Sentenza del 21/09/2016 n. 1004 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTO - Attività finanziarie detenute in paesia fiscalità privilegiata e non dichiarate - Presunzione di redditivita' - Oneredella prova. Il 2° comma dell'art. 12 del D.L. 79/2009 ha introdotto una presunzione relativa di creazionedi ricchezza mediante redditi non dichiarati; tuttavia, trattasi di norma dicarattere sostanziale e, come tale, essendo fra l'altro di segno negativo peril contribuente, non retroattiva. Trattasi di una disposizione che introduceuna presunzione relativa, superabile perciò da prova contraria e cioè, dunque,di una disposizione che si occupa del regime probatorio e, al fine, delladistribuzione dell'onere probatorio tra Ufficio e contribuente: di regola,l'onere di provare l'esistenza di redditi non dichiarati incomberebbesull'ufficio, ma con il citato art. 12 il legislatore ha ribaltato tale regolaintroducendo una presunzione sull'esistenza di redditi non dichiarati,desumibile dalla detenzione di somme all'estero, e addossando sul contribuentel'onere di fornire la prova contraria. Ora, sebbene le norme sulladistribuzione dell'onere probatorio siano applicabili nel processo, esse noncondividono appieno la natura squisitamente processuale, riguardando, esse,l'esistenza o meno del diritto sostanziale fatto valere nel processo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del secondo comma dell'art. 12 del D.L. 79/2009 alle attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate. La norma introduce una presunzione relativa secondo cui la disponibilità di somme in Paesi a fiscalità privilegiata fa presumere la creazione di ricchezza mediante redditi non dichiarati, trasferendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Il punto centrale è stabilire se tale presunzione possa applicarsi retroattivamente e se abbia natura sostanziale o meramente processuale.
La decisione
La presunzione è qualificata come norma sostanziale, poiché incide sull'esistenza del reddito imponibile e sulla distribuzione dell'onere della prova. Essendo sfavorevole al contribuente, non può applicarsi retroattivamente a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. Per i periodi successivi, invece, la presunzione opera in via relativa e può essere superata dal contribuente mediante prova contraria idonea a dimostrare la diversa origine delle somme o l'assenza di redditi imponibili non dichiarati.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, D.L. 79/2009
Introduce una presunzione relativa di produzione di redditi non dichiarati in presenza di attività finanziarie o somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. La presunzione è superabile con prova contraria, ma, in quanto norma sostanziale sfavorevole, non è applicabile retroattivamente.
Massime di principio
- Una presunzione fiscale sfavorevole al contribuente, anche quando incide sull'onere della prova, può avere natura sostanziale se influenza l'accertamento dell'esistenza del reddito imponibile; in tal caso non può applicarsi retroattivamente.
- La detenzione di attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata può far scattare una presunzione relativa di redditi non dichiarati solo per i periodi d'imposta coperti dalla norma vigente.
- La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo documentazione e spiegazioni attendibili sull'origine, sulla titolarità, sulla movimentazione e sull'assenza di natura reddituale delle somme.
- In assenza di una presunzione applicabile ratione temporis, resta in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'esistenza dei redditi non dichiarati secondo le regole ordinarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 2167 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5369 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5370 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5373 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5374 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 21 set 2016Sentenza del 21/09/2016 n. 5376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →