Cassazione Civile, Ordinanza n. 23075/2025 del 11/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (aggiudicataria)
La controversia
Nel corso di una procedura fallimentare, il giudice delegato aveva revocato l'aggiudicazione provvisoria di due contratti di affitto di rami d'azienda a favore di una società partecipante alla gara competitiva. La società aggiudicataria aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. e il tribunale aveva annullato la revoca, ritenendola illegittima perché non sorretta da un comportamento antidoveroso dell'aggiudicataria e perché la curatela non poteva revocare liberamente l'aggiudicazione. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: (1) difetto di interesse ad agire della reclamante, poiché il tribunale aveva escluso la possibilità di ottenere l'ordine di stipula; (2) violazione delle norme sulla buona fede e delle disposizioni fallimentari, assumendo che la revoca andasse valutata secondo la disciplina speciale della procedura e non secondo una giusta causa in senso civilistico; (3) errata interpretazione del bando e della necessità delle consultazioni sindacali ex art. 47 l. 428/1990 in deroga all'art. 2112 c.c.; (4) erronea valutazione dell'incidenza dei debiti verso il personale, specie TFR; (5) omesso esame del fatto decisivo che l'accordo sindacale non era stato ancora perfezionato; (6) omesso esame del fatto che la revoca era stata disposta per un inadempimento complessivo e non per la violazione di un termine essenziale; (7) falsa applicazione della nozione civilistica di termine essenziale in una fattispecie che, secondo il ricorrente, richiedeva prioritaria applicazione della legge fallimentare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nelle more, i rami aziendali erano stati sottoposti a diversa procedura di vendita coattiva e aggiudicati a terzi, senza che risultassero impugnati gli atti della nuova procedura. La decisione impugnata era priva dei requisiti di decisorietà e definitività richiesti per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., perché si limitava ad accertare l'illegittimità di un atto gestorio del curatore, cioè la revoca di un'aggiudicazione provvisoria strumentale alla liquidazione, senza decidere irreversibilmente su diritti soggettivi. La Corte ha inoltre osservato che non era stata censurata la statuizione sulle spese del giudizio di merito. Il fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
richiamato quale base del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato nella procedura fallimentare.
art. 100 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di interesse ad agire della controparte.
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti giurisdizionali aventi caratteri di decisorietà e definitività.
art. 1337 c.c.
invocato dal ricorrente nel denunciare l'erronea applicazione dei doveri di correttezza e buona fede.
artt. 104, 104 bis, 104 ter e 105 l.fall.
richiamati dal ricorrente per sostenere la specialità della disciplina fallimentare nella gestione e cessione dell'azienda.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c.
invocati per censurare l'interpretazione del bando di gara e delle sue clausole.
artt. 1353, 2112, 2559, 2560 c.c.
richiamati in relazione ai profili della cessione d'azienda e dei rapporti di lavoro e debiti inerenti al complesso aziendale.
art. 47, comma 5, l. 428/1990
richiamato in tema di consultazioni sindacali per il trasferimento di azienda.
art. 2120 c.c.
richiamato in relazione ai debiti per trattamento di fine rapporto dei lavoratori.
art. 2112 c.c.
richiamato dal ricorrente quale disciplina generale del trasferimento d'azienda.
art. 2116 c.c.
richiamato insieme alle norme sul TFR e sulla tutela previdenziale dei crediti di lavoro.
art. 360 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano contenuto decisorio e carattere di definitività; non è proponibile avverso atti meramente gestori o provvisori della procedura concorsuale che non definiscono in modo irreversibile diritti soggettivi.
- La revoca di un'aggiudicazione provvisoria disposta nell'ambito di una procedura fallimentare, se riferita a un atto gestorio del curatore e funzionale alla liquidazione, non integra di per sé un provvedimento decisorio definitivo impugnabile con ricorso straordinario.
- Quando manca una statuizione definitiva su un diritto soggettivo autonomamente azionabile, la censura contro il provvedimento non supera il vaglio di ammissibilità, anche se il giudice di merito abbia valutato la legittimità della condotta della curatela o dell'aggiudicatario.
- La sopravvenuta modifica della procedura e l'aggiudicazione del bene a terzi possono incidere sul quadro processuale, ma non trasformano automaticamente in decisorio un provvedimento originariamente privo di tale natura.
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