla Corte territoriale (immediatezza relativa della contestazione in presenza di fatti complessi, valutazione del merito riservata al giudice di merito, possibilità che la lesione del vincolo fiduciario derivi anche da un solo addebito grave nel caso del dirigente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Callari. Confermando la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva annullato la pronuncia del Tribunale e aveva respinto le domande della ricorrente, la Suprema Corte ha quindi lasciato in piedi l'esito favorevole a IBM (inclusa la pronuncia di restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario del 15% e IVA e CPA. Inoltre la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato quale mezzo di impugnazione per censurare violazione di norme di diritto; la Corte ha chiarito che il ricorso ex art. 360 n.3 non può essere utilizzato per imporre alla Corte di legittimità una diversa valutazione di merito sui fatti e sulle prove, quando le questioni siano in realtà valutazioni probatorie riservate al giudice del merito

  • art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Richiamato in relazione al principio di immediatezza della contestazione disciplinare; la Corte ribadisce che il principio va interpretato in senso relativo quando l'accertamento richiede tempi più lunghi per la complessità degli elementi da esaminare

  • art. 2697 c.c.

    Riferito all'onere della prova; la Corte ha riaffermato che la distribuzione dell'onere probatorio va valutata dal giudice di merito e che l'impugnante non può ottenere l'annullamento in Cassazione limitandosi a proporre una diversa valutazione degli stessi elementi probatori

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di non contestazione; la Corte territoriale aveva ritenuto che la non contestazione riguardasse i fatti nella loro componente oggettiva, mentre la valutazione della responsabilità soggettiva richiedeva valutazioni istruttorie che sono state compiute

  • artt. 2119, 1175, 1375, 2104, 2105 c.c.

    Norme relative agli obblighi contrattuali, alla diligenza, correttezza e alla posizione di fiducia del dirigente; la Corte ha ritenuto che la commissione anche di uno solo dei fatti contestati, purché di gravità tale da recidere il vincolo fiduciario, possa giustificare il licenziamento di un dirigente

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato all'atto della liquidazione delle spese, la Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di ulteriori contributi unificati da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va interpretato in senso relativo: quando gli addebiti sono complessi e richiedono indagini incrociate, un intervallo temporale non annulla automaticamente la possibilità di esercitare l'azione disciplinare
  • La verifica dell'esistenza e della tempestività della contestazione, come pure la valutazione della responsabilità soggettiva e della gravità degli addebiti, sono valutazioni probatorie riservate al giudice del merito; la Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione delle prove
  • La non contestazione riguarda primariamente la componente oggettiva dei fatti: dalla conoscenza della esistenza di costi elevati non deriva automaticamente la conoscenza di irregolarità dolose o omissive, che richiedono specifiche indagini
  • Nel caso di dirigenti, la lesione del vincolo fiduciario può essere determinata anche da un singolo addebito grave; quindi, la prova di almeno un fatto grave può essere sufficiente a giustificare il licenziamento
  • Documenti aziendali non contestati e deposizioni testimoniali coerenti, anche se contrapposte a valutazioni del giudice di primo grado, possono costituire base valida per ritenere l'imputabilità soggettiva; contestazioni circa la discrepanza tra documenti e testimonianze costituiscono, in larga parte, questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità

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