Cassazione Civile, Sentenza n. 24892/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La cooperativa impugnava il rigetto dell'opposizione a due avvisi di addebito per contributi e sanzioni relativi al periodo dic. 2009 - nov. 2011, per mancato riconoscimento dell'azzeramento della contribuzione previsto dall'art. 4, comma 3, legge n. 381/1991 (esenzione per retribuzioni corrisposte a persone svantaggiate). Sosteneva che tale previsione fosse un "regime speciale" di settore e non un beneficio contributivo, e quindi non assoggettabile all'obbligo del DURC ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Con secondo motivo censurava l'accertamento dell'esposizione debitoria ostativo al rilascio del DURC e la presunta violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la riduzione a zero delle aliquote prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 381/1991 sia un beneficio contributivo subordinato al possesso del DURC ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, perché condizionata al rispetto del requisito (es. almeno il 30% di lavoratori svantaggiati). Ha confermato altresì la valutazione del merito circa l'esposizione debitoria della cooperativa, osservando che la prova dei presupposti per godere del beneficio grava sul datore di lavoro e che la censura circa la distribuzione dell'onere della prova non poteva essere riformata in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e ad eventuali importi aggiuntivi per contributo unificato.
Norme richiamate
legge n. 381/1991, art. 4, commi 2 e 3
La disposizione prevede la riduzione a zero delle aliquote contributive per le retribuzioni corrisposte alle persone svantaggiate a condizione che questi costituiscano almeno il 30% dei lavoratori: costituisce un beneficio contributivo condizionato e non un regime settoriale automatico.
legge n. 296/2006, art. 1, comma 1175
A decorrere dal 10 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva
Stabilisce che i benefici contributivi e normativi sono subordinati al possesso del DURC, quindi l'agevolazione dell'art.4, comma 3, legge 381/1991 è soggetta a tale requisito.
codice civile, art. 2697
Norma sull'onere della prova: in materia di benefici contributivi il datore di lavoro è onerato della prova dei presupposti che consentono l'esenzione o la riduzione contributiva.
codice di procedura civile, art. 115
Regole in materia di valutazione della prova e allegazioni: la censura sulla valutazione del fatto storico è in massima parte rimessa al giudice del merito e non al sindacato di legittimità.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Riferimento alle conseguenze processuali e all'eventuale versamento del contributo unificato nel giudizio di cassazione, qui richiamato in relazione agli oneri procedurali.
Massime di principio
- Le agevolazioni contributive previste da norme speciali sono soggette al DURC se la norma configura un "beneficio" condizionato piuttosto che una regola ordinaria di regime settoriale.
- Quando la legge condiziona l'agevolazione a requisiti soggettivi (es. percentuale minima di lavoratori svantaggiati), l'agevolazione si configura come beneficio e il datore deve dimostrare il possesso dei requisiti e della regolarità contributiva.
- Il mancato rilascio del DURC per esposizione debitoria legittima l'INPS a negare il beneficio fino a prova contraria: la prova della regolarità spetta al richiedente il beneficio.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto o a omesso esame di fatti decisivi; non è ammissibile una riesamina ampia della valutazione probatoria compiuta dal giudice del merito.
- Richieste amministrative di rateizzazione non efficaci o non accolte non eliminano l'esposizione debitoria: occorre verificarne l'effettiva autorizzazione e gli importi accettati per valutare la regolarità ai fini del DURC.
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