Cassazione Civile, Sentenza n. 24888/2022 del 18/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la legittimità della trattenuta operata dall'Azienda sanitaria sulle somme corrisposte per prestazioni rese in regime di intramoenia (progetto "Mimosa" e attività libero-professionale intramuraria), contestando la cosiddetta "traslazione" dell'IRAP sul dipendente. Denunciava violazione dell'art.1362 c.c., sostenendo che l'IRAP grava esclusivamente sul soggetto che esercita un'attività autonoma organizzata (ossia l'azienda) e che gli atti aziendali o accordi aziendali non potevano validamente imporre al dirigente la restituzione o la detrazione dell'imposta dal compenso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto legittima la traslazione dell'IRAP sul dipendente, rinviando la causa alla Corte territoriale per un nuovo esame. La Corte ha affermato i principi di diritto seguenti: a) l'IRAP grava sull'ente datore di lavoro e non può essere trasferita unilateralmente al dipendente; b) tuttavia l'ammontare dell'IRAP deve essere considerato nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei proventi dell'attività intramuraria (va detratto dal quantum ripartibile come costo dell'ente); c) l'aumento del costo IRAP non previsto o imprevedibile non può gravare sul solo personale e deve essere ripartito proporzionalmente tra azienda e dipendente secondo le quote pattuite; d) le Aziende non possono modificare unilateralmente criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata. La causa è rinviata per applicare tali principi e per il regolamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 446/1997
Definisce i presupposti dell'IRAP (attività autonoma organizzata) e la Corte afferma che l'imposta grava sull'azienda; l'aumento della base imponibile causato dall'attività intramuraria incide sui costi aziendali e va considerato nella quantificazione delle tariffe e dei proventi.
D.Lgs. n. 502/1992
Consente ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo l'esercizio di attività libero-professionale intramuraria e stabilisce che modalità e criteri per l'attribuzione dei proventi sono disciplinati dal direttore generale in conformità ai contratti collettivi nazionali.
Legge n. 488/1999
Regola determinazione delle tariffe e partecipazione ai proventi: le tariffe sono a carico dei richiedenti e l'azienda ha diritto al rimborso dei costi diretti e indiretti e a una quota della tariffa, rinviando ai contratti collettivi per i criteri di ripartizione.
D.P.C.M. 27 marzo 2000
Indica il contenuto dell'atto aziendale e ribadisce il rinvio alla contrattazione collettiva per le tariffe, richiedendo la considerazione di percentuali per fondi e la copertura dei costi aziendali.
Legge n. 120/2007
Riafferma il principio che le tariffe devono remunerare il professionista e coprire tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, inclusi ammortamento e manutenzione.
Legge n. 724/1994
Stabilisce la contabilità separata per gestione delle camere a pagamento e prestazioni ambulatoriali; impone che la contabilità tenga conto di tutti i costi diretti e indiretti e obblighi del direttore generale in caso di disavanzo.
D.Lgs. n. 165/2001
Principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale e limiti alla deroga: la contrattazione e gli atti devono rispettare i vincoli di bilancio e la sostenibilità finanziaria.
CCNL (8 giugno 2000) per la dirigenza
art. 57; richiamo art. 54
La contrattazione collettiva stabilisce criteri per la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei proventi, imponendo che le tariffe evidenzino voci per compensi, equipe, personale di supporto e costi pro quota (anche per ammortamento).
CCNL 2016-2018
Conferma l'obbligo di tener conto nella determinazione di tariffe e compensi dei costi sostenuti dall'azienda, richiamando le previsioni della legge n.120/2007.
Codice Civile
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione degli atti negoziali; la Corte valuta la legittimità delle clausole alla luce del quadro normativo e contrattuale vigente.
Massime di principio
- L'IRAP è imposta che, per consolidata giurisprudenza e per la normativa vigente, grava sull'ente (datore di lavoro) e non può essere unilateralmente 'traslata' in modo integrale sul dipendente.
- Le aziende devono tenere conto del maggior onere IRAP nella determinazione delle tariffe e nella contabilità separata: tale importo entra tra i costi diretti e indiretti che riducono il quantum ripartibile tra azienda e professionista.
- Un aumento imprevisto dell'onere IRAP (o di altri costi non ponderati) non può essere fatto gravare esclusivamente sul personale: il maggior costo deve essere ripartito proporzionalmente tra azienda e dipendente secondo le quote già concordate o previa nuova contrattazione.
- Gli atti unilaterali aziendali che modificano le condizioni di ripartizione dei compensi stabilite in sede di contrattazione decentrata sono illegittimi; le modifiche richiedono il rispetto delle forme e della contrattazione collettiva.
- In situazioni analoghe il lavoratore può contestare richieste di restituzione o trattenute non previste da accordi validi: è necessario verificare le previsioni contrattuali locali (contrattazione integrativa) e se il riparto dei costi è stato disciplinato e applicato correttamente.
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