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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23312/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente consortile)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per contributo opere irrigue relativo all'anno 2019, emesso dal Consorzio di bonifica 6 Enna, indicato come mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, per il recupero di euro 1.127,87 nei confronti del proprietario di un fondo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente per difetto di motivazione dell'atto. La CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che la normativa regionale avesse determinato l'estinzione dei consorzi territoriali originari e che, pertanto, il Consorzio 6 Enna fosse soggetto ormai inesistente e privo di competenza; aveva inoltre giudicato illegittima la delega/mandato senza rappresentanza e affermato la nullità dell'atto per incompetenza assoluta. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione del divieto di ultrapetizione, per avere la CTR deciso su una questione normativa regionale non sollevata; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'avviso bonario non sarebbe impugnabile per vizi formali ma solo per contestare la legittimità sostanziale del tributo; 3) violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c. per omesso controllo della tempestività del ricorso originario; 4) violazione della normativa regionale siciliana e del regolamento di organizzazione del consorzio, contestando la tesi dell'estinzione dei consorzi territoriali; 5) ulteriori violazioni su mandato senza rappresentanza, delega interorganica, art. 21-septies l. 241/1990 e principi costituzionali, assumendo che il ragionamento della CTR fosse errato sulla natura del rapporto tra vecchi e nuovi consorzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo, accolto il quarto motivo e dichiarato assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che la legge regionale siciliana n. 5/2014 non ha disposto l'immediata estinzione dei consorzi accorpati, ma ha previsto un processo di riorganizzazione con un periodo transitorio; ne consegue che i consorzi preesistenti sono rimasti legittimati a operare, anche per la riscossione dei contributi, fino al completamento della procedura di accorpamento. La Corte ha inoltre osservato che l'erroneo richiamo al mandato senza rappresentanza non incideva sulla legittimazione del Consorzio 6 Enna a emettere l'atto, poiché il potere risultava ancora sussistente in ragione della permanenza degli affidamenti e della fase transitoria.

Norme richiamate

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro sei mesi dal deposito della sentenza non notificata, secondo il regime richiamato dal processo tributario.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il termine di impugnazione nel processo tributario in relazione all'art. 327 c.p.c.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare la pretesa violazione del contraddittorio, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse alterato petitum o causa petendi.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme alle norme processuali civili per censurare la sentenza di merito, ma senza esito.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    l'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma qualsiasi atto che renda nota una specifica pretesa tributaria è impugnabile anche per vizi formali o sostanziali.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel terzo motivo sulla tempestività del ricorso introduttivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova quanto alla tempestività dell'impugnazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 13 della l.r. Sicilia n. 5/2014

    la norma ha ridefinito gli ambiti territoriali dei consorzi e istituito i consorzi Sicilia occidentale e Sicilia orientale, senza prevedere espressamente l'estinzione immediata dei consorzi accorpati.

  • art. 19, commi XII e XIII, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    le disposizioni transitorie mantengono vigenti piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione, a conferma della continuità operativa dei precedenti consorzi.

  • art. 1705 c.c.

    richiamato per il mandato senza rappresentanza; la Corte ha affermato che tale figura è impropria nel contesto pubblicistico e, comunque, nel caso concreto non era necessaria né idonea a incidere sulla legittimazione del consorzio.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    richiamato nel motivo assorbito per sostenere la nullità dell'atto, senza esame nel merito finale.

  • art. 97, secondo e terzo comma, Cost.

    richiamato in relazione alla tesi sull'organizzazione pubblicistica e sulla legittimità del modello transitorio, senza autonoma decisività nel dispositivo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ragionamento sull'ampiezza della tutela giurisdizionale del contribuente avverso l'atto impositivo.

  • art. 53 Cost.

    richiamato insieme all'art. 24 Cost. per giustificare l'interpretazione ampia dell'impugnabilità degli atti impositivi.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato per definire la legittimazione ad agire come possibilità di far valere in giudizio un diritto proprio.

Massime di principio

  • Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti e applicare anche norme non espressamente invocate, purché non alteri petitum e causa petendi e non introduca nuovi fatti nel thema decidendum.
  • Nel processo tributario, l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma è comunque impugnabile ogni atto che manifesti al contribuente una specifica pretesa tributaria con adeguata esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche, anche se presenti vizi formali.
  • L'impugnazione di un atto tributario può investire tanto profili sostanziali quanto vizi formali dell'atto, senza che sia configurabile una preclusione alla deduzione di doglianze di mera legittimità formale.
  • Le questioni non dedotte nei gradi di merito e non affrontate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo siano rilevabili d'ufficio; il ricorso deve anche rispettare il principio di autosufficienza.
  • In presenza di una riforma organizzativa di enti pubblici che preveda accorpamenti e una fase transitoria, l'estinzione degli enti preesistenti non si presume, ma richiede una previsione espressa o il completamento della procedura di riordino; fino ad allora può permanere la loro legittimazione operativa.
  • L'erronea qualificazione del rapporto tra enti pubblici come mandato senza rappresentanza non incide di per sé sulla validità dell'atto se il soggetto che lo ha emanato conservava, in concreto e per legge, il potere di agire nel periodo transitorio.
  • La legittimazione ad agire e a resistere è una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al fine di verificare la coincidenza tra soggetto agente e titolare del potere sostanziale dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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