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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14585/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di dissequestro del 05/12/2022 relativo a documentazione sequestrata presso il Comune di Santo Stefano Roero nell'ambito del procedimento penale n.1561/2022. La ricorrente deduceva violazione di legge e norme processuali sostenendo l'"abnormità strutturale" dell'atto perché il dissequestro sarebbe stato emesso dal Pubblico Ministero dopo il rinvio a giudizio (23/05/2022) e dopo la trasmissione del fascicolo al dibattimento (3/11/2022), quando il PM avrebbe ormai perso il potere di dissequestrare. Inoltre lamentava la "inesistenza processuale" del provvedimento perché privo di timbro di protocollo e non depositato in segreteria né inserito nel fascicolo del PM.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur essendosi verificata una violazione delle regole di competenza (il PM ha disposto il dissequestro dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento), tale condotta non integra l'abnormità dell'atto perché il PM ha comunque esercitato un potere riconosciuto dalla legge (seppure oltre i limiti temporali). La Corte ha inoltre sottolineato che eventuali effetti sul valore probatorio dei documenti possono essere valutati nel merito e che il Tribunale, durante il dibattimento, ha disposto l'acquisizione in originale dei documenti e l'inserimento nel fascicolo del provvedimento di dissequestro; perciò la ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale alla rimozione dell'atto. Conclusivamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Disciplina la restituzione delle cose sequestrate: durante le indagini il provvedimento è adottato dal Pubblico Ministero con decreto motivato (con possibilità di opposizione al giudice), mentre nella fase di giudizio la competenza spetta al giudice che procede, con ordinanza. La competenza si determina in relazione alla fase processuale e alla disponibilità materiale e giuridica del fascicolo.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma interprocedurale sul rito camerale per le decisioni del giudice che procede; la Corte indica che il giudice decide con il rito camerale secondo tale norma quando è prevista opposizione o decisione in quella sede.

  • art. 568 cod. proc. pen. (principio di tassatività dei mezzi di impugnazione)

    Stabilisce che l'ammissibilità del gravame è subordinata alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere lo svantaggio processuale; la Corte ha invocato tale principio per escludere l'interesse della ricorrente a impugnare l'atto.

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite (sent. Fenucci e precedenti)

    Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 e numerose precedenti

    Le Sezioni Unite hanno definito la categoria dell'"abnormità": atto eccezionale che configura uno sviamento della funzione giurisdizionale e giustifica rimedi non previsti dalla tassatività delle impugnazioni. Un atto del PM non è impugnabile per abnormità se non quando abbia illegittimamente invaso poteri spettanti al giudice.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulla restituzione/dissequestro si determina in relazione alla fase processuale: durante le indagini decide il Pubblico Ministero (con possibilitá di opposizione al giudice); dopo la trasmissione al dibattimento la competenza spetta al giudice che procede.
  • L'ipotesi di "abnormità" è eccezionale: non basta un esercizio errato o tardivo di un potere attribuito dall'ordinamento; l'atto dev'essere frutto di uno sviamento tale da configurare una sostituzione illegittima della funzione giurisdizionale.
  • Un dissequestro compiuto dal PM oltre i limiti temporali può incidere sulla valutazione della prova, ma la rilevanza va valutata nel merito; i rimedi processuali ordinari (eccezioni in dibattimento, richiesta di riacquisizione degli originali) sono solitamente adeguati.
  • Per impugnare con successo un provvedimento occorre dimostrare un interesse concreto, attuale e vantaggioso: la mera censura formale (es. mancanza di timbro) non è sufficiente se la difesa ha avuto effettivo accesso agli atti o se il Tribunale ha rimediato (es. ordinando l'acquisizione degli originali).
  • Se si sospetta violazione della catena di custodia, la strategia difensiva efficace è chiedere l'esclusione o la verifica del valore probatorio in sede dibattimentale e/o la riacquisizione degli originali piuttosto che invocare automaticamente l'abnormità del provvedimento del PM.

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