Sentenza del 16/09/2019 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Voluntary disclosure - Rispetto termini - Inefficacia - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione afferma che il semplice ritardo nel versamento, indipendentemente dall'importo o dalla durata del differimento, comporta l'inefficacia dell'intera procedura. Anche il mancato pagamento di una sola rata entro il termine previsto è sufficiente a far venir meno gli effetti della collaborazione volontaria, poiché il contribuente è tenuto a rispettare puntualmente i termini stabiliti dalla normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti del ritardo nel versamento delle somme dovute nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). In particolare, si discuteva se un ritardo, anche minimo o riferito a una sola rata, potesse determinare l'inefficacia dell'intera procedura.
Norme richiamate
Art. 5-quater, comma 10, introdotto dall'art. 1 della legge n. 186/2014
La norma impone il rispetto dei termini di versamento delle somme dovute nell'ambito della collaborazione volontaria. Il mancato o tardivo pagamento, anche parziale o relativo a una sola rata, determina l'inefficacia della procedura.
Legge n. 186/2014, art. 1
Ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria e, tra gli altri obblighi, quello di effettuare i versamenti secondo le modalità e i termini prescritti.
Massime di principio
- Nelle procedure fiscali caratterizzate da termini espressamente stabiliti dalla legge, il rispetto delle scadenze può costituire una condizione essenziale per conservare i benefici ottenuti.
- Quando la normativa collega espressamente l'inefficacia della procedura al mancato o tardivo pagamento, anche un ritardo di modesta entità può produrre conseguenze integrali, salvo specifiche disposizioni di sanatoria o rimessione in termini.
- Il mancato pagamento di una sola rata può essere sufficiente a compromettere l'intera procedura se il piano rateale è previsto come obbligo unitario e inderogabile.
- In situazioni analoghe è necessario verificare con precisione le scadenze, le modalità di pagamento e l'eventuale esistenza di norme speciali che consentano il ravvedimento, la regolarizzazione o la conservazione degli effetti della procedura.
- La massima non consente di individuare eventuali eccezioni basate su cause di forza maggiore, errori imputabili all'amministrazione o modifiche normative successive; tali aspetti devono essere valutati sulla base del testo integrale della sentenza e della disciplina applicabile.
Testo integrale
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