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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1275

Regolamento delegato (UE) 2025/1275 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/857 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione

Normativa europea32025R1275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge errori sostanziali presenti in alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/857, che disciplina le norme tecniche di regolamentazione per la misurazione del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario. Le correzioni riguardano in particolare definizioni, modalità di stima e portafogli di riferimento in alcuni articoli chiave. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/857 sulle metodologie standardizzata e standardizzata semplificata per la valutazione del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario (attività diverse dalla negoziazione).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle versioni linguistiche specificamente indicate del regolamento delegato (UE) 2024/857, e in particolare alle disposizioni corrette agli articoli 1, 9, 10 e 12 di tale atto. Incide quindi sugli enti creditizi e sugli altri enti destinatari della disciplina prudenziale sulla misurazione dei rischi di tasso d'interesse delle attività diverse dalla negoziazione, ma solo per correggere errori sostanziali presenti in talune lingue ufficiali. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche del regolamento delegato rettificato.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/857

Il regolamento delegato (UE) 2025/1275 interviene esclusivamente per correggere errori sostanziali presenti in alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/857. Quest'ultimo integra la direttiva 2013/36/UE stabilendo norme tecniche di regolamentazione per una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata di valutazione dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che incidono sul valore economico del capitale proprio e sui proventi netti da interessi delle attività diverse dalla negoziazione.

Ragione della rettifica

La Commissione segnala che gli errori individuati in varie versioni linguistiche alterano il significato di disposizioni sostanziali del regolamento delegato rettificato. In particolare, le inesattezze riguardano la definizione di tasso di interesse privo di rischio, i tassi di interesse applicabili, la struttura per scadenza dei tassi di interesse, il contenuto dei portafogli rilevanti, il tipo di prodotti contemplato e le condizioni di applicazione di un obbligo. La rettifica è quindi finalizzata a riallineare il testo di talune lingue ufficiali al significato normativo corretto.

Modifiche all'articolo 1: definizioni

L'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/857 è rettificato, con sostituzione dei punti 13 e 14. La nuova definizione di "deposito non vincolato stabile" chiarisce che si tratta della parte del deposito non vincolato che presumibilmente resterà inutilizzata in base ai tassi di interesse vigenti al momento dell'applicazione della metodologia standardizzata per l'assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale. La definizione di "tasso di trasmissione" (pass-through) è invece precisata come la percentuale di variazione del tasso di interesse di mercato che un ente assegna a un deposito per mantenere invariato il livello di depositi stabili, sempre in base ai tassi vigenti al momento dell'applicazione della metodologia standardizzata.

Modifiche agli articoli 9 e 10: criteri di stima

L'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, è sostituito per stabilire che gli enti stimano il tasso medio di rimborso anticipato separatamente per ciascun portafoglio di posizioni omogenee esterne al portafoglio di negoziazione e nell'ambito della struttura per scadenza in vigore dei tassi di interesse, sulla base di tutte le osservazioni interne disponibili.

Analoga precisazione è introdotta all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, seconda frase: gli enti devono stimare il tasso di riferimento cumulativo per il riscatto dei depositi a termine separatamente per ciascun portafoglio di prodotti omogenei denominati in una data valuta e nell'ambito della struttura per scadenza in vigore dei tassi di interesse, sempre sulla base di tutte le osservazioni interne disponibili.

Ambito soggettivo e linguistico della rettifica

La rettifica riguarda soltanto le versioni linguistiche espressamente elencate nei considerando, tra cui quelle bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, greca, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca, secondo le singole disposizioni interessate. Il testo precisa che la rettifica non tocca le altre versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/857.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica delle definizioni all'articolo 1

L'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/857 è corretto, tra l'altro, nei punti 13 e 14. La nuova formulazione precisa la nozione di "deposito non vincolato stabile", intesa come la parte del deposito non vincolato che probabilmente rimarrà inutilizzata in base ai tassi di interesse in vigore al momento dell'applicazione della metodologia standardizzata per l'assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale. Viene inoltre corretta la definizione di "tasso di trasmissione" (pass-through), quale percentuale di variazione del tasso di interesse di mercato che un ente assegna a un deposito per mantenere lo stesso livello di depositi stabili, secondo i tassi di interesse vigenti al momento dell'applicazione della metodologia standardizzata.

Correzione dell'articolo 9, paragrafo 2

La seconda frase del primo comma dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituita per precisare che gli enti stimano il tasso medio di rimborso anticipato separatamente per ciascun portafoglio di posizioni omogenee esterne al portafoglio di negoziazione e nell'ambito della struttura per scadenza in vigore dei tassi di interesse, sulla base di tutte le osservazioni interne disponibili.

Correzione dell'articolo 10, paragrafo 4

La seconda frase del primo comma dell'articolo 10, paragrafo 4, è sostituita per stabilire che gli enti stimano il tasso di riferimento cumulativo per il riscatto dei depositi a termine separatamente per ciascun portafoglio di prodotti omogenei denominati in una data valuta e nell'ambito della struttura per scadenza in vigore dei tassi di interesse, sulla base di tutte le osservazioni interne disponibili.

Rettifiche non applicabili alla versione italiana

Alcune parti dell'articolo 1 del regolamento di rettifica non riguardano la versione italiana, come espressamente indicato nel testo. Il regolamento precisa inoltre che la rettifica concerne solo le versioni linguistiche elencate nel preambolo e non le altre versioni del regolamento delegato (UE) 2024/857.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenziale bancariaenti creditizirischio di tasso d'interessenorme tecniche di regolamentazionerettifica linguistica

Testo integrale

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