Cassazione Penale, Sentenza n. 20392/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata (art. 54 legge n. 354/1975) per vari periodi di detenzione cumulati. Il magistrato di sorveglianza e poi il Tribunale rigettarono l'istanza ritenendo che la sua condotta (reati di truffa e di evasione commessi in periodi indicati) avesse inficiato i semestri valutati; in particolare il Tribunale ha valorizzato anche le date di irrevocabilità delle sentenze di condanna. La difesa ha impugnato per cassazione sostenendo che il Tribunale si era fondato su documentazione non presente nel fascicolo (sentenze, ordine di esecuzione, provvedimento di cumulo, nota informativa della casa circondariale), configurando un travisamento per invenzione, e che il Tribunale aveva errato nel riferire gli effetti alle date di irrevocabilità anziché alle date di commissione dei reati e nel ritenere insufficiente la condotta disciplinarmente integra durante la detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il ricorso quanto ai primi tre periodi (28.4.2018-5.7.2018; 17.2.2021-6.3.2021; 2.2.2022-6.5.2022), ritenendo che l'ampio intervallo temporale fra le frazioni di detenzione non consentisse comunque un adeguato apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione e dunque la carenza documentale non fosse decisiva. Ha invece annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego del beneficio per il periodo 6.5.2022-6.11.2023, rilevando un vizio di travisamento per omissione perché mancavano atti (in particolare la nota informativa della Casa Circondariale di Rebibbia e le sentenze) necessari a valutare correttamente la condotta inframuraria e perché il Tribunale non aveva chiarito la data di cessazione della condotta criminosa sulla base dei provvedimenti di cognizione. Ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma sul solo punto annullato; ha rigettato il ricorso nel resto.
Norme richiamate
legge n. 354 del 26 luglio 1975, art. 54
Il beneficio della liberazione anticipata ha finalità premiali finalizzate al reinserimento sociale; richiede la partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione, valutata sulla base della condotta esteriore e dei rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna, non la prova di pieno ravvedimento.
D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, art. 103, comma 2
Collega il requisito della "partecipazione" a parametri concreti quali l'impegno nell'approfittare delle opportunità trattamentali e il mantenimento di corretti rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna; orienta la valutazione sulla condotta esteriore.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Fondamento formale del ricorso per cassazione impugnante la motivazione per vizio di travisamento (erronea valutazione degli elementi di fatto) e altri profili di illegittimità della decisione impugnata.
Principi giurisprudenziali citati (sentenze Sez. 1)
La giurisprudenza richiede che: la valutazione della partecipazione sia semestrale ma può cumulare frazioni separate se consentono un apprezzamento serio; reati commessi in libertà o in periodi intermedi possono rilevare se indicano assenza di adesione al percorso rieducativo; la data di commissione del reato, ai fini esecutivi, deve essere desunta dalla sentenza di cognizione e non determinata autonomamente dal Tribunale di sorveglianza; le infrazioni disciplinari vanno valutate concretamente e comparate con eventuali elementi positivi.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata è un istituto premiale volto a premiare la partecipazione esteriore al percorso rieducativo: il giudizio si fonda su condotte e rapporti concreti, non su una presunta 'resa' interna.
- Il Tribunale può cumulare frazioni di detenzione separate da intervalli temporali, ma solo se la somma delle frazioni consente un affidabile giudizio sulla partecipazione; ampi intervalli possono rendere la valutazione inconcludente.
- I reati commessi in periodi di libertà o intervallati alla detenzione possono influire sulla valutazione dei semestri di pena: per estenderne gli effetti ai periodi successivi è richiesta motivazione specifica che dimostri gravità, reiterazione o protrazione tali da compromettere l'intero percorso rieducativo.
- Per valutare l'impatto di una condanna sulla concessione del beneficio, la data di commissione del reato va desunta dalla sentenza di cognizione; il Tribunale non può sostituirsi al giudice della cognizione nel determinare il tempus commissi delicti.
- L'utilizzo in motivazione di atti o documenti non presenti nel fascicolo processuale può integrare un vizio di travisamento: se tali atti sono decisivi la loro mancanza legittima l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame.
- Le infrazioni disciplinari interne alla casa circondariale devono essere valutate nel loro concreto significato e bilanciate con elementi positivi di condotta; nessuna infrazione disciplinare determina automaticamente la negazione del beneficio.
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