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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25066/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva accolto la domanda di Ludovico Cigno e aveva dichiarato illegittima la revoca unilaterale del part-time da questi richiesto per intraprendere un'attività autonoma. Il Ministero sosteneva che non poteva operare un'effetto automatico di trasformazione del rapporto in part-time in presenza di una causale non legittimante l'attività richiesta, invocando la necessità della liceità della motivazione per l'operatività della trasformazione e denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 58, L. n. 662 (testo indicato nella decisione) e 16 L. n. 183/2010.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondato il motivo: quando l'amministrazione non si pronuncia entro il termine di legge (sessanta giorni ex art. 1, comma 58), il rapporto si trasforma automaticamente in part-time allo spirare del termine, indipendentemente dalla compatibilità o liceità della causale addotta dal dipendente. Ne consegue l'illegittimità della revoca unilaterale del part-time già instaurato per effetto dell'inazione amministrativa. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale incompatibilità dell'attività autonoma non ostacola l'operatività dell'effetto automatico ma può costituire fondamento per il diniego se l'amministrazione si fosse pronunciata nei termini, ovvero può dar luogo all'applicazione delle norme sul divieto di svolgere attività incompatibili (art. 54 d.lgs. n.165). Non sono state attribuite spese di lite, dato che l'intimato non ha svolto difesa. Infine la Corte rileva adempimenti relativi al contributo unificato (art.13 DPR n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 1, comma 58, L. n. 662/1996

    Il mancato pronunciamento dell'amministrazione entro il termine di sessanta giorni determina l'effetto automatico di trasformazione del rapporto a part-time alla scadenza del termine; tale effetto opera indipendentemente dalla compatibilità o liceità della causale indicata dal dipendente.

  • art. 16, L. n. 183/2010

    Richiamata nel motivo di impugnazione dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la norma derogasse al principio dell'automatismo dell'effetto per il silenzio-assenso disciplinato dall'art. 1, comma 58.

  • art. 54, d.lgs. n. 165/2001

    La compatibilità dell'attività autonoma con il pubblico impiego è rilevante non per impedire automaticamente l'effetto del silenzio-assenso, ma per disciplinare i divieti e i provvedimenti che l'amministrazione può assumere se esiste conflitto di interessi o incompatibilità; può quindi costituire motivo per il diniego ove l'amministrazione si sia pronunciata nei termini oppure per vietare lo svolgimento dell'attività incompatibile.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Citato in relazione all'onere del contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'importo aggiuntivo previsto.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione non si pronuncia entro il termine previsto dalla legge sulla richiesta di part-time (sessanta giorni), il rapporto si trasforma automaticamente in part-time alla scadenza del termine.
  • L'effetto automatico del silenzio-assenso non è subordinato alla verifica preventiva della compatibilità o liceità della causale addotta dal dipendente: l'irregolarità o l'incompatibilità della causale non impedisce di per sé la trasformazione automatica.
  • L'incompatibilità dell'attività autonoma può giustificare il diniego della domanda solo se l'amministrazione si pronuncia tempestivamente; in caso di mancata pronuncia, l'amministrazione non può successivamente revocare unilateralmente il part-time già formato per silenzio-assenso.
  • La presenza di conflitto di interessi o incompatibilità può comunque comportare l'applicazione di norme che vietano lo svolgimento dell'attività esterna (es. art. 54 d.lgs. n.165/2001), con possibili provvedimenti diversi dal revocare unilateralmente il part-time dopo che questo si è realizzato per silenzio-assenso.
  • Per evitare l'effetto automatico l'amministrazione deve valutare e adottare un provvedimento motivato entro il termine di legge; l'inerzia produce effetti giuridici vincolanti.
  • In sede processuale, l'assenza di difesa dell'intimato può influire sulle spese di lite e sull'esito formale delle statuizioni processuali (es. mancata pronuncia sulle spese).

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