Cassazione Civile, Ordinanza n. 31780/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La titolare di un'impresa individuale aveva agito in ripetizione di indebito davanti al Tribunale, dopo mediazione, contro la banca che gestiva un rapporto di conto corrente aperto nel settembre 2003 e collegato, secondo la sua tesi, ad alcune facilitazioni creditizie e a una apertura di credito. Deduceva la nullità delle clausole economiche e chiedeva la restituzione degli importi addebitati in conto per interessi non pattuiti, interessi anatocistici, interessi usurari e ulteriori spese asseritamente indebite, tra cui la commissione di massimo scoperto. La banca eccepiva la prescrizione. Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione quanto alla CMS e respingeva il resto; la Corte d'appello rideterminava solo in parte il saldo, rigettando l'appello per il resto, ritenendo insussistente l'usurarietà del tasso e affermando che la prescrizione decorresse da ciascun singolo pagamento, poiché il conto non risultava affidato fino alla stipula, nel 2011, di un contratto di apertura di credito. In cassazione la correntista proponeva quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'usura e sugli interessi per non avere la Corte rilevato l'usura originaria, sostenendo che il tasso applicato eccedesse il tasso soglia già al momento della conclusione del rapporto; 2) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'onere della prova, sostenendo che l'affidamento fosse esistente sin dall'apertura del conto e che quindi gli addebiti precedenti al decennio non fossero solutori; 3) omesso esame di un fatto decisivo per mancata ammissione di CTU econometrica; 4) violazione delle regole sulle spese, per avere la Corte d'appello compensato/redistribuito le spese pur in presenza di sua vittoria in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi si scontrassero con l'accertamento di merito secondo cui non vi era prova di un affidamento del conto fino al 24 marzo 2011, data della prima apertura di credito: ciò comportava sia la natura solutoria dei pagamenti anteriori e quindi la decorrenza della prescrizione da ciascuna rimessa, sia la correttezza del giudizio sulla non usurarietà del rapporto sulla base del contratto di conto corrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per il principio della doppia conforme e perché la CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché il principio di soccombenza può operare anche in modo parziale e la parte non era risultata interamente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 1815, secondo comma, c.c.
invocato dalla ricorrente in tema di usura e gratuità del mutuo o del finanziamento usurario
art. 644 c.p.
richiamato quale norma penale di riferimento per la nozione di usura
art. 1284 c.c.
invocato in relazione alla pattuizione e misura degli interessi
L. n. 108/1996
richiamata quale disciplina del tasso soglia usura
art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 conv. in L. n. 24/2001
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina antiusura
art. 2935 c.c.
invocato in tema di decorrenza della prescrizione
art. 2946 c.c.
invocato per il termine di prescrizione ordinaria decennale
art. 2033 c.c.
invocato per la ripetizione dell'indebito oggettivo
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova
artt. 117 e 127 d.lgs. 385/1993 (TUB)
richiamati dalla ricorrente in tema di forma e contenuto della pattuizione bancaria
D.M. 24 aprile 1992
richiamato in relazione ai criteri di rilevazione dei tassi
istruzioni della Banca d'Italia
richiamate come fonte tecnica per la determinazione dei tassi e delle condizioni bancarie
Delibera CICR 4 marzo 2003
richiamata in relazione alla disciplina dell'anatocismo e dei rapporti bancari
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati per la regolazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito su conto corrente, ai fini della prescrizione occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: se il conto non è affidato, ciascun pagamento rileva autonomamente e la prescrizione decorre da ogni singola rimessa.
- La deduzione di usurarietà originaria delle condizioni contrattuali richiede una verifica della pattuizione effettivamente applicabile al rapporto; in assenza di prova di un affidamento o di una diversa clausola relativa allo scoperto, il raffronto con il tasso soglia va compiuto sul contratto accertato dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito sovrapporre una diversa ricostruzione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito quando la decisione impugnata abbia escluso, con accertamento non efficacemente censurato, l'esistenza di un affidamento o di altri elementi decisivi.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé vizio di legittimità, poiché la CTU è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La censura sulle spese di lite è infondata quando il giudice abbia applicato il criterio della soccombenza, anche parziale, essendo la compensazione o la diversa regolazione consentita nei limiti previsti dalla legge e non solo nei casi di vittoria integrale di una parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31610/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31611/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31613/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31615/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31617/2025 del 04/12/2025
- ordinanza_civile · 4 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →