Cassazione Civile, Ordinanza n. 17432/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente associativo)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per insufficiente versamento dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2015, per l'importo di euro 146.918,12, notificato a un'associazione che rivendicava il diritto all'esenzione per immobili utilizzati per attività non commerciale. La Corte di giustizia tributaria d'appello aveva accolto il gravame dell'associazione, ritenendo provata la natura non commerciale dell'attività svolta sulla base di tre elementi: oggetto sociale privo di fini di lucro, mancanza di partita IVA e risultanze del contraddittorio da cui emergeva il finanziamento tramite contribuzioni libere. L'ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando che il giudice d'appello avesse fatto proprio, in modo acritico, il ragionamento contenuto in altra sentenza non passata in giudicato, senza autonomo scrutinio delle prove; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere probatorio, valorizzando elementi solo formali e non una prova rigorosa della concreta destinazione non commerciale degli immobili e dell'effettiva sussistenza dei presupposti esentativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il richiamo ad altra decisione non passata in giudicato era stato usato solo come supporto argomentativo, mentre la Corte territoriale aveva comunque svolto un autonomo esame delle risultanze istruttorie. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il giudice di merito aveva correttamente valutato gli elementi offerti dalla contribuente ai fini della prova della natura non commerciale dell'attività, senza invertire l'onere della prova; la censura dell'ente si risolveva, in realtà, in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la corte di merito abbia comunque considerato i fatti rilevanti e abbia utilizzato un precedente come mero ausilio motivazionale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito, se la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove
art. 115 c.p.c.
non è violato quando il giudice di merito fonda la decisione sulle prove ritualmente acquisite e le proprie valutazioni, anche se richiama altra sentenza come argomento di supporto
art. 2697 c.c.
nei casi di esenzione tributaria l'onere di provare i presupposti del beneficio grava sul contribuente; tuttavia, se il giudice ritiene raggiunta la prova sulla base degli elementi offerti, non vi è inversione dell'onere probatorio
art. 124 disp. att. c.p.c.
richiamato quale base documentale per attestare il passaggio in giudicato di una sentenza precedente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
TASI
richiamata in relazione al precedente di merito sul medesimo anno d'imposta e sulla medesima attività dell'associazione, con disciplina coordinata ai fini del giudizio sulla natura non commerciale
IMU (IUC)
il tributo oggetto dell'avviso di accertamento riguardava l'insufficiente versamento per l'anno 2015
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello richiama una precedente decisione non passata in giudicato, il richiamo non comporta di per sé omesso esame di fatti decisivi se la motivazione contiene comunque un autonomo scrutinio degli elementi probatori del caso concreto.
- Nei giudizi tributari relativi a esenzioni o agevolazioni, il contribuente che invoca il beneficio deve dimostrare i relativi presupposti; il giudice può ritenere sufficiente la prova anche attraverso un complesso di elementi indiziari, purché li valuti nel loro insieme.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando apprezza il materiale probatorio e ritiene raggiunta o non raggiunta la prova.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura di documenti e circostanze fattuali, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale, sono inammissibili in cassazione se investono solo il merito della valutazione probatoria.
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