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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10410/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania, accogliendo la censura di errore di diritto relativa all'errata estensione dell'ambito applicativo dell'art.131-bis al reato di cui all'art.624-bis.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art.131-bis c.p. per il reato di furto in abitazione (art.624-bis), contestando l'erronea applicazione dell'art.131-bis per carenza delle condizioni di legge relative ai limiti edittali della pena. In particolare è stato dedotto che il reato contestato (furto in abitazione commesso il 20/02/2019, sottrazione di un paio di scarpe Nike del valore di 100 euro) ha un trattamento sanzionatorio (minimo tre anni, massimo sei anni) che eccede i limiti previsti dall'art.131-bis (nuova formulazione: pena detentiva con minimo non superiore a due anni; precedente formulazione: massimo non superiore a cinque anni), per cui la norma non poteva trovare applicazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale

    La disposizione si applica solo ai reati il cui regime edittale rientra nei limiti indicati (nuova formulazione: pena detentiva con minimo non superiore a due anni). Non può essere estesa a reati il cui minimo edittale supera tale soglia.

  • art. 624-bis c.p. (furto in abitazione)

    Il reato di furto in abitazione, nella fattispecie commesso nel 2019, era edittalmente punito con pena detentiva il cui minimo e massimo (tre-sei anni) superano i limiti previsti dall'art.131-bis; pertanto l'art.131-bis non è applicabile.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio di valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta ai fini dell'art.131-bis.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Norma che consente l'impugnazione per vizio di legge (inosservanza e erronea applicazione della legge penale), argomento alla base del ricorso del Procuratore Generale.

  • art. 173 disp. att. C.p.p.

    Richiamato per la sintetica esposizione del motivo di impugnazione ai sensi delle disposizioni sul deposito delle motivazioni di ricorso.

  • Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28

    Atto di riforma che ha introdotto l'istituto dell'art.131-bis; la giurisprudenza lo interpreta limitativamente secondo i margini edittali indicati dal legislatore.

Massime di principio

  • L'art.131-bis c.p. si applica esclusivamente ai reati il cui trattamento sanzionatorio rientra nei limiti edittali espressamente indicati dalla norma: verificare sempre il regime di pena vigente al momento del fatto (minimo e massimo).
  • Se il minimo edittale del reato supera i 2 anni (nuova formulazione) o il massimo superava 5 anni (vecchia formulazione), l'esclusione della punibilità prevista dall'art.131-bis non è applicabile, anche se il danno appare esiguo.
  • La valutazione della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento (art.133 c.p.) è rilevante solo dopo aver accertato che il reato rientra nei limiti edittali dell'art.131-bis.
  • In caso di applicazione erronea dell'art.131-bis il pubblico ministero può impugnare per vizio di legge e ottenere l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio.
  • Al giudice di merito è richiesto un rigoroso accertamento sia delle condizioni soggettive (non abitualità) sia delle condizioni oggettive (esiguità del danno) solo nei casi in cui la norma sia formalmente applicabile.

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