Cassazione Civile, Ordinanza n. 05462/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda trae origine da un controllo fiscale effettuato su una contribuente e sul coniuge per più annualità d'imposta. Dopo precedenti avvisi di accertamento e un ulteriore avviso per l'anno 2008, definito in altro giudizio, nel 2018 veniva emesso un atto di recupero per l'anno 2008 relativo a un credito d'imposta ritenuto inesistente, utilizzato in compensazione per estinguere un debito tributario. La contribuente impugnava l'atto, ma il ricorso veniva respinto sia in primo grado sia in appello; quindi proponeva ricorso per cassazione. Successivamente, la stessa presentava domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 197/2022 e, a seguito del primo diniego dell'Ufficio, proponeva anche ricorso contro tale diniego. Nel corso del giudizio in cassazione veniva depositata documentazione attestante la regolarità della domanda di definizione agevolata, l'annullamento del diniego, il versamento integrativo richiesto e lo sgravio conseguente. Era inoltre documentato il pagamento della prima rata dovuta per la definizione della controversia principale.
La decisione
La Corte ha rilevato che, quanto al ricorso successivo contro il diniego della definizione agevolata, la documentazione prodotta dimostrava la regolarizzazione della domanda e il conseguente annullamento del diniego, sicché la materia del contendere era cessata e il giudizio doveva essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese. Quanto al ricorso principale contro la sentenza tributaria impugnata, la Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui alla L. n. 197/2022, ritenendo perfezionata la definizione per effetto della domanda e del pagamento della prima rata nei termini; di conseguenza ha dichiarato estinto anche il giudizio principale. La decisione finale è quindi di estinzione di entrambi i giudizi, senza pronuncia nel merito sulle censure originarie.
Norme richiamate
L. n. 197/2022, art. 1, commi 186-202
la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie è applicabile alla controversia pendente e, in presenza dei presupposti previsti, determina l'estinzione del giudizio
L. n. 197/2022, art. 1, comma 194
nel caso di pagamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto
L. n. 197/2022, art. 1, comma 197
il contribuente che intenda avvalersi della definizione deve depositare presso il giudice copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ottenendo la sospensione del processo fino al termine indicato
L. n. 197/2022, art. 1, comma 198
nelle controversie pendenti, il deposito della documentazione prevista comporta la dichiarazione di estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata entro il termine di legge perfezionano la definizione e determinano l'estinzione del giudizio pendente.
- Se, dopo un primo diniego dell'Ufficio, la contribuente dimostra la successiva regolarizzazione della domanda con versamento integrativo e l'annullamento del diniego, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio relativo al diniego stesso per cessazione della materia del contendere.
- Nel procedimento di definizione agevolata, la prova documentale del pagamento e della regolarità della domanda è decisiva per l'estinzione del processo; in assenza di contestazioni dell'altra parte, la Corte può prenderne atto e dichiarare l'estinzione.
- La definizione agevolata opera come causa sopravvenuta di estinzione del processo, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso originari nel merito.
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