Cassazione Penale, Sentenza n. 10410/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice d'appello ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania, accogliendo la censura di errore di diritto relativa all'errata estensione dell'ambito applicativo dell'art.131-bis al reato di cui all'art.624-bis.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art.131-bis c.p. per il reato di furto in abitazione (art.624-bis), contestando l'erronea applicazione dell'art.131-bis per carenza delle condizioni di legge relative ai limiti edittali della pena. In particolare è stato dedotto che il reato contestato (furto in abitazione commesso il 20/02/2019, sottrazione di un paio di scarpe Nike del valore di 100 euro) ha un trattamento sanzionatorio (minimo tre anni, massimo sei anni) che eccede i limiti previsti dall'art.131-bis (nuova formulazione: pena detentiva con minimo non superiore a due anni; precedente formulazione: massimo non superiore a cinque anni), per cui la norma non poteva trovare applicazione.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale
La disposizione si applica solo ai reati il cui regime edittale rientra nei limiti indicati (nuova formulazione: pena detentiva con minimo non superiore a due anni). Non può essere estesa a reati il cui minimo edittale supera tale soglia.
art. 624-bis c.p. (furto in abitazione)
Il reato di furto in abitazione, nella fattispecie commesso nel 2019, era edittalmente punito con pena detentiva il cui minimo e massimo (tre-sei anni) superano i limiti previsti dall'art.131-bis; pertanto l'art.131-bis non è applicabile.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio di valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta ai fini dell'art.131-bis.
art. 606, lett. b) c.p.p.
Norma che consente l'impugnazione per vizio di legge (inosservanza e erronea applicazione della legge penale), argomento alla base del ricorso del Procuratore Generale.
art. 173 disp. att. C.p.p.
Richiamato per la sintetica esposizione del motivo di impugnazione ai sensi delle disposizioni sul deposito delle motivazioni di ricorso.
Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28
Atto di riforma che ha introdotto l'istituto dell'art.131-bis; la giurisprudenza lo interpreta limitativamente secondo i margini edittali indicati dal legislatore.
Massime di principio
- L'art.131-bis c.p. si applica esclusivamente ai reati il cui trattamento sanzionatorio rientra nei limiti edittali espressamente indicati dalla norma: verificare sempre il regime di pena vigente al momento del fatto (minimo e massimo).
- Se il minimo edittale del reato supera i 2 anni (nuova formulazione) o il massimo superava 5 anni (vecchia formulazione), l'esclusione della punibilità prevista dall'art.131-bis non è applicabile, anche se il danno appare esiguo.
- La valutazione della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento (art.133 c.p.) è rilevante solo dopo aver accertato che il reato rientra nei limiti edittali dell'art.131-bis.
- In caso di applicazione erronea dell'art.131-bis il pubblico ministero può impugnare per vizio di legge e ottenere l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio.
- Al giudice di merito è richiesto un rigoroso accertamento sia delle condizioni soggettive (non abitualità) sia delle condizioni oggettive (esiguità del danno) solo nei casi in cui la norma sia formalmente applicabile.
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