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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/509

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/509 del Consiglio, del 17 marzo 2025, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32025R0509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 inserendo nove persone e un’entità nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per la situazione nella Repubblica democratica del Congo. Le nuove designazioni sono motivate dal sostegno al conflitto armato, dall’insicurezza nella RDC e, in diversi casi, da gravi violazioni o abusi dei diritti umani e dallo sfruttamento illecito di risorse naturali. Il testo entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1183/2005.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea relative alla situazione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), incidendo sui soggetti già elencati nell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e riguarda specificamente l’inserimento di nove persone e di un’entità nell’elenco sanzionatorio. Non introduce un regime materiale autonomo, ma modifica l’elenco delle designazioni connesso al quadro sanzionatorio esistente.

Aggiornamento delle misure restrittive UE per la Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/509 del Consiglio attua il regolamento (CE) n. 1183/2005 aggiornando l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in relazione alla situazione nella Repubblica democratica del Congo. Il provvedimento si colloca nel quadro della risposta dell’Unione all’escalation del conflitto nella RDC orientale, con particolare riferimento alle attività del gruppo armato M23 e al sostegno fornito dalle Forze di difesa ruandesi (FDR).

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il Consiglio interviene a seguito della dichiarazione dell’Alto rappresentante del 25 gennaio 2025, con cui l’Unione ha espresso profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione nella RDC orientale. Il regolamento assume che la presenza non autorizzata delle FDR nella RDC violi l’integrità territoriale del paese e alimenti il conflitto, mentre gli introiti derivanti dall’estrazione e dal traffico illegali di risorse naturali contribuiscano a finanziare il M23 e le sue operazioni.

Modifica dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005

L’articolo 1 modifica l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’inserimento di nove persone fisiche e di un’entità nell’elenco soggetto a misure restrittive.

Persone inserite nella sezione A

Tra le persone aggiunte figurano esponenti di vertice del Movimento del 23 marzo (M23) e delle Forze di difesa ruandesi (FDR), nonché soggetti legati alla gestione finanziaria, alla propaganda, all’intelligence o a funzioni di governo parallelo nella RDC.

  • Bertrand Bisimwa è indicato come presidente dell’ala politica dell’M23 e ritenuto coinvolto nella pianificazione, direzione o esecuzione di atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC.
  • Ruki Karusisi, comandante delle forze speciali delle FDR schierate nella RDC orientale, è qualificato come responsabile del sostegno al conflitto e del supporto a entità che contribuiscono all’instabilità regionale.
  • Désiré Rukomera è descritto come responsabile del reclutamento e della propaganda dell’M23, con analoga responsabilità per il sostegno al conflitto e per gli abusi commessi dal gruppo.
  • John Imani Nzenze è indicato come colonnello e capo dell’intelligence dell’M23, con responsabilità connesse agli abusi e alla prosecuzione del conflitto.
  • Eugène Nkubito, comandante della terza divisione delle FDR, è ritenuto responsabile del sostegno al conflitto nella regione.
  • Pascal Muhizi, comandante della seconda divisione delle FDR, è associato alla presenza militare ruandese nella RDC orientale e al sostegno al conflitto e agli abusi commessi dai membri del M23/ARC.
  • Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi è indicato come vicecapo del servizio Finanza e produzione dell’M23/ARC e coinvolto anche nell’addestramento di nuove reclute.
  • Francis Kamanzi, amministratore delegato del Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board, è collegato allo sfruttamento di minerali provenienti da aree controllate dall’M23 e al commercio illecito di risorse naturali.
  • Joseph Musanga Bahati, nominato governatore del Kivu settentrionale nell’amministrazione parallela dell’M23, è associato a una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della RDC.

Entità inserita nella sezione B

La Gasabo Gold Refinery, con sede a Kigali, è aggiunta all’elenco perché il transito di oro attraverso la raffineria contribuisce all’esportazione illecita di oro estratto illegalmente dalla RDC orientale. Il regolamento la qualifica come soggetto che sfrutta il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nella RDC mediante lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulle designazioni contenute nell’allegato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di nuove designazioni nella sezione A (Persone) e nella sezione B (Entità).

Nuove designazioni di persone

Sono aggiunte nove persone alla sezione A dell’allegato I bis: Bertrand Bisimwa, Ruki Karusisi, Désiré Rukomera, John Imani Nzenze, Eugène Nkubito, Pascal Muhizi, Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi, Francis Kamanzi e Joseph Musanga Bahati. Le motivazioni richiamano ruoli apicali nell’M23 o nelle Forze di difesa ruandesi, sostegno al conflitto armato nella RDC, responsabilità per gravi violazioni o abusi dei diritti umani e, per alcuni soggetti, sfruttamento o commercio illecito di risorse naturali.

Nuova designazione di entità

È aggiunta alla sezione B dell’allegato I bis la Gasabo Gold Refinery, con sede a Kigali (Ruanda). La motivazione è collegata al transito e alla raffinazione di oro proveniente dalla RDC orientale, contribuendo all’esportazione illecita di oro estratto illegalmente e, quindi, allo sfruttamento del conflitto armato, dell’instabilità e dell’insicurezza nella RDC.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalidiritti umaniconflitti armati

Testo integrale

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